Cassazione Penale, Ordinanza n. 07838/2025 del 26/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha conseguentemente condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Il ricorso per cassazione, proposto nell'interesse dell'imputato avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari del 7 novembre 2023, articolava un unico motivo con cui si deduceva l'inosservanza di norme processuali previste a pena di inutilizzabilità. La Corte ha ritenuto la censura generica e priva dei requisiti di specificità richiesti dall'art. 581 c.p.p., poiché non indicava puntualmente quali atti sarebbero stati inutilizzabili, quali le ragioni di diritto e gli elementi di fatto a sostegno, né quale fosse l'incidenza dell'eventuale espunzione di tali elementi sul compendio probatorio complessivo, secondo la logica della prova di resistenza.
Norme richiamate
art. 581 c.p.p.
specificità previsti, a pena di inammissibilità
Il ricorso per cassazione deve contenere motivi specifici; la deduzione di inutilizzabilità processuale, se formulata in modo generico, è inammissibile.
art. 606 c.p.p.
La censura riguardava l'inosservanza di norme processuali stabilite a pena di inutilizzabilità, vizio deducibile in cassazione solo se adeguatamente argomentato e specifico.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione che deduca l'inutilizzabilità di atti processuali è necessario indicare in modo specifico quali atti siano affetti dal vizio e per quali ragioni giuridiche e fattuali.
- La censura deve esplicitare l'incidenza concreta dell'atto asseritamente inutilizzabile sul compendio probatorio già valutato, così da consentire alla Corte la verifica della decisività del vizio prospettato.
- La mancanza di specificità del motivo determina l'inammissibilità del ricorso, non potendo la Corte supplire con attività integrativa alle carenze dell'atto di impugnazione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, seguono la condanna alle spese processuali e al pagamento di una somma alla Cassa delle ammende.
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