Ordinanza n. 182/2026 - L'aquila, Sezione 1
per l’esatta ottemperanza della sentenza del Tribunale di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, n. 3 del 16 gennaio 2018, con ordine al Ministero dell’Istruzione e del Merito di provvedere al ricalcolo di quanto spettante a ciascuno dei ricorrenti entro un termine ritenuto congruo e con richiesta di nomina di un commissario ad acta, in caso di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito per l’esatto adempimento.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza del Tribunale di Avezzano n. 3 del 16 gennaio 2018
Esito
Favorevole al ricorrente (dipendenti pubblici)
Prevale il privato
La controversia
I ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esatta esecuzione della sentenza del Tribunale ordinario di Avezzano, in funzione di giudice del lavoro, che aveva riconosciuto somme a titolo di risarcimento del danno da abusiva reiterazione di contratti di lavoro a tempo determinato. Con precedente sentenza n. 424 del 20 settembre 2025, il TAR aveva ordinato al Ministero dell’Istruzione e del Merito di eseguire il giudicato mediante il ricalcolo delle somme dovute a ciascun ricorrente secondo le modalità stabilite dalla sentenza civile e il loro pagamento, fissando il termine di trenta giorni dalla comunicazione o notificazione della sentenza. Decorso inutilmente tale termine, i ricorrenti hanno segnalato l’inerzia dell’Amministrazione e chiesto la nomina di un commissario ad acta.
La decisione
Il TAR ha verificato che la sentenza n. 424 del 2025 era stata comunicata al Ministero il 20 settembre 2025 e notificata il 21 settembre 2025; ha quindi accertato il decorso del termine di trenta giorni senza il pagamento delle somme dovute. In conseguenza dell’inerzia dell’Amministrazione, ha nominato quale commissario ad acta il Dirigente amministrativo dell’Ufficio III - Ambito territoriale per la Provincia dell’Aquila - Ufficio Scolastico Regionale per l’Abruzzo, con facoltà di delegare l’incarico a un funzionario del medesimo ufficio. Il commissario dovrà provvedere, entro trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza, all’esatta esecuzione del giudicato secondo le modalità già stabilite dal TAR. È stato escluso ogni compenso per l’attività svolta quale ausiliario del giudice, in applicazione del principio di omnicomprensività della retribuzione del dirigente pubblico.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, quando l’amministrazione non esegue spontaneamente il comando contenuto in una sentenza entro il termine fissato dal giudice, può essere nominato un commissario ad acta con il compito di adottare gli atti necessari all’esatta esecuzione del giudicato.
- La nomina del commissario ad acta presuppone l’accertamento della comunicazione o notificazione della pronuncia da eseguire e dell’inutile decorso del termine assegnato all’amministrazione per adempiere.
- Il commissario ad acta deve eseguire il giudicato attenendosi alle modalità attuative già individuate dal giudice dell’ottemperanza e operando entro il termine stabilito nell’ordinanza di nomina.
- L’attività svolta da un dirigente pubblico quale commissario ad acta, in qualità di ausiliario del giudice, non dà luogo a un compenso autonomo quando trova applicazione il principio di omnicomprensività della retribuzione dirigenziale.
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