Salta al contenuto
Sentenza

Corte di giustizia, Ordinanza C-62/24

Order of the Court (Sixth Chamber) of 11 October 2024. — ST v European Border and Coast Guard Agency (Frontex). — Appeal – Article 181 of the Rules of Procedure of the Court of Justice – Area of freedom, security and justice – Right to asylum – Activities by Frontex in the Aegean Sea – Regulation (EU) 2019/1896 – Article 46 – Margin of discretion – Action for failure to act – Invitation to act submitted in the name and on behalf of an anonymous person – Decision refusing the invitation to act before the action for failure to act was brought – Manifest inadmissibility – Action for annulment – Interest in bringing proceedings – Annulment not capable of securing a benefit for the applicant – Appeal, in part, manifestly inadmissible and, in part, manifestly unfounded. — Case C-62/24 P

Giurisprudenza europea62024CO0062

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte ha respinto l’appello di ST contro l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibili sia l’azione per carenza sia l’azione di annullamento contro Frontex. Ha ritenuto che il rifiuto di Frontex del 27 luglio 2022 costituiva già una presa di posizione, escludendo la carenza, e che ST non avesse dimostrato un interesse attuale e concreto all’annullamento. La Corte ha inoltre sottolineato che l’art. 46, par. 4, del regolamento 2019/1896 lascia a Frontex un margine di discrezionalità e che un eventuale annullamento comporterebbe solo un riesame, non un obbligo di sospendere le attività nel mar Egeo.

Impugnazione contro il rigetto, per irricevibilità, di un’azione ex artt. 265 e 263 TFUE relativa al rifiuto di Frontex di sospendere o terminare attività nel mar Egeo ai sensi dell’art. 46, par. 4, del regolamento (UE) 2019/1896.

La questione giuridica

Se il Tribunale abbia correttamente dichiarato irricevibile: a) l’azione per carenza ex art. 265 TFUE, per difetto di prova che l’invito ad agire provenisse dal ricorrente e, comunque, perché Frontex aveva già definito la propria posizione; b) l’azione di annullamento ex art. 263 TFUE, per difetto di interesse ad agire, in quanto l’annullamento della decisione di Frontex non sarebbe stato idoneo a procurare un vantaggio concreto al ricorrente.

Principio di diritto

In materia di art. 46, par. 4, del regolamento (UE) 2019/1896, l’azione per carenza ex art. 265 TFUE è irricevibile se l’istituzione ha già definito la propria posizione con una decisione di rifiuto prima del ricorso; l’azione di annullamento ex art. 263 TFUE è inoltre irricevibile se il ricorrente non dimostra un interesse attuale e concreto all’annullamento, poiché l’eventuale annullamento della decisione impugnata non impone a Frontex di sospendere o terminare l’attività, ma soltanto di riesaminare la situazione nell’esercizio del proprio potere discrezionale, senza vantaggio certo per il ricorrente.

Norme richiamate

  • Articolo 265 TFUE
  • Articolo 263 TFUE
  • Articolo 56 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articolo 181 del regolamento di procedura della Corte di giustizia
  • Articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896
  • Articolo 137 del regolamento di procedura
  • Articolo 184, paragrafo 2, del regolamento di procedura
  • Articolo 256 TFUE
  • Articolo 58 dello Statuto della Corte di giustizia dell’Unione europea
  • Articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169 del regolamento di procedura

Impugnazione contro il rigetto di un ricorso relativo alle attività di Frontex nel mar Egeo

La pronuncia riguarda un appello proposto da ST avverso l’ordinanza del Tribunale che aveva dichiarato irricevibili un’azione per carenza ex articolo 265 TFUE e, in via subordinata, un’azione di annullamento ex articolo 263 TFUE. Al centro della controversia vi è il rifiuto di Frontex di sospendere o terminare le attività nel mar Egeo ai sensi dell’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896.

Fatti essenziali e procedimento

ST, cittadino congolese residente in Türkiye, ha chiesto che Frontex interrompesse le proprie attività nel mar Egeo, ritenendo che tali attività fossero collegate a violazioni gravi e persistenti di diritti fondamentali e obblighi di protezione internazionale. Un’ONG, Front-Lex, aveva inviato a Frontex un invito ad agire il 6 giugno 2022, anche in nome e per conto di una persona anonima; Frontex aveva risposto il 27 luglio 2022 richiamando un precedente rifiuto del 23 marzo 2021.

