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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-282/23

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 9 ottobre 2024. — WT contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Pensione di anzianità – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione – Trasferimento verso il regime dell’Unione – Rigetto della domanda di trasferimento – Domanda presentata fuori termine – Circostanze eccezionali – Articolo 77 dello Statuto – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto. — Causa T-282/23

Giurisprudenza europea62023TJ0282

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale ha respinto il ricorso di un’agente temporanea che contestava il rigetto della sua domanda tardiva di trasferimento dei diritti pensionistici maturati nel sistema italiano verso il regime pensionistico dell’Unione. Ha ritenuto legittimo il termine di sei mesi previsto dalle disposizioni applicative dello Statuto, qualificandolo come termine semplice e non decadenziale, e ha escluso che la pandemia da COVID-19 o la situazione familiare della ricorrente integrassero circostanze eccezionali o forza maggiore. Il Tribunale ha infine considerato infondati i motivi relativi a sollecitudine, proporzionalità e interpretazione delle norme finanziarie.

Trasferimento dei diritti a pensione pregressi verso il regime pensionistico dell’Unione: legittimità del termine di sei mesi per la domanda e mancata prova di circostanze eccezionali

La questione giuridica

Se l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto introduca illegittimamente un termine di decadenza per presentare la domanda di trasferimento dei diritti pensionistici maturati prima dell’ingresso nell’Unione; se il ritardo possa essere giustificato da forza maggiore o da circostanze eccezionali connesse alla pandemia da COVID-19 e alla situazione personale della ricorrente; e se il rigetto sia viziato da errore per violazione del dovere di sollecitudine, del principio di proporzionalità o da una erronea interpretazione delle disposizioni finanziarie.

Principio di diritto

Il Tribunale ha confermato che il termine di sei mesi previsto dalle disposizioni generali di esecuzione per presentare la domanda di trasferimento dei diritti a pensione pregressi non è un termine di decadenza, ma un termine semplice e ragionevole, funzionale all’organizzazione del procedimento e compatibile con l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto. Ha inoltre statuito che la ricorrente non ha dimostrato circostanze eccezionali o forza maggiore idonee a giustificare il ritardo, poiché la domanda poteva essere presentata a distanza tramite Sysper e la pandemia, nel periodo rilevante, non impediva in concreto l’adempimento; sono stati respinti anche i motivi relativi a violazione del dovere di sollecitudine, del principio di proporzionalità e all’interpretazione delle disposizioni finanziarie.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 77 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 11, paragrafo 1, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto
  • Regolamento (CE) n. 883/2004

Trasferimento dei diritti a pensione pregressi verso il regime pensionistico dell’Unione: legittimità del termine di sei mesi per la domanda e mancata prova di circostanze eccezionali

La sentenza riguarda un ricorso proposto ex articolo 270 TFUE da un’agente temporanea contro la Commissione europea, relativo al rigetto della domanda di trasferimento nel regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione maturati in precedenza nel sistema italiano. Il Tribunale, Decima Sezione, si pronuncia sul rapporto tra l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, l’articolo 77 dello Statuto e l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione.

Fatti e procedimento amministrativo

La ricorrente prestava servizio come agente temporanea presso l’EFSA dal 1º ottobre 2011. Prima dell’ingresso nell’Unione aveva lavorato nel settore privato in Italia. Il 14 luglio 2022 ha presentato domanda di trasferimento dei contributi pensionistici italiani verso il regime pensionistico dell’Unione delle istituzioni europee.

Il PMO della Commissione, con decisione del 4 agosto 2022, ha respinto la domanda ritenendola tardiva. Nella motivazione ha richiamato il termine di sei mesi previsto dalle DGE, decorrente dalla scadenza del periodo necessario per maturare il diritto alla pensione di anzianità ai sensi dell’articolo 77 dello Statuto, e ha escluso che il ritardo fosse giustificato da circostanze eccezionali. Il successivo reclamo amministrativo, proposto ai sensi dell’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, è stato respinto il 13 febbraio 2023.

Oggetto del ricorso e impostazione del giudizio

La ricorrente ha chiesto l’annullamento sia della decisione del PMO sia della decisione di rigetto del reclamo. Il Tribunale ricorda che, nel sistema di tutela giurisdizionale del personale dell’Unione, il reclamo amministrativo e il suo rigetto fanno parte di un procedimento complesso; pertanto, quando il rigetto del reclamo è meramente confermativo, il ricorso si considera diretto contro l’atto iniziale. Nel caso di specie, la decisione sul reclamo non aveva contenuto autonomo, sicché l’atto lesivo è stato identificato nella decisione del 4 agosto 2022, da esaminare anche alla luce della motivazione successiva.

Questioni giuridiche sottoposte al Tribunale

La ricorrente ha articolato due motivi principali:

  • illegittimità dell’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE per avere introdotto un termine di decadenza non previsto dallo Statuto;
  • errore di diritto nella valutazione della forza maggiore o delle circostanze eccezionali, nonché violazione del dovere di sollecitudine e del principio di proporzionalità.

Ha inoltre contestato il richiamo, fatto dall’amministrazione, alla giurisprudenza sulle disposizioni che attribuiscono prestazioni pecuniarie e ha sostenuto che il trasferimento dei diritti pensionistici sarebbe neutro dal punto di vista finanziario.

