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Sentenza

Sentenza n. 4505/2026 - Milano, Sezione 3

per l'annullamento del provvedimento n. -OMISSIS- di revoca del nulla osta al lavoro subordinato, emesso dalla Prefettura -U.T.G. di -OMISSIS- in data 19/06/2025 e comunicato in pari data, nonché per l'annullamento di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale.

Giustizia amministrativa202502967

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IIISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: revoca del nulla osta al lavoro subordinato e diniego del permesso di soggiorno per attesa occupazione

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento della Prefettura del 19 giugno 2025, con cui è stato revocato il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato il 20 luglio 2022 e negato il permesso di soggiorno per attesa occupazione. Con un unico articolato motivo ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell’art. 42, comma 2, del d.l. n. 73/2022 e dell’art. 22, commi 5-ter, 9 e 11, del d.lgs. n. 286/1998, come interpretati dalla circolare ministeriale n. 3836 del 20 agosto 2007. Ha sostenuto che la cessazione o l’impossibilità di prosecuzione dell’attività del datore che aveva richiesto il nulla osta rendeva oggettivamente impossibile formalizzare l’assunzione e avrebbe dovuto comportare il rilascio del permesso per attesa occupazione. Ha inoltre dedotto che, pur senza la formalizzazione del contratto di soggiorno con il datore originario, il rapporto di lavoro con un diverso datore avrebbe consentito il rilascio di un permesso per lavoro o, in subordine, per attesa occupazione. Il ricorrente aveva riferito che il datore originario era sottoposto a liquidazione giudiziaria; l’Amministrazione aveva contestato che tale procedura riguardasse il titolare della partita IVA indicata, risultando l’attività ancora attiva.

La decisione

Il ricorso è respinto. Il TAR ha ritenuto che il nulla osta abiliti all’assunzione presso lo specifico datore di lavoro per il quale è stato rilasciato, e che il permesso per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presupponga un rapporto subordinato effettivamente instaurato e poi cessato per causa non imputabile al lavoratore. Ha quindi escluso che il contratto con un diverso datore, stipulato senza la formalizzazione del rapporto con il datore originario, fondasse il diritto al permesso richiesto, richiamando Consiglio di Stato, Sez. III, 11 aprile 2025, n. 3158. Ha inoltre respinto la tesi dell’impossibilità oggettiva derivante dalla cessazione dell’attività: questa, di per sé, è riconducibile a una scelta imprenditoriale e non costituisce causa di forza maggiore; inoltre, un’impresa temporaneamente inattiva può riprendere l’attività. La revoca del nulla osta e il diniego del permesso sono pertanto rimasti efficaci. Spese compensate per le peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 22, comma 11, d.lgs. 286/1998

    non potendosi inoltre rilasciare un permesso di soggiorno per attesa occupazione di cui all'art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998, che presuppone che un rapporto di lavoro subordinato si sia effettivamente instaurato e sia poi cessato per causa non imputabile al lavoratore

    Il permesso per attesa occupazione presuppone che il rapporto subordinato sia stato effettivamente instaurato e successivamente cessato per una causa non imputabile al lavoratore.

Massime di principio

  • Il nulla osta al lavoro subordinato rilasciato in relazione a una specifica richiesta abilita all’assunzione presso lo specifico datore di lavoro indicato; in assenza di impossibilità sopravvenuta o di cause eccezionali, l’assunzione presso un datore diverso non consente di ottenere il permesso di soggiorno sulla base di quel nulla osta.
  • Il permesso di soggiorno per attesa occupazione previsto dall’art. 22, comma 11, del d.lgs. n. 286/1998 presuppone che un rapporto di lavoro subordinato sia stato effettivamente instaurato e sia poi cessato per una causa non imputabile al lavoratore.
  • La mera cessazione dell’attività del datore che aveva richiesto il nulla osta, verificatasi prima della stipula del contratto di soggiorno, non costituisce di per sé causa di forza maggiore né oggettiva impossibilità di procedere all’assunzione, poiché può essere riconducibile a una scelta imprenditoriale e l’impresa temporaneamente inattiva può riprendere l’attività.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiorno
RamiImmigrazione e cittadinanza

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