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Sentenza

Tribunale, Ordinanza T-367/24

Order of the President of the General Court of 11 October 2024. — Evroins inshurans grup AD v European Insurance and Occupational Pensions Authority. — Interim relief – European System of Financial Supervisors – Mechanism enabling EIOPA to deal with breaches of EU law by the national authorities in their supervisory activities – Decision not to open an investigation – Refusal of a request not to publish a decision – Application for suspension of operation of a measure – Failure to comply with procedural requirements – Inadmissibility. — Case T-367/24 R

Giurisprudenza europea62024TO0367

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Presidente del Tribunale ha respinto come inammissibile la domanda di provvedimenti provvisori proposta da Evroins inshurans grup AD contro EIOPA. La domanda mirava a sospendere la pubblicazione di una decisione del Board of Appeal relativa al rifiuto di aprire un’indagine su una presunta violazione del diritto UE da parte dell’autorità di vigilanza rumena. La Corte ha rilevato che l’istanza non era autosufficiente e non conteneva una dimostrazione, neppure sommaria, del fumus boni iuris.

Inammissibilità di un’istanza cautelare per mancato rispetto dei requisiti di autosufficienza e per assenza di argomentazioni sul fumus boni iuris.

La questione giuridica

Se l’istanza di provvedimenti provvisori presentata ai sensi degli articoli 278 e 279 TFUE rispettasse i requisiti di ricevibilità dell’articolo 156 del regolamento di procedura del Tribunale, in particolare l’obbligo di contenere in sé gli elementi di fatto e di diritto necessari a dimostrare, anche solo in via prima facie, il fumus boni iuris, senza rinvii sostanziali al ricorso principale o ai suoi allegati.

Principio di diritto

Un’istanza di sospensione dell’esecuzione è inammissibile se non è autosufficiente e non espone in modo chiaro e coerente gli elementi di fatto e di diritto idonei a dimostrare, anche solo in via prima facie, il fumus boni iuris; non basta rinviare al ricorso principale o limitarsi a riprodurne i motivi, poiché il giudice cautelare non è tenuto a cercare d’ufficio negli allegati o negli atti separati le argomentazioni mancanti. Nel caso di specie, poiché la domanda non conteneva alcuna argomentazione autonoma sulla fondatezza prima facie delle censure, è stata dichiarata inammissibile.

Norme richiamate

  • Articoli 278 e 279 TFUE
  • Articolo 256, paragrafo 1, TFUE
  • Articolo 60 del regolamento (UE) n. 1094/2010
  • Articolo 156, paragrafi 4 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 76, lettera d), del regolamento di procedura del Tribunale
  • Articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura del Tribunale

Inammissibilità dell’istanza cautelare per difetto di autosufficienza

L’ordinanza riguarda un procedimento cautelare dinanzi al Presidente del Tribunale, promosso da Evroins inshurans grup AD contro EIOPA, nell’ambito di una controversia relativa al rifiuto di avviare un’indagine su una possibile violazione del diritto dell’Unione da parte dell’autorità di vigilanza finanziaria rumena e sulla successiva pubblicazione della decisione del Board of Appeal.

Fatti e procedimento principale

La ricorrente, società bulgara titolare della quasi totalità delle azioni di Euroins Romania Asigurare-Reasigurare S.A., aveva contestato le azioni della Financial Supervisory Authority rumena e chiesto a EIOPA di aprire un’indagine. Con lettera del 19 settembre 2023, EIOPA aveva ritenuto non opportuno procedere e aveva chiuso la richiesta. Successivamente:

  • la ricorrente aveva proposto ricorso di annullamento dinanzi al Tribunale contro la decisione di EIOPA (causa T-1094/23);
  • aveva anche adito il Board of Appeal delle European Supervisory Authorities ai sensi dell’articolo 60 del regolamento (UE) n. 1094/2010;
  • il Board of Appeal aveva dichiarato il ricorso irricevibile con decisione BoA-D-2024-02;
  • la ricorrente aveva chiesto di non pubblicare tale decisione;
  • infine, contro la successiva decisione del 24 giugno 2024, la ricorrente aveva chiesto in via cautelare la sospensione dell’operatività e, di conseguenza, il divieto di pubblicazione della decisione del Board of Appeal.

Quadro normativo applicato

Il Presidente del Tribunale richiama il sistema dei provvedimenti provvisori fondato sugli articoli 278 e 279 TFUE, letti in combinato disposto con l’articolo 256, paragrafo 1, TFUE. Richiama inoltre le condizioni formali e sostanziali dell’articolo 156, paragrafi 4 e 5, del regolamento di procedura del Tribunale, nonché l’articolo 76, lettera d), relativo al contenuto del ricorso, e l’articolo 158, paragrafo 5, sulle spese.

Ragionamento della Corte

La Corte ricorda che la concessione di misure provvisorie presuppone cumulativamente:

  • l’esistenza, prima facie, di una base in fatto e in diritto idonea a giustificare la misura;
  • l’urgenza, nel senso che la misura sia necessaria per evitare un danno grave e irreparabile prima della decisione nel merito;
  • ove necessario, il bilanciamento degli interessi.

Nel caso concreto, la carenza decisiva riguarda il fumus boni iuris. Il Presidente osserva che nella domanda cautelare la ricorrente non sviluppa alcun argomento autonomo sulla prima facie fondatezza delle censure, limitandosi a esporre i motivi del ricorso principale. Tale modalità non consente al giudice cautelare di compiere la valutazione richiesta dal regolamento di procedura. Inoltre, la domanda non è intelligibile di per sé e necessita di rinvii al ricorso principale, in contrasto con il requisito di autosufficienza.

Il giudice precisa che la mancanza di elementi essenziali non può essere colmata mediante riferimenti generici agli atti del giudizio principale o ai relativi allegati, poiché ciò svuoterebbe di effetto la prescrizione secondo cui l’istanza cautelare deve essere proposta con atto separato e autonomo.

Decisione

Poiché la domanda non rispettava i requisiti dell’articolo 156, paragrafi 4 e 5, del regolamento di procedura, in particolare quanto alla dimostrazione del fumus boni iuris, essa è stata dichiarata inammissibile. Le spese sono state riservate ai sensi dell’articolo 158, paragrafo 5, del regolamento di procedura.

Principio ricavabile

Un’istanza di misure provvisorie deve contenere al suo interno, in modo chiaro e comprensibile, gli elementi di fatto e di diritto sufficienti a fondare almeno in via prima facie la richiesta; non è ammissibile un ricorso cautelare che si limiti a rinviare al procedimento principale o a riprodurne i motivi senza autonoma argomentazione sulla fondatezza della misura richiesta.

Come è indicizzato

Materiemisure provvisorieprocedimento cautelarevigilanza assicurativa europeaammissibilità del ricorsoautorità europee di vigilanza

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