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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-51/24

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 9 ottobre 2024. — CF contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Pensione di anzianità – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione – Trasferimento verso il regime dell’Unione – Rigetto della domanda di trasferimento – Domanda presentata fuori termine – Circostanze eccezionali – Articolo 77 dello Statuto – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto. — Causa T-51/24

Giurisprudenza europea62024TJ0051

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di un funzionario della Commissione che contestava il rigetto di quattro domande tardive di trasferimento verso il regime pensionistico dell’Unione di diritti maturati in vari fondi greci. Conferma che il termine di sei mesi delle DGE è un termine semplice, non di decadenza, e che il ricorrente non ha provato circostanze eccezionali idonee a giustificare il ritardo. Respinge anche le doglianze su forza maggiore, dovere di sollecitudine e proporzionalità, oltre alla tesi secondo cui la domanda iniziale avrebbe coperto anche i fondi supplementari.

Trasferimento nel regime pensionistico dell’Unione di diritti a pensione nazionali acquisiti prima dell’ingresso in servizio: il Tribunale conferma il rigetto per tardività delle domande supplementari e assenza di circostanze eccezionali

La questione giuridica

Se l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto e l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE consentano di subordinare a un termine di sei mesi la presentazione della domanda di trasferimento dei diritti a pensione e se il superamento di tale termine possa essere giustificato, nel caso concreto, da circostanze eccezionali o forza maggiore legate alla pandemia da COVID-19, alla situazione personale del ricorrente e alle difficoltà con le autorità greche; inoltre, se sia corretto richiedere una domanda distinta per ciascun fondo pensione.

Principio di diritto

Il Tribunale ha affermato che il termine di sei mesi previsto dall’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE non è un termine di decadenza, ma un termine semplice e ragionevole, introdotto per favorire l’organizzazione e la presentazione delle domande di trasferimento dei diritti pensionistici nel periodo successivo alla nomina in ruolo e fino al perfezionamento del diritto a pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto. Di conseguenza, il mancato rispetto di tale termine può essere giustificato solo da circostanze eccezionali non imputabili all’interessato; nel caso di specie, il ricorrente non ha dimostrato che la pandemia da COVID-19, la sua situazione personale o l’atteggiamento delle autorità greche gli abbiano impedito di presentare tempestivamente le domande supplementari. È inoltre legittima la richiesta di una domanda separata per ciascun fondo pensione, in base alla struttura dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 77 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 11, paragrafo 3, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto
  • Articolo 106, paragrafo 3, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Regolamento (CE) n. 883/2004

Trasferimento dei diritti a pensione acquisiti prima dell’ingresso in servizio presso l’Unione

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 9 ottobre 2024 nella causa T‑51/24, relativa al rigetto di quattro domande di trasferimento di diritti pensionistici nazionali verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione. La controversia riguarda un funzionario della Commissione europea e l’applicazione dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, in combinato disposto con l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente, dopo aver prestato servizio come agente temporaneo presso Europol e poi come funzionario della Commissione (OLAF), aveva già presentato nel 2019 una domanda di trasferimento relativa al fondo TEAPASA, accolta dal PMO. Nel novembre 2022 ha poi presentato altre quattro domande relative ad altri fondi greci, divenute oggetto del rigetto del 5 gennaio 2023 perché presentate oltre il termine di sei mesi previsto dalle DGE. Il reclamo amministrativo ex articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto è stato respinto il 23 ottobre 2023.

Oggetto del ricorso

Il ricorrente ha chiesto l’annullamento sia delle decisioni del PMO del 5 gennaio 2023 sia della decisione di rigetto del reclamo. Il Tribunale ricorda che, salvo contenuto autonomo, il rigetto del reclamo ha natura confermativa e che l’atto lesivo resta quello iniziale, pur tenendo conto della motivazione del rigetto nella valutazione di legittimità.

Normativa rilevante

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 77 dello Statuto, che collega il diritto alla pensione di anzianità al compimento di almeno dieci anni di servizio;
  • l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, che consente il trasferimento nel regime dell’Unione dei diritti a pensione maturati prima dell’ingresso in servizio;
  • l’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII, rilevante per l’eventualità di uscita dal servizio prima del maturare del diritto alla pensione;
  • l’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, sul reclamo amministrativo;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, che fissa il termine di sei mesi per presentare la domanda;
  • il regolamento (CE) n. 883/2004, richiamato sul principio di totalizzazione dei periodi assicurativi.

Il primo motivo: natura del termine e legittimità delle DGE

Il ricorrente sosteneva che l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII non prevede alcun termine e che il termine di sei mesi introdotto dalle DGE sarebbe illegittimo, eccessivamente breve e ultra vires. Il Tribunale respinge l’eccezione di illegittimità e afferma che, nel quadro attuale, il funzionario può presentare la domanda tra la nomina in ruolo e il momento in cui acquista il diritto alla pensione di anzianità, cioè dopo dieci anni di servizio. Proprio perché la domanda può essere presentata in un arco temporale ampio, il termine di sei mesi è considerato un termine semplice, non di decadenza, funzionale a una gestione ordinata e ragionevole delle procedure di trasferimento.

