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Sentenza

Tribunale, Sentenza T-148/23

Sentenza del Tribunale (Decima Sezione) del 9 ottobre 2024. — VK contro Commissione europea. — Funzione pubblica – Agenti temporanei – Pensione di anzianità – Diritti a pensione acquisiti prima dell’entrata in servizio presso l’Unione – Trasferimento verso il regime dell’Unione – Rigetto della domanda di trasferimento – Domanda presentata fuori termine – Circostanze eccezionali – Articolo 77 dello Statuto – Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto – Articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto. — Causa T-148/23

Giurisprudenza europea62023TJ0148

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Tribunale respinge il ricorso di un agente temporaneo contro il rigetto della domanda di trasferimento nel regime pensionistico dell’Unione dei diritti maturati in precedenza nel sistema spagnolo. La Corte chiarisce che il termine semestrale delle DGE è un termine semplice e non una decadenza, ma nel caso di specie la domanda era comunque tardiva e non giustificata da circostanze eccezionali. Viene escluso che la pandemia da COVID-19 abbia impedito la presentazione telematica dell’istanza tramite Sysper o che imponga un obbligo di informazione ulteriore in capo all’amministrazione.

Trasferimento dei diritti pensionistici maturati prima dell’ingresso nell’Unione: il Tribunale conferma il rigetto della domanda tardiva e esclude la forza maggiore legata alla pandemia da COVID-19.

La questione giuridica

Se l’articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto introduca illegittimamente un termine di decadenza per presentare la domanda di trasferimento dei diritti a pensione; se il ritardo possa essere giustificato da forza maggiore o da circostanze eccezionali connesse alla pandemia da COVID-19; e se il rigetto sia viziato da errore di diritto nell’interpretazione delle disposizioni finanziarie, del dovere di sollecitudine e del principio di proporzionalità.

Principio di diritto

Il Tribunale afferma che il termine di sei mesi previsto dalle disposizioni generali di esecuzione per presentare la domanda di trasferimento dei diritti a pensione non è un termine di decadenza, ma un termine semplice e ragionevole posto nell’interesse dell’agente; tuttavia, una domanda presentata oltre tale termine può essere respinta se il ritardo è imputabile all’interessato e non è giustificato da circostanze eccezionali. Nel caso concreto, la pandemia da COVID-19, la situazione personale del ricorrente e le informazioni fornite dai sistemi interni non hanno dimostrato né forza maggiore né circostanze eccezionali, sicché il rigetto della domanda di trasferimento e del reclamo è stato confermato.

Norme richiamate

  • Articolo 270 TFUE
  • Articolo 77 dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 11, paragrafo 3, dell’allegato VIII dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto dei funzionari dell’Unione europea
  • Articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle disposizioni generali di esecuzione degli articoli 11 e 12 dell’allegato VIII dello Statuto
  • Regolamento (CE) n. 883/2004
  • Protocollo n. 7 sui privilegi e sulle immunità dell’Unione europea
  • Articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura del Tribunale

Trasferimento dei diritti pensionistici e domanda tardiva di un agente temporaneo

La sentenza del Tribunale del 9 ottobre 2024, causa T-148/23, riguarda il ricorso ex articolo 270 TFUE proposto da un agente temporaneo contro la Commissione europea. Oggetto del contenzioso è il rigetto della domanda di trasferimento nel regime pensionistico dell’Unione dei diritti a pensione maturati prima dell’ingresso al servizio dell’Unione, ai sensi dell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto.

Fatti e procedimento amministrativo

Il ricorrente aveva lavorato nel settore pubblico e privato in Spagna prima di entrare al servizio dell’Unione e aveva poi prestato servizio come agente temporaneo prima presso l’ERA e poi presso la REA. Solo il 22 aprile 2022 ha presentato la domanda di trasferimento dei contributi spagnoli verso il regime pensionistico delle istituzioni dell’Unione (RPIUE). Il PMO della Commissione ha respinto la domanda il 12 maggio 2022, ritenendola tardiva rispetto al termine previsto dalle DGE e non giustificata da circostanze eccezionali; il reclamo amministrativo è stato poi respinto dall’AACC il 9 dicembre 2022.

Oggetto del ricorso e rapporto tra decisione impugnata e reclamo

Il Tribunale ricorda che, in base all’articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, il reclamo e il suo rigetto fanno parte di un procedimento complesso e che il ricorso investe normalmente l’atto lesivo iniziale, salvo che il rigetto del reclamo abbia contenuto autonomo. Nel caso di specie, la decisione sul reclamo si è limitata a confermare la tardività della domanda e l’assenza di circostanze eccezionali; pertanto, l’atto impugnato è la decisione del PMO, da valutare tenendo conto anche della motivazione contenuta nel rigetto del reclamo.

Normativa rilevante

Il quadro giuridico decisivo è composto da:

  • articolo 77 dello Statuto, che fissa il diritto alla pensione di anzianità dopo almeno dieci anni di servizio;
  • articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII dello Statuto, che consente il trasferimento dei diritti pensionistici maturati prima dell’ingresso in servizio presso l’Unione;
  • articolo 5, paragrafo 1, sesto comma, delle DGE, che impone la presentazione della domanda entro sei mesi dal maturare del diritto alla pensione di anzianità;
  • articolo 90, paragrafo 2, dello Statuto, sul reclamo amministrativo;
  • articolo 270 TFUE, base del ricorso del personale dell’Unione.

