Sentenza n. 11937/2026 - Roma, Sezione 4T
per l'annullamento, previa idonea misura cautelare della graduatoria finale del concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di n. 2600 unità nell’Area assistenti a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria, da inquadrare nei ruoli del Ministero della giustizia codice concorso GIUSTIZIA 2600ASSISTENTI CODICE02 nella parte in cui non riconosce alla ricorrente il diritto all’applicazione della riserva di posti ai sensi della Legge n. 68 1999; del silenzio inadempimento serbato dall’Amministrazione sull'atto di diffida stragiudiziale notificato in data 23 febbraio 2026; della graduatoria dei vincitori validata dalla commissione Ripam nella seduta del 18.02.2026 relativa al profilo di assistente a supporto della giurisdizione e dei servizi di cancelleria Codice 02 e delle successive rettifiche dei 03 aprile e del 15 aprile 2026; del provvedimento di rettifica della graduatoria del 15 aprile 2026 con riguardo alla modifica della risposta corretta individuata per uno dei quesiti somministrati; di ogni altro atto presupposto e o consequenziale, anche potenzialmente lesivo degli interessi dell'odierna parte ricorrente; nonché per l'accertamento del diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria finale del concorso in oggetto con il beneficio della riserva di posti prevista dalla L. n. 68 1999 e, per l'effetto, ad essere collocata in posizione utile per l'assunzione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: graduatoria finale e successive rettifiche del concorso per 2.600 assistenti del Ministero della giustizia, nonché il ricalcolo del punteggio relativo a un quesito e il mancato riconoscimento della riserva prevista dalla l. 68/1999
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concorsuale)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La ricorrente ha contestato il mancato riconoscimento della riserva per invalidità civile, deducendo di essere stata riconosciuta invalida al 75% nel corso della procedura e di avere chiesto all'amministrazione di integrare la domanda prima della formazione della graduatoria. Ha inoltre impugnato la rettifica del punteggio relativa a un quesito sull'art. 157 c.p.p., sostenendo che la risposta da lei indicata fosse corretta o, quantomeno, che il quesito dovesse essere neutralizzato. Sono stati dedotti: violazione e falsa applicazione della l. 68/1999, del favor partecipationis, dei principi di buon andamento, imparzialità, par condicio e trasparenza; difetto di istruttoria e violazione dell'art. 2 l. 241/1990; violazione dei limiti soggettivi del giudicato formatosi su una sentenza resa inter alios; violazione degli artt. 7, 8, 10, 10-bis e 21-nonies l. 241/1990, nonché dei principi di partecipazione procedimentale, legittimo affidamento, motivazione, proporzionalità e buona fede. La ricorrente ha anche contestato la rideterminazione in peius del punteggio, ritenendo che l'amministrazione avesse illegittimamente esteso gli effetti del giudicato o esercitato un'illegittima autotutela decisoria.
La decisione
Il TAR ha preliminarmente dichiarato il difetto di legittimazione passiva del Ministero dell'Economia e delle Finanze e del Ministero dell'Interno, estranei alla procedura concorsuale. Nel merito ha respinto il ricorso e i motivi aggiunti. Quanto alla riserva prevista dalla l. 68/1999, ha ritenuto decisivo che il bando imponesse, a pena di inammissibilità, sia il possesso del titolo alla data di presentazione della domanda sia la sua tempestiva dichiarazione. Poiché la ricorrente era soggetta a revisione sanitaria, alla data rilevante non poteva considerarsi formalmente attuale il requisito, né operava una prorogatio del precedente status; la documentazione successiva era quindi tardiva. In ogni caso, la ricorrente non aveva fornito la prova di resistenza, non dimostrando che il riconoscimento della riserva le avrebbe consentito di raggiungere una posizione utile, considerato che la quota era già integralmente assorbita da candidati meglio collocati. Quanto al quesito concorsuale, il Collegio ha escluso che l'amministrazione avesse esteso ultra partes il giudicato di una precedente sentenza: le pronunce erano state utilizzate come supporto argomentativo per individuare la risposta corretta. Ha inoltre escluso l'applicabilità dell'art. 21-nonies l. 241/1990, perché gli atti di valutazione delle prove, anteriori all'approvazione della graduatoria finale, sono endoprocedimentali e non costituiscono provvedimenti definitivi produttivi di effetti stabili. La Commissione poteva pertanto riesaminare e correggere la risposta prima della conclusione del procedimento, senza attivare le garanzie proprie dell'annullamento d'ufficio. La risposta corretta era quella secondo cui, ai sensi della disciplina vigente, le notificazioni successive alla prima all'imputato non detenuto sono eseguite mediante consegna al difensore, che non può rifiutare la notificazione. Il quesito non era ambiguo e non ricorrevano i presupposti per attribuire il punteggio alla risposta alternativa o neutralizzare il quesito. Neppure era configurabile un legittimo affidamento sulla valutazione originaria, non essendo la graduatoria ancora approvata. Le spese sono state integralmente compensate.