Ragioni del rigetto della censura sul termine

Il Tribunale osserva che il termine non è “eccessivamente breve”, poiché l’interessato dispone di molti anni per maturare una valutazione consapevole della convenienza del trasferimento. Inoltre, il procedimento di trasferimento può durare a lungo e richiede una disciplina organizzativa. Il giudice precisa anche che non vi è perdita definitiva dei contributi nazionali qualora il funzionario non maturi i dieci anni: in tal caso opera l’articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII, che consente il trasferimento dell’equivalente attuariale verso il nuovo regime. È quindi infondata l’idea che la domanda anticipata sia inutile o pregiudizievole.

Domanda per ciascun fondo pensione

Il ricorrente contestava anche l’obbligo di presentare una domanda distinta per ciascun fondo. Il Tribunale conferma invece che tale obbligo deriva dalla struttura dell’articolo 11, paragrafo 2, terzo trattino, dell’allegato VIII e dalla facoltà lasciata al funzionario di scegliere se trasferire o meno i diritti maturati in ciascun fondo. Rileva inoltre che il ricorrente aveva sottoscritto una dichiarazione in tal senso e che non poteva quindi invocare l’incertezza della normativa per giustificare le domande tardive.

Secondo profilo: circostanze eccezionali e forza maggiore

Quanto alle giustificazioni addotte per il ritardo, il Tribunale ricorda che, in presenza di un termine semplice, la parte interessata deve dimostrare l’esistenza di circostanze eccezionali non imputabili; la forza maggiore richiederebbe un livello di prova ancora più rigoroso. Nel caso concreto il ricorrente invocava la pandemia da COVID-19, la propria situazione familiare e le difficoltà con l’amministrazione greca.

COVID-19 e situazione personale

Il Tribunale ritiene che, pur potendo la pandemia costituire astrattamente una circostanza eccezionale, nel periodo rilevante per le quattro domande supplementari (febbraio-luglio 2022) gli effetti più gravi della crisi sanitaria erano già attenuati e la circolazione tra Stati membri non era più limitata come nel 2020. Inoltre, la domanda poteva essere presentata per via elettronica tramite Sysper, senza necessità di recarsi fisicamente in Grecia. Anche gli eventi personali richiamati dal ricorrente si collocavano per lo più nel 2020-2021 e non giustificavano il mancato rispetto del termine scaduto nel luglio 2022.

Dovere di sollecitudine

Il Tribunale respinge anche la censura di violazione del dovere di sollecitudine. Richiama la giurisprudenza secondo cui è il funzionario a dover prendere l’iniziativa del trasferimento e si presume che conosca lo Statuto e le regole relative alla pensione. Non grava quindi sull’istituzione un obbligo di informazione o di formazione specifica per far conoscere al dipendente la procedura di trasferimento dei diritti pensionistici.

Atteggiamento delle autorità greche

Quanto alla pretesa incertezza creata dall’EFKA e dalle autorità greche, il Tribunale osserva che il ricorrente era già consapevole, ben prima della scadenza del termine, della possibile esistenza di altri fondi sui quali aveva versato contributi. Ritiene pertanto irrilevante che egli abbia appreso solo nel novembre 2022 alcuni dettagli sulla struttura dell’EFKA o sulla necessità di inserire manualmente i diversi fondi in Sysper. L’atteggiamento delle autorità nazionali non esonera comunque dal rispetto degli obblighi derivanti dallo Statuto.

Terzo motivo: disposizioni finanziarie e proporzionalità

Il ricorrente contestava il richiamo dell’amministrazione alla giurisprudenza sull’interpretazione restrittiva delle disposizioni che attribuiscono prestazioni finanziarie. Il Tribunale dichiara il motivo inoperante, poiché anche senza tale richiamo la decisione restava validamente fondata sull’accertamento che le domande erano tardive e non giustificate da circostanze eccezionali.

Dovere di sollecitudine e proporzionalità: perdita dei contributi

Il ricorrente sosteneva che la mancata accettazione delle domande supplementari gli avrebbe causato una perdita grave e irreparabile dei contributi versati nei fondi greci. Il Tribunale replica richiamando il regolamento (CE) n. 883/2004 e la giurisprudenza sul coordinamento dei regimi di sicurezza sociale: i periodi maturati nel regime pensionistico dell’Unione devono essere presi in considerazione, pro rata, da uno Stato membro nel calcolo della pensione nazionale. La premessa del danno irreparabile è quindi smentita, poiché i periodi RPIUE non sono persi ai fini del sistema nazionale.

Decisione e spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna CF alle spese, ai sensi dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura. La sentenza conferma così la piena legittimità del rigetto delle quattro domande supplementari di trasferimento pensionistico per tardività e mancanza di circostanze eccezionali.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica uepensioni e trasferimento dei diritti a pensionetermini di decadenza e termini sempliciforza maggiore e circostanze eccezionalicoordinamento dei sistemi di sicurezza sociale

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