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Legge

L.R. Abruzzo 3/2026

Bilancio di previsione finanziario 2026-2028.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 3/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge approva il bilancio di previsione finanziario della Regione Abruzzo per il triennio 2026-2028, con stanziamenti di entrata e spesa, residui, fondi di riserva, FCDE, autorizzazioni a indebitamento e regole per variazioni e bilanci degli enti dipendenti. È prevista efficacia dal 1° gennaio 2026; alcuni prospetti sono poi stati sostituiti nel 2026.

Bilancio di previsione finanziario della Regione Abruzzo 2026-2028

Bilancio di previsione finanziario 2026-2028 della Regione Abruzzo

La legge approva il bilancio di previsione finanziario della Regione Abruzzo per il triennio 2026-2028, definendo gli stanziamenti complessivi, i prospetti contabili obbligatori, i fondi di bilancio e le autorizzazioni gestionali e finanziarie connesse. La disciplina opera nel territorio della Regione Abruzzo e ha efficacia dal 1° gennaio 2026.

Struttura del bilancio e prospetti allegati

Il bilancio di previsione 2026-2028 è composto, secondo il d.lgs. 118/2011, da prospetti di entrata e di spesa articolati per titoli, tipologie, missioni, programmi e titoli, nonché dai riepiloghi generali, dal quadro generale riassuntivo, dal prospetto degli equilibri, dal risultato di amministrazione presunto, dal fondo pluriennale vincolato, dal fondo crediti di dubbia esigibilità, dal rispetto dei vincoli di indebitamento, dagli allegati sul risultato di amministrazione, dagli elenchi delle spese obbligatorie e impreviste e dalla nota integrativa con la nota sugli strumenti finanziari derivati e sui finanziamenti con componente derivata.

La Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al bilancio e dopo l’approvazione consiliare, approva per ciascun anno:

  • il Documento Tecnico di Accompagnamento, ripartito in titoli, tipologie, categorie, missioni, programmi e macroaggregati;
  • il Bilancio Finanziario Gestionale, ripartito in capitoli, con assegnazione delle risorse ai dirigenti e definizione degli obiettivi di entrata e di spesa.

Totali generali di entrata e di spesa

Sono approvati i totali generali di competenza del bilancio:

  • entrate: euro 5.635.198.467,40 per il 2026, euro 5.526.328.146,90 per il 2027 ed euro 5.497.697.870,41 per il 2028;
  • spese: importi coincidenti con quelli delle entrate per i medesimi esercizi.

Per la cassa 2026 sono approvati:

  • entrate complessive pari a euro 8.909.271.259,59, comprensive della giacenza di cassa presunta al 1° gennaio 2026 pari a euro 555.253.146,14;
  • spese complessive pari a euro 8.129.584.991,46.

Residui, risultato di amministrazione e autorizzazioni di gestione

Sono autorizzati nel bilancio di previsione 2026 il riporto dei residui presunti al 31 dicembre 2025:

  • residui attivi: euro 2.897.791.027,95;
  • residui passivi: euro 2.561.103.247,27.

Il risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre 2025 è pari a euro 943.316.641,87, mentre la parte disponibile risulta negativa per euro 73.695.071,94.

La legge autorizza inoltre:

  • l’accertamento e la riscossione delle entrate nei limiti delle previsioni per ciascuna tipologia;
  • l’impegno e il pagamento delle spese nei limiti degli stanziamenti di competenza e di cassa per ciascun programma.

Fondi di riserva e accantonamenti

Nel titolo della spesa sono autorizzati i principali fondi di bilancio:

  • Fondo di riserva per le spese obbligatorie: euro 1.879.349,20 nel 2026 e euro 2.679.446,77 per ciascuno degli anni 2027 e 2028;
  • Fondo di riserva per le spese impreviste: euro 21.584,66 per ciascun anno 2026-2028;
  • Fondo di riserva di cassa: euro 150.265.030,00 per il solo 2026;
  • Fondo crediti di dubbia esigibilità: euro 2.386.394,35 annui per la parte corrente e euro 236,68 annui per la parte capitale, per il triennio 2026-2028;
  • Fondo rischi da contenzioso: euro 1.135.164,22 nel 2026 e euro 4.410.965,89 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

I prelevamenti dai fondi avvengono con gli atti previsti dalla legge: determinazione del Dirigente del Servizio Bilancio per il fondo spese obbligatorie e per il fondo di cassa, deliberazione della Giunta per il fondo spese impreviste.

Tesoreria e indebitamento

Non sono autorizzate iscrizioni di somme per contrarre anticipazioni di cassa.

