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Legge

L.R. Abruzzo 1/2026

Modifiche e integrazioni alla legge regionale 29 maggio 2025, n. 18 (Disciplina generale sull'attivita' normativa regionale e sulla qualita' della normazione)

Normativa regionaleL.R. Abruzzo 1/2026

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Abruzzo n. 18/2025 sulla disciplina generale dell’attività normativa regionale, riscrivendo la norma su AIR e analisi di fattibilità, introducendo una disciplina graduale e sperimentale per l’attuazione e fissando al 30 giugno 2026 il termine per l’adozione di alcuni atti applicativi. Nessun nuovo onere finanziario.

Modifiche alla disciplina regionale su AIR e qualità della normazione

Modifiche alla disciplina dell’attività normativa regionale e della qualità della normazione

La legge regionale dell’Abruzzo interviene sulla l.r. 29 maggio 2025, n. 18, concentrandosi soprattutto sull’Analisi di impatto della regolamentazione (AIR) e sull’analisi di fattibilità degli atti normativi. Il provvedimento aggiorna anche i termini per l’adozione degli atti attuativi e conferma l’invarianza finanziaria.

AIR e analisi di fattibilità

La nuova formulazione dell’articolo 6 definisce l’AIR come una valutazione preventiva socio-economica degli effetti di ipotesi di intervento normativo sulle attività di cittadini e imprese e sull’organizzazione e il funzionamento delle pubbliche amministrazioni, svolta mediante comparazione di opzioni alternative.

L’AIR serve a verificare necessità e opportunità dell’intervento normativo e a orientare il titolare dell’iniziativa verso scelte efficaci, con finalità di trasparenza e partecipazione al processo decisionale.

Accanto all’AIR, viene disciplinata l’analisi di fattibilità, intesa come attività preliminare di progettazione normativa volta a verificare l’idoneità delle norme a conseguire gli scopi previsti. Tale verifica riguarda in particolare:

  • la presenza minima e lo stato di efficienza delle condizioni operative degli uffici pubblici incaricati dell’applicazione;
  • la fornitura agli organi competenti di elementi conoscitivi sulla proposta normativa, quando la proposta non sia sottoposta ad AIR.

Ambito di applicazione dell’AIR per i progetti di legge della Giunta

Per i progetti di legge di iniziativa della Giunta regionale, l’AIR è effettuata secondo le modalità previste dal comma 2-bis dell’articolo 24, con una serie di esclusioni tassative. Restano infatti esclusi:

  • i progetti di legge di revisione statutaria;
  • i progetti di legge di diretta attuazione dello Statuto;
  • i progetti di legge di autorizzazione alla ratifica di accordi e intese;
  • le norme di mero recepimento o attuazione di disposizioni statali o europee;
  • le leggi di stabilità, i bilanci, i rendiconti e gli assestamenti;
  • i testi unici meramente compilativi.

Nello svolgimento dell’AIR si applica, se compatibile, la disciplina europea e statale di riferimento.

Attuazione graduale e disciplina sperimentale

La legge attribuisce alla Giunta regionale il potere di disciplinare, con propri atti, l’attuazione delle disposizioni sull’articolo 6 anche in via sperimentale. È possibile prevedere modalità e tempi di applicazione graduale, differenziando l’applicazione per:

  • settori;
  • ambiti territoriali;
  • categorie di destinatari.

Tale modulazione deve tenere conto delle esigenze organizzative e finanziarie e avvenire nel rispetto dell’autonomia organizzativa della Giunta e del raccordo con le strutture del Consiglio regionale.

Termini per gli atti applicativi

La legge sostituisce il termine originario per l’adozione di uno degli atti previsti dalla l.r. n. 18/2025, stabilendo che esso debba essere adottato entro il 30 giugno 2026, anziché entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge regionale n. 18/2025.

Invarianza finanziaria e decorrenza

L’attuazione della legge non comporta nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Gli adempimenti devono essere svolti con le risorse umane, strumentali e finanziarie già previste dalla legislazione vigente, assicurando l’invarianza della spesa per il bilancio regionale.

La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel B.U.R.A.T. ed è quindi applicabile dal 16 gennaio 2026.

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