Questioni sollevate nell’appello

L’appello verteva su dieci motivi, raggruppabili in due nuclei:

  • i primi quattro motivi contestavano la declaratoria di irricevibilità dell’azione per carenza;
  • i successivi sei motivi contestavano la declaratoria di irricevibilità dell’azione di annullamento per difetto di interesse ad agire. ST sosteneva, in particolare, che l’invito ad agire provenisse da lui, che Frontex non avesse realmente definito la propria posizione e che l’annullamento della decisione impugnata avrebbe potuto proteggere i suoi diritti e incidere sulle future attività dell’Agenzia.

Normativa rilevante

La Corte richiama in particolare:

  • l’articolo 265 TFUE, sull’azione per carenza;
  • l’articolo 263 TFUE, sull’azione di annullamento;
  • l’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2019/1896, che consente al direttore esecutivo di Frontex di ritirare i finanziamenti, sospendere o terminare attività dell’Agenzia in caso di violazioni gravi o persistenti dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale;
  • l’articolo 181 del regolamento di procedura, che consente di decidere con ordinanza motivata quando l’appello è manifestamente irricevibile o infondato. Sono inoltre richiamati, per il regime processuale dell’appello, l’articolo 56 dello Statuto, l’articolo 256 TFUE, l’articolo 58 dello Statuto e gli articoli 168, paragrafo 1, lettera d), e 169 del regolamento di procedura.

Ragionamento della Corte sull’azione per carenza

La Corte conferma che l’azione ex articolo 265 TFUE non è ammissibile quando l’istituzione interpellata ha già preso posizione prima della proposizione del ricorso. In base alla giurisprudenza richiamata, la definizione di posizione può risultare anche da un rifiuto motivato diverso dall’adozione del provvedimento auspicato dal richiedente.

Quanto al quarto motivo, la Corte respinge la censura di difetto di motivazione: il Tribunale aveva chiaramente indicato che l’azione era comunque irricevibile perché Frontex aveva già definito la propria posizione sull’invito ad agire del 6 giugno 2022. Gli altri motivi sono dichiarati inefficaci o manifestamente infondati, poiché la statuizione autonoma sulla definizione di posizione era sufficiente a fondare l’irricevibilità.

Ragionamento della Corte sull’azione di annullamento e sull’interesse ad agire

Per quanto riguarda l’articolo 263 TFUE, la Corte ribadisce che l’interesse ad agire deve essere attuale, concreto e tale da rendere l’annullamento idoneo a procurare un vantaggio al ricorrente. Non bastano situazioni ipotetiche, né un interesse astratto alla soluzione di questioni di principio.

Applicando questi criteri, la Corte osserva che l’eventuale annullamento della decisione di Frontex non produrrebbe automaticamente la sospensione o la cessazione delle attività nel mar Egeo. Esso comporterebbe soltanto un riesame da parte del direttore esecutivo, il quale dispone di un margine di discrezionalità nell’applicare l’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento 2019/1896, dopo aver consultato il responsabile dei diritti fondamentali e informato lo Stato interessato.

La Corte sottolinea quindi che:

  • il direttore esecutivo deve svolgere una valutazione complessa sull’esistenza e persistenza di violazioni gravi dei diritti fondamentali o degli obblighi di protezione internazionale;
  • tale valutazione implica necessariamente un potere discrezionale;
  • anche in caso di annullamento, non vi sarebbe certezza che il ricorrente possa ottenere il risultato auspicato.

Sono inoltre respinti gli argomenti relativi a un vantaggio futuro o indiretto, come la possibile modifica della procedura amministrativa o un eventuale futuro risarcimento danni, perché o nuovi in appello o comunque troppo ipotetici per fondare l’interesse ad agire.

Decisione e principio affermato

La Corte respinge l’appello, dichiarandolo in parte manifestamente irricevibile e in parte manifestamente infondato. Conferma quindi l’ordinanza del Tribunale e pone le spese dell’appello a carico di ST.

Il principio ricavabile è che, in un ricorso contro Frontex fondato sull’articolo 46, paragrafo 4, del regolamento 2019/1896, il solo annullamento della decisione di rifiuto non è sufficiente a fondare l’interesse ad agire se esso non garantisce un vantaggio certo e immediato al ricorrente; inoltre, la presenza di una decisione con cui Frontex ha già preso posizione esclude l’azione per carenza.

Come è indicizzato

Materieasilofrontiere e guardia di frontiera europeaazioni di annullamento e carenzaricevibilità del ricorsotutela giurisdizionale effettiva

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.