È invece autorizzata, nel triennio 2026-2028, la contrazione di mutui o altre forme di indebitamento consentite, per un importo massimo complessivo di euro 93.698.576,34, così ripartiti:

  • euro 33.378.409,24 nel 2026;
  • euro 33.744.140,27 nel 2027;
  • euro 26.576.026,83 nel 2028.

Le risorse sono destinate a spese di investimento. La Giunta regionale può contrarre il debito per una durata massima di 30 anni, a tasso non superiore a quello previsto dalla disciplina richiamata o applicato da Cassa Depositi e Prestiti; l’operazione può essere assunta anche tramite Cassa Depositi e Prestiti o BEI. La spesa annua per ammortamento e preammortamento è stimata in euro 1.004.073,62 per il 2026, euro 3.023.222,64 per il 2027 ed euro 4.837.745,58 per il 2028, con copertura nei pertinenti programmi di missione 50. Per gli esercizi successivi al 2028 la copertura è rinviata alle future leggi di bilancio.

È inoltre previsto che, per la sede unica della Regione Abruzzo in Pescara, nel 2026 possa essere autorizzato ulteriore indebitamento con successivo provvedimento normativo, previa quantificazione degli oneri e nel rispetto delle condizioni di legge.

Autonomia del Consiglio regionale

La legge assegna specifiche dotazioni al bilancio del Consiglio regionale per il triennio 2026-2028:

  • spesa corrente: euro 28.135.413,85 nel 2026 e euro 28.303.957,08 nel 2027 e nel 2028;
  • spesa in conto capitale: euro 345.000,00 nel 2026 e euro 150.000,00 per ciascuno degli anni 2027 e 2028.

Le relative entrate e spese del bilancio del Consiglio si conformano a tali importi. È inoltre approvato il bilancio di previsione del Consiglio regionale 2026-2028 allegato alla legge, con gli adeguamenti da recepire nel primo provvedimento utile.

Variazioni di bilancio e variazioni conseguenti a leggi regionali

Il bilancio può essere variato nel corso dell’esercizio ai sensi dell’art. 51 del d.lgs. 118/2011.

Nelle more dell’adozione del regolamento di contabilità regionale:

  • la Giunta regionale, su proposta dell’Assessore al bilancio, autorizza le variazioni del Documento Tecnico di Accompagnamento e del Bilancio Finanziario Gestionale;
  • i dirigenti del Dipartimento Risorse, individuati con atto di Giunta, autorizzano le variazioni previste dall’art. 51, comma 4, del d.lgs. 118/2011.

Tutti gli atti di variazione devono essere pubblicati nella sezione bilanci del sito della Regione.

Per le variazioni derivanti dalla promulgazione e pubblicazione di leggi regionali, nelle more della modifica della legge contabile regionale e dell’adozione del regolamento, la Giunta adotta le variazioni al Documento Tecnico di Accompagnamento e al Bilancio Finanziario Regionale entro 60 giorni dalla pubblicazione della legge. La norma scandisce anche i passaggi procedurali interni:

  • trasmissione della legge ai Dipartimenti competenti entro 10 giorni;
  • richiesta di variazione al Servizio bilancio entro 15 giorni dalla pubblicazione;
  • proposta di variazione del Servizio bilancio alla Giunta entro 30 giorni dalla pubblicazione;
  • in caso di impossibilità motivata, informativa al Direttore generale e successivamente al Presidente della Giunta e al Presidente del Consiglio;
  • eventuali direttive generali per semplificare le procedure sono approvate dalla Giunta, sentita la Commissione bilancio.

Crediti di modesto importo ed enti dipendenti

La Giunta regionale è autorizzata a disporre l’annullamento dei diritti di credito quando il costo di esazione risulti eccessivo rispetto all’entrata, fissando il limite massimo del credito annullabile in euro 30,00.

I bilanci di enti, agenzie e altri organismi dipendenti dalla Regione devono essere trasmessi entro il 30 novembre dell’esercizio precedente. Essi sono approvati dalla Giunta, previo parere favorevole e proposta del Dipartimento competente per materia, e sono inviati alla Commissione di Vigilanza del Consiglio regionale a fini informativi.

Decorrenza ed efficacia temporale

La legge entra in vigore il 1° gennaio 2026. Il testo vigente richiama inoltre modifiche intervenute nel 2026 su alcuni prospetti del bilancio e sull’importo del fondo di riserva di cassa; tali aggiornamenti non alterano la natura di legge di bilancio triennale, applicabile al periodo 2026-2028.

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