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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24537/2023 del 07/06/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Ricorso straordinario ex art. 625-bis c.p.p. avverso la sentenza della Corte di cassazione che aveva dichiarato inammissibili i ricorsi contro la condanna in primo grado (Corte d'appello di Napoli, 15/11/2019) per plurimi reati (tra cui estorsione e reati connessi). Il ricorrente deduceva un errore di fatto per omissione e/o errata valutazione delle dichiarazioni rese in udienza dalla teste Anna Monti (verbale 13/05/2013) e dalle sommarie informazioni precedenti, sostenendo che tali dichiarazioni avrebbero avuto effetto liberatorio sulla sua posizione; lamentava inoltre l'omessa o erronea valutazione delle dichiarazioni rese in udienza dal teste Antonio Gavetta, che secondo la difesa escludevano la presenza di Piccirillo tra gli autori del pestaggio. In sostanza, il ricorrente invocava un "errore percettivo" della Corte di cassazione nella lettura degli atti processuali e chiedeva la riforma della declaratoria di inammissibilità.

La decisione

Il Consiglio ha dichiarato il ricorso straordinario inammissibile. La Corte ha ritenuto che non sussistesse l'errore di fatto in senso percettivo ai sensi della giurisprudenza su cui si fonda l'art. 625-bis: le censure del ricorrente miravano a una rivalutazione del materiale probatorio e a critiche di merito rispetto alle scelte valutative compiute dalla Corte d'appello e dalla Corte di cassazione, non a una svista o equivoco percettivo nella lettura degli atti. La sentenza impugnata era motivata e affrontava le doglianze (attendibilità di Monti e Gavetta, riscontri oggettivi, riconoscimenti nelle indagini, coerenza della ricostruzione). Per questi motivi il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e a una sanzione pecuniaria di euro 3.000 a favore della Cassa delle ammende (ai sensi dell'art. 616 c.p.p.) per colpa nella proposizione del ricorso.

Norme richiamate

  • art. 625-bis cod. proc. pen.

    Norma che disciplina il ricorso straordinario per errore di fatto in sede di legittimità; qui interpretata restrittivamente: l'errore di fatto deve consistere in un errore percettivo (svista o equivoco) nella lettura degli atti da parte della Corte di cassazione e non in una diversa valutazione del materiale probatorio.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma che regola le conseguenze processuali della dichiarazione di inammissibilità: condanna alle spese processuali e, ove ricorra responsabilità per colpa nella proposizione del gravame, irrogazione di una sanzione pecuniaria (applicata nel caso in esame per euro 3.000).

  • Corte cost., 13 giugno 2000, n. 186

    Giurisprudenza costituzionale richiamata a supporto della possibilità di irrogare sanzione pecuniaria quando il ricorso è dichiarato inammissibile per colpa del ricorrente.

Massime di principio

  • Il ricorso straordinario per errore di fatto ex art. 625-bis c.p.p. tutela solo gli "errori percettivi": svisti o equivoci nella lettura degli atti che abbiano effettivamente inciso sulla decisione; non è lo strumento per rimettere in discussione valutazioni di merito.
  • Se la censura si traduce in una richiesta di riconsiderazione del valore probatorio delle prove o in una diversa valutazione della credibilità, la doglianza è di merito e il ricorso è inammissibile.
  • Per avere speranze di ammissibilità è necessario indicare con precisione l'elemento di fatto mal letto o omesso (citando passo per passo il verbale o l'atto) e dimostrare che la correzione della percezione avrebbe determinato una decisione diversa.
  • La genericità delle censure (mancanza di correlazione diretta tra le ragioni dell'impugnazione e le ragioni della decisione impugnata) è motivo ricorrente di inammissibilità: il ricorso deve confrontarsi esplicitamente con la motivazione del giudice censurato.
  • L'allegazione che la Corte non abbia letto/considerato atti va documentata in modo stringente: non bastano elenchi di elementi istruttori, occorre mostrare lo specifico errore di lettura.
  • Proporre un ricorso manifestamente volto a riequilibrare la valutazione probatoria può esporre il ricorrente a condanne per spese e a sanzioni pecuniarie quando l'inammissibilità è imputabile a colpa.
  • Durante il processo occorre sollecitare chiarimenti in contraddittorio (es. chiedere integrazioni o chiarimenti alla teste in udienza) per evitare di fondare future impugnazioni su presunte omissioni non censurate all'originario dibattimento.

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