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Legge

L.R. Abruzzo 31/2025

Servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie.

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 31/2025

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina in Abruzzo i Consultori del S.S.R., definendone funzioni, organizzazione, personale, finanziamento, vigilanza e rapporti con i servizi sociali. I servizi sono gratuiti e ad accesso diretto per gli aventi diritto, nel quadro dei LEA e del d.m. 77/2022. Abroga la l.r. 21/1978 ed è in vigore dal 4 dicembre 2025.

Servizi consultoriali per la salute di minori, donne, coppie e famiglie

Servizi consultoriali per la salute di minori, donne, coppie e famiglie

La legge della Regione Abruzzo riorganizza il ruolo dei Consultori familiari nell’ambito del Servizio sanitario regionale, qualificandoli come presidî centrali per la tutela della salute, la prevenzione e la presa in carico integrata di minori, donne, coppie e famiglie. La disciplina è inserita nel quadro del d.m. 77/2022 e delle norme statali e regionali richiamate.

Finalità e ambito di applicazione

La Regione promuove l’implementazione dei servizi per la salute dei minori, delle donne, delle coppie e delle famiglie e favorisce l’integrazione tra servizi sanitari e sociali come strumento di inclusione sociale e contrasto alle diseguaglianze. La legge riguarda i Consultori del S.S.R.; restano invece fuori dal suo ambito gli interventi sociali e socio-educativi di sostegno alle coppie e alle famiglie, per i quali continua ad applicarsi la disciplina di settore e, in particolare, la l.r. 95/1995.

Funzioni e prestazioni dei Consultori del S.S.R.

I Consultori del S.S.R. garantiscono, nell’ambito del Servizio sanitario regionale, i livelli essenziali di assistenza per donne, minori e famiglie. Le prestazioni comprendono interventi sanitari anche domiciliari, specialistici, diagnostici, terapeutici, ostetrici, psicologici e psicoterapeutici, infermieristici, riabilitativi e preventivi.

In particolare, ai Consultori spettano anche funzioni specifiche di informazione, assistenza e prevenzione, tra cui:

  • sostegno sui problemi di sterilità e infertilità, con indicazioni su PMA, adozione e affidamento familiare;
  • attività previste dal Piano Regionale di Prevenzione, in coerenza con la programmazione nazionale;
  • informazione sugli obblighi e sugli adempimenti richiamati dalla normativa sulla prevenzione vaccinale;
  • informazione sulle tecniche antalgiche nel parto, sui loro limiti e rischi e sulle strutture che le praticano;
  • assistenza domiciliare alla puerpera dopo il parto.

I Consultori collaborano inoltre con il Comitato Percorso Nascita regionale e con i comitati aziendali, applicando i documenti tecnici da essi elaborati. I programmi aziendali di prevenzione e i progetti di educazione alla salute nelle scuole devono essere adeguati all’età dei destinatari e definiti con il supporto di figure specialistiche, in particolare psicologi dell’età evolutiva delle ASL.

Organizzazione, sedi e integrazione nella rete territoriale

I Consultori sono strutture sanitarie a libero accesso, orientate a protezione, prevenzione, promozione della salute, consulenza e cura della donna lungo tutto il ciclo di vita, dei minori e delle famiglie nel contesto comunitario di riferimento.

Le sedi devono disporre di locali e spazi adeguati al tipo e al volume delle prestazioni ed essere conformi ai requisiti di autorizzazione e accreditamento previsti dalla normativa vigente. L’attività dei Consultori deve essere coordinata sia internamente sia nella rete con gli altri servizi sanitari, territoriali e ospedalieri e con gli altri attori della Rete Materno Infantile.

L’attività può svolgersi anche nelle Case della Comunità, purché siano privilegiate soluzioni che garantiscano la riservatezza. I Consultori devono inoltre rendicontare le attività svolte, anche tramite i modelli di rilevazione dei dati gestionali e l’invio dei flussi informativi nel Nuovo sistema informativo sanitario (NSIS).

Programmazione della rete consultoriale

La rete dei Consultori è definita nell’ambito della programmazione sanitaria regionale. Il fabbisogno deve rispettare gli standard nazionali previsti dal d.m. 77/2022.

Integrazione socio-sanitaria e rapporti con altri soggetti

Per favorire l’integrazione tra sanitario e sociale, le ASL possono stipulare accordi che coinvolgano i Consultori e i soggetti pubblici o privati previsti dalla l.r. 95/1995 per la presa in carico complessiva della persona, nel rispetto della disciplina di settore e con uso appropriato delle rispettive risorse.

I Consultori collaborano anche con i centri antiviolenza secondo quanto previsto dalla l.r. 31/2006.

Personale e qualificazione professionale

Le figure professionali operanti nei Consultori sono quelle previste dal d.m. 77/2022. Il personale deve possedere i crediti formativi richiesti dal sistema di educazione continua in medicina.

La formazione e l’aggiornamento degli operatori devono assicurare, in particolare, conoscenze interdisciplinari e metodologie proprie del lavoro di gruppo. L’apporto di ulteriori figure non sanitarie è assicurato tramite gli strumenti di collaborazione previsti per l’integrazione socio-sanitaria.

Autorizzazione, accreditamento e attività delle strutture private

I Consultori devono essere in possesso dei requisiti di autorizzazione sanitaria e di accreditamento previsti dalla l.r. 32/2007. L’esercizio dell’attività da parte di strutture private è disciplinato dal d.lgs. 502/1992 e dalla stessa l.r. 32/2007.

Gratuità e accesso alle prestazioni

Le prestazioni sanitarie rese dai Consultori, nell’ambito delle competenze definite dal d.m. 77/2022, dal d.P.C.M. 12 gennaio 2017 e dalla presente legge, sono ad accesso diretto e gratuito per i cittadini italiani ed europei.

Per i cittadini di Stati non appartenenti all’Unione europea iscritti al SSN e per quelli non in regola con il permesso di soggiorno si applicano le disposizioni del d.P.C.M. 12 gennaio 2017 richiamate dalla legge, secondo i principi di parità di trattamento e di piena uguaglianza di diritti. Le ASL valorizzano inoltre le prestazioni rese a favore di utenti non iscritti al SSN e attivano il recupero secondo le regole della mobilità sanitaria internazionale.

Vigilanza, controllo e finanziamento

La vigilanza tecnico-sanitaria sui Consultori spetta alle ASL territorialmente competenti; alle stesse ASL compete anche il controllo sulle attività svolte nell’ambito della programmazione regionale e aziendale.

Il finanziamento avviene tramite le ASL con il Fondo sanitario regionale. I Consultori possono inoltre partecipare a progetti socio-sanitari finanziati con risorse pubbliche regionali, nazionali o europee, anche in collaborazione con enti territoriali e altri soggetti pubblici, privati e del privato sociale che erogano servizi e prestazioni per la famiglia.

Abrogazione e decorrenza

È abrogata la l.r. 21/1978, relativa all’istituzione del servizio per l’assistenza alla famiglia, all’infanzia, alla maternità e alla paternità responsabili. La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.A.T.; dal testo fornito risulta applicabile dal 4 dicembre 2025.

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