Normativa rilevante e quadro giurisprudenziale

Il Tribunale richiama in particolare:

  • l’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, che riconosce la facoltà di trasferire verso il regime dell’Unione i diritti a pensione maturati prima dell’ingresso in servizio;
  • l’articolo 77 dello Statuto, che disciplina il diritto alla pensione di anzianità dopo almeno dieci anni di servizio;
  • l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, che impone la presentazione della domanda entro sei mesi dalla maturazione del diritto ai sensi dell’articolo 77;
  • il regolamento (CE) n. 883/2004 sul coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale, richiamato nel contesto della totalizzazione dei periodi contributivi.

Richiama inoltre la giurisprudenza secondo cui il termine di sei mesi era stato in passato considerato un termine di comodo e non decadenziale, e le sentenze che riconoscono al funzionario il diritto soggettivo al trasferimento dei diritti pensionistici e l’obbligo dell’interessato di attivarsi personalmente.

Ragionamento del Tribunale sul termine di sei mesi

Il Tribunale afferma che, nel quadro normativo attuale, il termine di sei mesi previsto dalle DGE non ha natura decadenziale. Esso è qualificato come termine semplice, introdotto nell’interesse dei funzionari e degli agenti per consentire loro di presentare la domanda una volta acquisito con certezza il diritto alla pensione di anzianità dopo dieci anni di servizio.

La Corte sottolinea che la domanda può essere presentata già dalla nomina in ruolo, anche se il diritto alla pensione di anzianità si consolida solo al raggiungimento dei dieci anni di servizio. Ne deriva che il termine regolamentare non è arbitrario né eccede la delega dello Statuto: non disciplina l’acquisizione del diritto pensionistico in sé, ma il tempo utile per attivare la procedura amministrativa di trasferimento.

Il Tribunale respinge anche l’argomento secondo cui il termine sarebbe eccessivamente breve o privo di utilità. La presentazione anticipata della domanda avvia infatti un procedimento che può sfociare nell’accettazione del trasferimento, e non è affatto inutile. Inoltre, se il rapporto di servizio cessasse prima dei dieci anni, l’ordinamento prevede la possibilità di trasferire l’equivalente attuariale dei diritti pensionistici, sicché non si verifica una perdita definitiva dei contributi versati nel sistema nazionale.

Forza maggiore, circostanze eccezionali e pandemia da COVID-19

La ricorrente invocava la pandemia da COVID-19, la situazione dei genitori anziani e malati e il forte stress personale come circostanze idonee a giustificare il ritardo. Il Tribunale, però, chiarisce che, trattandosi di un termine semplice e non decadenziale, la giustificazione deve essere valutata in termini di circostanze eccezionali non imputabili all’interessata, e non secondo i più rigorosi criteri della forza maggiore.

Nel merito, il Tribunale osserva che la domanda di trasferimento poteva essere presentata da remoto tramite Sysper, senza necessità di recarsi sul luogo di lavoro. Sottolinea poi che, nel periodo rilevante tra il 1º ottobre 2021 e il 30 marzo 2022, la pandemia era già in fase meno intensa rispetto alla prima ondata e non ostacolava concretamente la presentazione della domanda. Le difficoltà familiari e personali della ricorrente non sono state dimostrate come tali da rendere impossibile o eccessivamente complicata l’istanza telematica.

Il Tribunale respinge anche il riferimento alla teoria delle circostanze eccezionali di matrice francese, ritenendo che, in ogni caso, la ricorrente non abbia provato una situazione idonea a soddisfarne i presupposti. Parimenti irrilevante è il richiamo alla sospensione di alcuni termini processuali dinanzi alla Corte di giustizia durante la fase più acuta della pandemia, non più pertinente nel periodo qui considerato.

Dovere di sollecitudine e proporzionalità

La ricorrente sosteneva che la Commissione avrebbe dovuto informare attivamente il personale e organizzare campagne di formazione sul trasferimento dei diritti pensionistici, specie in un contesto pandemico. Il Tribunale respinge l’argomento richiamando la giurisprudenza secondo cui è il funzionario o agente a dover prendere l’iniziativa della domanda; l’istituzione non è tenuta a informarlo d’ufficio dei diritti connessi alla pensione.

Quanto al principio di proporzionalità, la ricorrente deduceva il rischio di perdere definitivamente i contributi italiani. Il Tribunale esclude il pregiudizio prospettato, osservando che il coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale impone in linea di principio di tenere conto dei periodi maturati nel regime dell’Unione ai fini della pensione nazionale pro rata. La premessa fattuale del danno irreparabile è quindi infondata.

Disposizioni finanziarie e interpretazione restrittiva

La ricorrente contestava anche il riferimento dell’AACC alla giurisprudenza sulle disposizioni che conferiscono prestazioni pecuniarie, sostenendo che il trasferimento pensionistico è finanziariamente neutro. Il Tribunale non si sofferma su questo profilo, perché ritiene il motivo inoperante: anche supponendo errato quel richiamo, la decisione restava validamente fondata su altri motivi, cioè la tardività della domanda e l’assenza di circostanze eccezionali.

Decisione e dispositivo

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna WT alle spese. Il cuore della pronuncia è che il termine di sei mesi per presentare la domanda di trasferimento dei diritti pensionistici pregressi è legittimo, non decadenziale e ragionevole, e che la ricorrente non ha provato alcuna situazione eccezionale idonea a giustificare il ritardo.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica europeapensioni e previdenza dei dipendenti UEtrasferimento dei diritti pensionisticiforza maggiore e circostanze eccezionaliprincipio di proporzionalità e dovere di sollecitudine

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