Sentenza n. 3351/2026 - Napoli, Sezione 1
per l'annullamento -dell’illegittimo silenzio-inadempimento formatosi sull'istanza inoltrata in data -OMISSIS- e vanamente reiterata in data 25.06.2025 e 25.07.2025 sebbene qualificata dalla stessa UTG - Prefettura di Napoli quale aggiornamento ex art. 91, comma 5, D.Lgs. 159/2011 e di ogni altro atto, anche endoprocedimentale, consequenziale, connesso, preordinato e presupposto, comunque non conosciuto; per l’accertamento e la declaratoria -dell’obbligo dell’Amministrazione di concludere con un provvedimento espresso e motivato il procedimento di aggiornamento ex art. 91, comma 5, D.Lgs. 159/2011 avviato con istanza di parte del -OMISSIS- e successivamente reiterata in data 25.06.2025 e 25.07.2025; per la condanna in forma specifica ex art. 31 c.p.a. -dell’Amministrazione intimata all’adozione del formale provvedimento di conclusione del procedimento di aggiornamento ex art. 91, comma 5, D.Lgs. 159/2011 avviato con istanza di parte del -OMISSIS- e successivamente reiterata in data 25.06.2025 e 25.07.2025.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: silenzio-inadempimento sull'istanza di aggiornamento dell'interdittiva antimafia ai sensi dell'art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
Esito
Favorevole al resistente (prefettura)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ha agito ai sensi dell'art. 31 c.p.a. contro il silenzio serbato dalla Prefettura di Napoli sull'istanza di aggiornamento dell'interdittiva antimafia, presentata in data non indicata e reiterata il 25 giugno 2025 e il 25 luglio 2025. Ha chiesto l'accertamento dell'obbligo dell'Amministrazione di concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato, nonché la condanna in forma specifica all'adozione del provvedimento finale. Nelle more del giudizio, la Prefettura ha adottato, l'11 febbraio 2026, un provvedimento confermativo della precedente interdittiva, sicché la società ha chiesto la declaratoria di cessata materia del contendere e la condanna dell'Amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, poiché nelle more del giudizio l'Amministrazione ha adottato il provvedimento espresso richiesto, confermando la precedente interdittiva antimafia. Il giudice ha applicato il principio secondo cui l'adozione di un provvedimento espresso sull'istanza rende il ricorso avverso il silenzio inammissibile per carenza originaria dell'interesse se intervenuta prima del ricorso, oppure improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse se intervenuta durante il giudizio. Pur rilevando la complessità e delicatezza dell'istruttoria prefettizia, il TAR ha posto le spese a carico dell'Amministrazione in base alla soccombenza virtuale, valorizzando il lungo intervallo tra la presentazione dell'istanza e l'adozione del provvedimento dell'11 febbraio 2026. Le spese sono state liquidate in 1.000 euro oltre accessori.
Norme richiamate
art. 91, comma 5, d.lgs. 159/2011
La disposizione costituisce la base normativa del procedimento di aggiornamento della documentazione antimafia e dell'interdittiva oggetto dell'istanza della società.
art. 31 c.p.a.
Consente l'azione avverso il silenzio e la condanna dell'Amministrazione alla conclusione del procedimento con un provvedimento espresso; la domanda è divenuta improcedibile dopo l'adozione del provvedimento prefettizio.
Massime di principio
- L'adozione, nelle more del giudizio avverso il silenzio, di un provvedimento espresso in risposta all'istanza dell'interessato o in adempimento dell'obbligo legale di provvedere determina la sopravvenuta carenza di interesse e l'improcedibilità del ricorso.
- Quando il provvedimento espresso interviene prima della proposizione del ricorso avverso il silenzio, si configura carenza originaria dell'interesse; quando interviene durante il giudizio, si configura sopravvenuta carenza di interesse.
- La cessazione dell'interesse alla decisione sulla domanda avverso il silenzio non impedisce la regolazione delle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale, valutando il comportamento dell'Amministrazione e, in particolare, il ritardo nella conclusione del procedimento.
- La complessità e la delicatezza dell'istruttoria prefettizia in materia antimafia non escludono, di per sé, la condanna dell'Amministrazione alle spese quando il provvedimento espresso sia stato adottato dopo un significativo lasso di tempo dalla presentazione dell'istanza.
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