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Sentenza

Sentenza n. 3958/2026 - Roma, Sezione 4B

per l'annullamento Per quanto riguarda il ricorso introduttivo: - del Decreto adottato dal Ministro della Salute di concerto con il Ministro dell''Economia e delle Finanze in data 6 luglio 2022, recante Certificazione del superamento del tetto di spesa dei dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 216 del 15 settembre 2022 (doc. 1); - del Decreto adottato dal Ministro della Salute in data 6 ottobre 2022, recante Adozione delle linee guida propedeutiche all''emanazione dei provvedimenti regionali e provinciali in tema di ripiano del superamento del tetto per i dispositivi medici a livello nazionale e regionale per gli anni 2015, 2016, 2017 e 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie generale, n. 251 del 26 ottobre 2022 (doc. 2) - dell’Accordo rep. atti n. 181/CSR del 7 novembre 2019 sottoscritto tra il Governo, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano sulla proposta del Ministero della Salute di attuazione dell’art. 9-ter, del d.l. 19 giugno 2015, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 6 agosto 2015, n. 125, di Individuazione dei criteri di definizione del tetto di spesa regionale per l''acquisto di dispositivi medici e di modalità di ripiano per gli anni 2015-2016-2017 e 2018 (doc. 3); - della Circolare del Ministero della Salute prot. n. 22413 del 29 luglio 2019, recante “Indicazioni operative per l''applicazione delle disposizioni previste dall''articolo 9-ter, commi 8 e 9, del decreto-legge 18 giugno 2015, n. 78” (doc. 4); - di qualsiasi altro atto presupposto, connesso e/o conseguente a quelli sopra indicati, finalizzato direttamente o indirettamente a richiedere all''azienda di ripianare pro quota il predetto superamento dei tetti di spesa, ivi incluse - ove occorrer possa - l''Intesa della Conferenza delle Regioni e delle Province autonome del 14.9.2022 e l''Intesa della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le province autonome di Trento e Bolzano del 28.9.2022. Per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati da Pirinoli Enrico & C. S.r.l. il 26/1/2023: per l’annullamento, previa sospensiva - della Determinazione Direttoriale Sanità e Welfare della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, n. 2426, recante “approvazione elenchi delle aziende fornitrici di dispositivi medici soggetti al ripiano per ciascuno degli anni 2015, 2016, 2017, 2018 ai sensi dell''articolo 9 ter, comma 9 bis del D.L. 78/2015, convertito in L. 125/2015”; - dell''Elenco delle quote di pay back a carico delle singole aziende fornitrici di dispositivi medici per gli anni 2015 – 2018, allegato alla predetta determinazione; - delle deliberazioni dei Direttori Generali delle aziende sanitarie regionali, menzionate nel corpo della predetta determinazione ma di contenuto allo stato non conosciuto, con cui sono stati validati e certificati i fatturati relativi agli anni 2015 – 2018 per singola azienda fornitrice di dispositivi medici; - ove occorra della comunicazione di avvio del procedimento pubblicata dalla Regione sul proprio sito istituzionale e sul B.U. n. 47 S4, in data 24 novembre 2022 ai sensi degli articoli 7 e 8 della legge 241/1990 e artt. 15 e 16 della legge regionale 14/2014, nonché dei relativi allegati;

Giustizia amministrativa202215211

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterSentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: decreti ministeriali, atti di indirizzo e accordi relativi alla certificazione del superamento del tetto di spesa per dispositivi medici negli anni 2015-2018, nonché provvedimenti regionali di determinazione delle quote di payback a carico dell'impresa

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (amministrazioni pubbliche)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'impresa fornitrice di dispositivi medici ha impugnato i decreti ministeriali del 6 luglio 2022 e del 6 ottobre 2022, l'accordo Stato-Regioni del 7 novembre 2019, la circolare ministeriale del 29 luglio 2019 e gli ulteriori atti presupposti e conseguenti, contestando il meccanismo di certificazione del superamento dei tetti di spesa e di ripiano del payback relativo agli anni 2015-2018. Con motivi aggiunti ha impugnato anche la determinazione della Regione Piemonte del 14 dicembre 2022, l'elenco delle quote poste a suo carico e gli atti regionali di validazione dei fatturati. Nel corso della trattazione del merito, la ricorrente ha dichiarato di non avere più interesse alla decisione, in relazione al meccanismo di definizione delle controversie previsto dall'art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito dalla l. 8 agosto 2025, n. 118.

La decisione

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso, comprensivo dei motivi aggiunti, per sopravvenuto difetto di interesse. Il giudice ha rilevato che il meccanismo legislativo di definizione del payback consente l'estinzione ex lege dell'obbligazione delle aziende fornitrici relativa agli anni 2015-2018 mediante il pagamento della quota ridotta prevista dalla legge. Sebbene non tutte le Regioni creditrici avessero ancora pubblicato l'atto attestante l'avvenuto versamento, tale circostanza non è stata ritenuta decisiva, poiché la ricorrente aveva dichiarato espressamente la sopravvenuta carenza di interesse. La Sezione ha precisato che, pur essendo prevista dalla legge la cessazione della materia del contendere, sul piano processuale la fattispecie va qualificata come improcedibilità per sopravvenuto difetto di interesse: il bene conseguito, consistente nel pagamento delle somme dovute in misura ridotta, è diverso da quello originariamente perseguito, consistente nell'eliminazione degli atti impugnati dall'ordinamento. Le spese sono state compensate in ragione della natura processuale della decisione.

Norme richiamate

  • art. 7, commi 1 e 1-bis, d.l. 30 giugno 2025, n. 95, convertito con modificazioni dalla l. 8 agosto 2025, n. 118

    «la cessazione della materia del contendere»

    La disposizione introduce un meccanismo di definizione delle controversie sul payback e prevede che il pagamento della quota ridotta determini ex lege l'estinzione dell'obbligazione delle aziende fornitrici per gli anni 2015-2018.

  • art. 87, comma 4-bis, c.p.a.

    Richiamato quale norma processuale relativa alla trattazione della controversia nell'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato; il testo non ne esplicita ulteriormente l'applicazione.

Massime di principio

  • Quando, nel corso del giudizio, sopravviene una definizione legislativa della posizione sostanziale controversa e il ricorrente dichiara di non avere più interesse alla decisione, il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse, anche se la legge qualifica l'effetto sostanziale come cessazione della materia del contendere.
  • La cessazione della materia del contendere e l'improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse non sono necessariamente equivalenti: ricorre l'improcedibilità quando il bene della vita conseguito dal ricorrente è diverso da quello perseguito con l'azione, sicché viene meno l'interesse alla decisione senza che sia stato eliminato dall'ordinamento l'atto impugnato.
  • Nel meccanismo di definizione del payback sui dispositivi medici previsto dall'art. 7, comma 1, d.l. n. 95/2025, l'effetto estintivo dell'obbligazione per le annualità 2015-2018 si produce ex lege con il pagamento della quota ridotta prevista dalla disposizione, senza necessità, ai fini dell'estinzione dell'obbligazione, della previa pubblicazione di un ulteriore atto regionale attestante il versamento.

Come è indicizzato

MaterieFarmaci e dispositiviEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiSanitàProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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