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Sentenza

Sentenza n. 4329/2026 - Milano, Sezione 4

per l'ottemperanza del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia di Milano, Sez. IV, n. 1634 del 13 aprile 2026.

Giustizia amministrativa202602277

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR ha dichiarato improcedibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a., considerato che la ricorrente, in seguito all’adozione dell’ordinanza integrativa comunale, aveva espressamente dichiarato di non avere più interesse alla decisione. Le spese sono state integralmente compensate, in ragione dell’accordo delle parti.

TAR Lombardia - Milano, Sez. IVSentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata integrale esecuzione della sentenza del TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1634 del 13 aprile 2026

Esito

IMPROCEDIBILITA

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società ha promosso giudizio di ottemperanza ai sensi dell’art. 114 c.p.a., chiedendo la nomina di un commissario ad acta affinché adottasse in via sostitutiva gli atti necessari all’integrale esecuzione della sentenza. Dopo la notificazione e il deposito del ricorso, il Comune ha adottato l’ordinanza Reg. gen. n. 245 del 23 giugno 2026, integrativa dell’ordinanza Reg. gen. n. 168 del 12 maggio 2026, con cui ha ritenuto che non sussistessero ulteriori condizioni fattuali e giuridiche per adottare provvedimenti sanzionatori nei confronti del soggetto interessato. La ricorrente ha quindi dichiarato venuto meno l’interesse a tutte le domande formulate.

Norme richiamate

  • art. 114 c.p.a.

    con l’odierno ricorso ex art. 114 c.p.a. Forsizia s.r.l. ha chiesto la nomina di un Commissario ad acta “affinché provveda in via sostitutiva degli organi competenti del Comune di Como, adottando tutte le determinazioni e gli atti ritenuti opportuni e necessari per l’integrale esecuzione della sentenza TAR Lombardia, Milano, Sez. IV, n. 1634 del 13 aprile 2026”

    L’ottemperanza è proposta per ottenere l’esecuzione del giudicato, anche mediante la nomina di un commissario ad acta incaricato di provvedere in sostituzione dell’amministrazione.

  • art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Ritenuto che, alla luce delle suddette circostanze, debba essere dichiarata l’improcedibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, ai sensi dell’art. 35, comma 1, lett. c), c.p.a.

    Il ricorso diviene improcedibile quando, nel corso del giudizio, sopravviene una carenza di interesse alla decisione.

Massime di principio

  • Nel giudizio di ottemperanza, la sopravvenuta adozione di un provvedimento da parte dell’amministrazione e la conseguente dichiarazione del ricorrente di non avere più interesse alle domande determinano l’improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaEstinzione, perenzione e improcedibilitàSpese di lite
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesseOttemperanza e commissario ad acta

Testo integrale

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