Primo motivo: asserita illegittimità del termine semestrale

Il ricorrente ha sostenuto che il termine di sei mesi introdotto dalle DGE sarebbe un termine di decadenza non previsto dallo Statuto, e dunque illegittimo. Ha inoltre affermato che la disciplina sarebbe arbitraria, eccessivamente breve e in contrasto con la delega contenuta nell’articolo 11, paragrafo 2, dell’allegato VIII, che secondo lui si limita a fissare il criterio di calcolo delle annualità da abbuonare.

Il Tribunale respinge integralmente questa impostazione. Ricorda anzitutto che la facoltà di trasferire i diritti pensionistici precedenti l’ingresso in servizio ha natura di diritto soggettivo, ma il termine semestrale previsto dalle DGE è, secondo una giurisprudenza costante, un termine semplice e non di decadenza. Tale termine è giustificato dalla necessità di una buona organizzazione del procedimento di trasferimento, che può durare anni, e serve a consentire all’amministrazione e all’interessato di attivare la procedura in modo ordinato.

La Corte osserva anche che la disciplina attuale consente al funzionario o agente di presentare la domanda tra la nomina in ruolo e il momento in cui acquisisce il diritto alla pensione di anzianità, il che rende ragionevole concedere poi un termine di sei mesi dopo il perfezionarsi del diritto. Il Tribunale esclude quindi che le DGE abbiano introdotto illegittimamente una decadenza o abbiano ecceduto la delega normativa.

Consultazione del comitato dello Statuto e utilità della domanda

Il ricorrente aveva contestato anche il rispetto della procedura di adozione delle DGE. Il Tribunale rileva che dal fascicolo risulta la consultazione del comitato dello Statuto e che il ricorrente non ha fornito elementi contrari.

Quanto all’argomento secondo cui la domanda di trasferimento sarebbe priva di effetto utile se presentata prima dei dieci anni di servizio, il Tribunale lo respinge: la presentazione della domanda avvia un procedimento che può culminare con l’accettazione della proposta di abbuono di annualità; inoltre, se il rapporto di servizio cessasse prima del perfezionamento del diritto alla pensione dell’Unione, esistono meccanismi di trasferimento dell’equivalente attuariale anche per i diritti già trasferiti. Non vi è quindi alcuna inutilità della domanda anticipata.

Secondo motivo: forza maggiore, pandemia da COVID-19 e circostanze eccezionali

Il ricorrente ha sostenuto che il ritardo era dovuto alla pandemia da COVID-19, invocando la forza maggiore e, in via più ampia, circostanze eccezionali. Ha richiamato anche il carico familiare e la presunta difficoltà di gestire gli adempimenti in un contesto di lavoro da remoto.

Il Tribunale chiarisce che, trattandosi di un termine semplice e non di decadenza, il parametro corretto non è la forza maggiore in senso stretto, bensì la sussistenza di una situazione eccezionale non imputabile all’interessato. In ogni caso, anche volendo applicare il criterio più favorevole evocato dal ricorrente, la prova non è stata fornita.

Il Tribunale sottolinea che la domanda poteva essere presentata telematicamente tramite Sysper, senza recarsi fisicamente in ufficio. Inoltre, nel periodo rilevante, settembre 2021-febbraio 2022, la pandemia non era nella fase iniziale e i suoi effetti erano già attenuati. Le circostanze personali addotte non bastano a rendere impossibile o eccessivamente complicata la presentazione dell’istanza dal domicilio. Neppure i riferimenti a proroghe o sospensioni di termini in altri contesti istituzionali sono ritenuti pertinenti, perché relativi a situazioni e periodi diversi.

Dovere di sollecitudine e obblighi informativi dell’amministrazione

Il ricorrente ha anche lamentato una violazione del dovere di sollecitudine, sostenendo che la Commissione avrebbe dovuto informare meglio il personale sui diritti pensionistici durante la pandemia.

Il Tribunale respinge la censura richiamando la giurisprudenza secondo cui è l’interessato che deve attivarsi per chiedere il trasferimento dei propri diritti pensionistici e si presume che ogni funzionario o agente conosca lo Statuto, in particolare le norme sulla retribuzione e sulla pensione. Non esiste un obbligo dell’istituzione di informare d’ufficio il personale della procedura da seguire. La possibilità di presentare la domanda da remoto esclude, inoltre, che la pandemia abbia impedito l’esercizio del diritto.

Disposizioni finanziarie, regolamento n. 883/2004 e proporzionalità

Il ricorrente aveva poi contestato il richiamo dell’amministrazione alla giurisprudenza sull’interpretazione restrittiva delle disposizioni che attribuiscono prestazioni finanziarie. Il Tribunale ritiene la censura inoperante, perché la decisione era comunque fondata su ragioni autonome e corrette: tardività della domanda e mancanza di circostanze eccezionali.

Quanto al timore di perdere definitivamente i contributi versati nel regime spagnolo, il Tribunale richiama la giurisprudenza secondo cui gli Stati membri devono tener conto dei periodi di servizio prestati presso un’istituzione dell’Unione ai fini del riconoscimento pro rata di una pensione nazionale. Il ricorrente non dimostra dunque una perdita irreparabile dei contributi. Per questa stessa ragione viene respinto anche l’argomento di violazione del principio di proporzionalità.

Dispositivo e conseguenze sulle spese

Il Tribunale respinge integralmente il ricorso e condanna VK alle spese, in applicazione dell’articolo 134, paragrafo 1, del regolamento di procedura. La sentenza conferma quindi il rigetto della domanda di trasferimento pensionistico per tardività non giustificata.

Come è indicizzato

Materiefunzione pubblica dell’unionepensioni dei funzionaritrasferimento dei diritti pensionisticiforza maggioreprincipio di proporzionalità

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