Sentenza n. 1221/2026 - Cagliari, Sezione 1
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio asseritamente serbato sulla richiesta di misure di accoglienza e di inserimento nel Sistema di Accoglienza e Integrazione (SAI)
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente, titolare dello status di rifugiato e ospitato in un CAS, ha chiesto più volte, tramite l’ente gestore e poi tramite il difensore, il trasferimento in una struttura idonea alla presa in carico delle sue condizioni di particolare vulnerabilità e delle patologie di cui è affetto. Ha impugnato il silenzio della Prefettura e del Ministero, deducendo la violazione della disciplina sull’accoglienza delle persone vulnerabili, in particolare degli artt. 9 e 17 del d.lgs. 142/2015 e della direttiva 2013/33/UE, e sostenendo che sussistesse l’obbligo di inserirlo nel SAI.
La decisione
Il TAR ha respinto il ricorso perché non sussisteva il presupposto dell’azione avverso il silenzio: dagli atti risultava che la Prefettura aveva preso in carico la situazione, sistemando il ricorrente in un locale privo di barriere architettoniche e attivandosi con continuità e tempestività presso il Servizio Centrale del SAI e Cittalia per individuare un progetto adeguato. Erano inoltre documentate interlocuzioni e iniziative, anche con la ASL e soggetti del terzo settore. La mancata assegnazione, allo stato, a una struttura SAI non equivaleva quindi a inerzia, poiché l’attività amministrativa era stata concretamente esercitata, benché non avesse ancora prodotto il risultato auspicato. Resta ferma la necessità che l’Amministrazione continui a valutare la situazione e ad assumere le iniziative di propria competenza. Spese compensate.
Norme richiamate
artt. 31 e 117 c.p.a.
l’azione prevista dagli artt. 31 e 117 c.p.a. presuppone l’inerzia dell’Amministrazione rispetto ad un obbligo di provvedere, nella specie non ravvisabile.
L’azione contro il silenzio richiede che l’amministrazione sia rimasta inerte rispetto a un obbligo di provvedere; non è configurabile quando risulti svolta un’attività amministrativa concreta diretta a definire la vicenda, anche se non ha ancora conseguito il risultato richiesto.
Massime di principio
- L’azione avverso il silenzio presuppone l’inerzia dell’amministrazione rispetto a un obbligo di provvedere; non è sufficiente che l’attività svolta non abbia ancora condotto al risultato auspicato dall’interessato.
- Quando l’amministrazione documenta di avere preso in carico la situazione e di essersi attivata concretamente e con continuità per individuare una soluzione, non è configurabile, ai fini dell’azione contro il silenzio, una mera inerzia, pur restando fermo il dovere di proseguire le valutazioni e le iniziative di competenza.
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