Norme richiamate
l. 12 marzo 1999, n. 68
Il beneficio della riserva concorsuale richiede, secondo la lex specialis, il possesso del titolo alla data di presentazione della domanda e la sua tempestiva dichiarazione; la produzione successiva non è idonea a colmare tali mancanze.
art. 97 Cost.
I principi di buon andamento e imparzialità non consentono di derogare alle condizioni temporali e dichiarative stabilite dal bando.
art. 2 l. 7 agosto 1990, n. 241
La mancata considerazione delle istanze della candidata non determina l'illegittimità della graduatoria quando il titolo non era posseduto e dichiarato nel momento previsto dal bando.
art. 21-nonies l. 241/1990
L'annullamento d'ufficio presuppone un provvedimento definitivo e conclusivo del procedimento; non si applica al riesame di atti endoprocedimentali di valutazione delle prove prima dell'approvazione della graduatoria.
artt. 7, 8, 10 e 10-bis l. 241/1990
Le garanzie partecipative proprie dell'autotutela non sono necessarie per la correzione di atti concorsuali endoprocedimentali prima della conclusione della procedura.
art. 157-bis c.p.p.
La disciplina vigente prevede che le notificazioni successive alla prima all'imputato non detenuto siano eseguite mediante consegna al difensore, senza riconoscere a quest'ultimo una facoltà generale di rifiuto.
art. 157, comma 8-bis, c.p.p. previgente
La disposizione, che prevedeva la facoltà del difensore di fiducia di non accettare la notificazione, è stata abrogata e non era più applicabile alla data della prova.
d.lgs. n. 150/2022
Ha introdotto l'art. 157-bis c.p.p. e modificato la disciplina delle notificazioni successive alla prima.
artt. 74 e 88 c.p.a.
Le sentenze precedenti possono essere richiamate come precedenti conformi, ma il loro giudicato non vincola ultra partes soggetti estranei al giudizio.
art. 60 c.p.a.
Il TAR può definire il giudizio con sentenza semplificata in sede cautelare quando siano rispettati i termini e siano complete istruttoria e contraddittorio.
Massime di principio
- Quando il bando di concorso stabilisce, a pena di inammissibilità, che il requisito per una riserva debba essere posseduto e dichiarato alla data di presentazione della domanda, il requisito acquisito o documentato successivamente non può essere utilizzato per ottenere il beneficio, salvo diversa previsione della lex specialis.
- Il candidato che contesta il mancato riconoscimento di una riserva deve dimostrare la prova di resistenza, indicando che l'applicazione della riserva avrebbe concretamente determinato il conseguimento di una posizione utile; in mancanza, la censura è infondata anche qualora il requisito fosse riconoscibile.
- Prima dell'approvazione della graduatoria finale, gli atti di svolgimento e valutazione delle prove concorsuali hanno natura endoprocedimentale: la Commissione può riesaminarli e correggerli per rimediare a errori o all'errata individuazione della risposta esatta, senza esercitare l'autotutela decisoria tipica e senza osservare le garanzie procedimentali dell'art. 21-nonies l. 241/1990.
- La correzione uniforme di un errore nella valutazione di un quesito, effettuata prima della conclusione della procedura concorsuale e applicata a tutti i candidati, non viola di per sé par condicio, imparzialità o trasparenza, purché sia sorretta dall'esigenza di ripristinare la correttezza della valutazione.
- Il richiamo amministrativo a una sentenza resa inter alios non equivale all'estensione ultra partes del giudicato quando l'amministrazione utilizzi la pronuncia soltanto come argomento per motivare autonomamente la propria determinazione.
- La neutralizzazione di un quesito e la redistribuzione del relativo punteggio costituiscono rimedi eccezionali, applicabili quando il quesito sia oggettivamente ambiguo o ammetta più risposte corrette; non sono dovute quando la disciplina vigente conduce univocamente a una sola risposta.
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