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Cassazione Civile, Ordinanza n. 15703/2023 del 05/06/2023

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (fallito)

La controversia

Il ricorrente, dichiarato fallito in estensione quale socio illimitatamente responsabile di una società in nome collettivo, aveva chiesto il beneficio dell'esdebitazione ex art. 142 l.fall. Il tribunale glielo aveva negato e la corte d'appello aveva confermato il rigetto, ritenendo insussistenti sia il presupposto oggettivo del parziale soddisfacimento dei creditori, sia il requisito soggettivo della meritevolezza. In particolare, la corte territoriale aveva valorizzato una pretesa gestione aziendale connotata da gravi illeciti tributari risalenti nel tempo e aveva ritenuto irrisoria la percentuale di soddisfacimento dei creditori, confrontando attivo distribuito e passivo complessivo delle procedure. Il ricorso per cassazione denunciava violazione degli artt. 12 preleggi e 142, 143 e 144 l.fall., sostenendo che la valutazione della meritevolezza era stata fondata su ragioni estranee alle ipotesi tassative di legge e che il giudizio sull'irrisorietà del soddisfacimento era stato compiuto senza distinguere tra passività della società e passività personali del socio, senza considerare correttamente l'attivo acquisito e quello effettivamente realizzato nella procedura.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto entrambi i motivi. Ha ritenuto erronea la valutazione di non meritevolezza, perché fondata su condotte non rientranti nelle ipotesi tassative dell'art. 142, comma 1, l.fall., e non riferite a concrete responsabilità personali del ricorrente. Ha inoltre ritenuto viziata la valutazione del presupposto oggettivo, poiché la corte d'appello non aveva correttamente considerato, ai fini della verifica dell'eventuale soddisfacimento irrisorio dei creditori, la distinzione tra debiti societari e debiti personali del socio, il valore dell'attivo acquisito e poi realizzato, e l'incidenza delle spese in prededuzione. Il decreto impugnato è stato quindi cassato con rinvio alla Corte d'appello di Ancona in diversa composizione, che dovrà riesaminare i presupposti dell'esdebitazione e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 142 l.fall.

    Le cause ostative al beneficio dell'esdebitazione sono tassative quanto al profilo soggettivo; il presupposto oggettivo del soddisfacimento dei creditori va valutato secondo un criterio coerente con il favor debitoris, escludendo il beneficio solo in caso di totale insoddisfazione o di soddisfacimento affatto irrisorio.

  • art. 143 l.fall.

    Richiamato come norma disciplinante il beneficio dell'esdebitazione insieme agli artt. 142 e 144 l.fall.

  • art. 144 l.fall.

    Richiamato come norma della disciplina dell'esdebitazione insieme agli artt. 142 e 143 l.fall.

  • art. 12 preleggi

    Invocato come parametro di interpretazione della disciplina, ma la Corte valorizza soprattutto il carattere tassativo delle ipotesi ostative previste dall'art. 142 l.fall.

  • art. 23 direttiva (UE) 2019/1023

    È richiamato per confermare che il diritto unionale favorisce l'accesso all'esdebitazione e consente limitazioni solo in casi ben definiti e giustificati, anche in presenza di condotte personali disoneste o in malafede secondo il diritto nazionale.

Massime di principio

  • Le cause ostative all'esdebitazione devono essere interpretate in modo tassativo: il diniego del beneficio non può essere fondato su valutazioni generiche di censura della gestione, ma solo su condotte riconducibili alle specifiche ipotesi previste dalla legge.
  • La meritevolezza del debitore va apprezzata con riferimento a concrete responsabilità personali e non sulla base di irregolarità o illeciti attribuiti in modo indistinto alla società o a soggetti diversi dal richiedente.
  • Ai fini del presupposto oggettivo dell'esdebitazione, la verifica del soddisfacimento dei creditori deve essere complessiva e corretta, tenendo distinta la massa passiva della società da quella del socio fallito in estensione e considerando l'effettivo attivo acquisito, quello realizzato e le spese in prededuzione.
  • Il beneficio dell'esdebitazione deve essere negato solo quando i creditori siano rimasti totalmente insoddisfatti oppure quando il soddisfacimento sia talmente esiguo da risultare concretamente irrilevante rispetto alla funzione della procedura.
  • Nella valutazione del soddisfacimento dei creditori concorsuali del socio illimitatamente responsabile vanno considerati anche i creditori sociali, poiché il credito insinuato nel fallimento della società si intende dichiarato per intero anche nel fallimento dei singoli soci.

Come è indicizzato

MaterieLiquidazione giudiziale
RamiFallimentare / Crisi d'impresa
IstitutiOnere della provaPrescrizioneNullità

Testo integrale

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