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Sentenza

Sentenza n. 1737/2026 - Milano, Sezione 2

per l'ottemperanza della sentenza resa inter partes dal Tribunale di Milano – Sezione Lavoro n. 3315/2023 pubblicata in data 13 ottobre 2023 (procedimento R.G. 5596/2023) passata in giudicato.

Giustizia amministrativa202504556

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IISentenzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro che aveva riconosciuto alla ricorrente euro 2.500,00 quale carta elettronica del docente

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (ministero)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha proposto giudizio di ottemperanza per ottenere l'esecuzione di una sentenza del Tribunale di Milano – Sezione Lavoro, passata in giudicato, con la quale le era stato riconosciuto l'importo complessivo di euro 2.500,00 per la carta elettronica del docente. Il Ministero si è costituito chiedendo il rigetto. Il Collegio ha rilevato d'ufficio la possibile inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti e ne ha dato avviso in camera di consiglio ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a. La procura era stata rilasciata su documento analogico separato dal ricorso nativo digitale, con sottoscrizione autografa della parte e dei difensori, e trasmessa in copia informatica tramite PEC insieme al ricorso. Essa si limitava a conferire il mandato per ogni fase e grado, compresa l'ottemperanza avanti al competente TAR, per il riconoscimento del diritto alla carta elettronica, senza indicare né il TAR competente né gli estremi identificativi della sentenza del giudice ordinario. La ricorrente non era presente, tramite i propri difensori, alla camera di consiglio. Il ricorso è stato quindi esaminato esclusivamente sotto il profilo processuale della validità e specialità della procura.

La decisione

Il TAR ha dichiarato il ricorso inammissibile per difetto di procura speciale, ai sensi dell'art. 40, comma 1, lett. g), c.p.a. La procura speciale deve identificare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli altri elementi utili a individuare la controversia. La procura separata dal ricorso, redatta su supporto cartaceo e poi depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, non beneficia automaticamente dell'eccezione prevista per la procura apposta in calce o a margine del ricorso: la mera allegazione telematica non garantisce né la consapevolezza del mandante circa il contenuto dell'atto rappresentativo né l'anteriorità o contestualità della procura rispetto all'elaborazione del ricorso. L'art. 8, comma 3, dell'Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021 disciplina le modalità tecniche di considerazione della procura come apposta in calce, ma non elimina il requisito sostanziale della specialità. Il Collegio ha richiamato il principio dell'Adunanza plenaria n. 11 del 2025, secondo cui la procura speciale deve preesistere o essere coeva al ricorso e deve essere specificamente riferita alla controversia. Il vizio non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi degli artt. 39 c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c., poiché la procura speciale costituisce requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso. Non è stata riconosciuta neppure la rimessione in termini per errore scusabile ex art. 37 c.p.a.: la pronuncia dell'Adunanza plenaria non aveva innovato il quadro normativo, ma aveva confermato uno degli indirizzi interpretativi già esistenti, sicché la parte avrebbe potuto adottare una condotta processuale più prudente. Il fatto che i difensori non fossero presenti in camera di consiglio non imponeva necessariamente l'adozione di un'ordinanza ex art. 73, comma 3, c.p.a., essendo l'assenza ritenuta rinuncia implicita alla possibilità di controdedurre; nel caso concreto, comunque, il Collegio aveva dato avviso della questione in udienza. Le spese sono state integralmente compensate in ragione delle peculiarità e dell'andamento della controversia.

Norme richiamate

  • art. 40, comma 1, lett. g, c.p.a.

    La procura del difensore deve essere speciale e indicare l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e ogni altro elemento utile a individuare la controversia.

  • art. 73, comma 3, c.p.a.

    eventuale inammissibilità del ricorso per genericità della procura alle liti

    Il giudice deve consentire il contraddittorio sulle questioni rilevate d'ufficio; l'avviso può essere dato in udienza, mentre l'ordinanza con termine per memorie è necessaria quando la questione emerga dopo il passaggio in decisione. L'assenza dei difensori in udienza comporta rinuncia implicita alla possibilità di controdedurre.

  • art. 8, comma 3, Allegato 1 al d.P.C.S. 28 luglio 2021

    la procura alle liti si considera apposta in calce all’atto cui si riferisce: […] b) quando è rilasciata su foglio separato del quale è estratta copia informatica, anche per immagine, depositato con modalità telematiche unitamente all’atto a cui si riferisce

    La regola tecnica consente di considerare la procura separata come apposta in calce ai fini delle modalità telematiche, ma non esonera dal requisito sostanziale della specificità della procura né dimostra, da sola, la consapevolezza del mandante e l'anteriorità o contestualità rispetto al ricorso.

  • artt. 22 e 23 c.p.a.

    Confermano, nel processo amministrativo, la regola generale del patrocinio tecnico obbligatorio, che giustifica la richiesta di un adempimento specifico e accurato nella formazione della procura.

  • artt. 39, comma 1, c.p.a. e 182, comma 2, c.p.c.

    Il vizio relativo all'inesistenza o genericità della procura speciale non è sanabile mediante rinnovazione quando la procura è requisito di ammissibilità da possedere al momento della proposizione del ricorso.

  • art. 37 c.p.a.

    La rimessione in termini richiede obiettiva incertezza normativa o grave impedimento di fatto, senza colpa della parte, ed è istituto eccezionale; non opera quando esistevano indirizzi interpretativi alternativi e la parte ha scelto quello meno prudente.

  • art. 24 Cost.

    Il contraddittorio e il diritto di difesa sono la ratio dell'avviso sulle questioni rilevate d'ufficio, ma la mancata presenza dei difensori in udienza comporta rinuncia implicita alla possibilità di interloquire.

Massime di principio

  • Nel processo amministrativo la procura speciale deve consentire di individuare concretamente la controversia, indicando almeno l'oggetto del ricorso, le parti, l'autorità giudiziaria e gli ulteriori elementi identificativi rilevanti; una formula generica riferita a ogni fase e grado e al competente TAR non è sufficiente quando non identifica il provvedimento o la sentenza della cui esecuzione si chiede l'ottemperanza.
  • La procura speciale separata dal ricorso, redatta su supporto analogico e depositata in copia informatica insieme a un ricorso nativo digitale, non diventa sostanzialmente specifica per il solo fatto di essere allegata telematicamente al ricorso: l'equiparazione alla procura apposta in calce opera sul piano tecnico-formale e non elimina l'esigenza che la procura contenga elementi idonei a dimostrare la volontà del mandante di conferire lo ius postulandi per quella specifica controversia.
  • La procura speciale deve preesistere o essere coeva all'elaborazione del ricorso; non è sufficiente che sia formata prima della notificazione o del deposito dell'atto, poiché il requisito mira ad assicurare che il difensore sia già munito del potere rappresentativo quando redige e sottoscrive il ricorso.
  • Quando l'esistenza della procura speciale è requisito di ammissibilità del ricorso, la sua mancanza o genericità non è sanabile mediante rinnovazione ai sensi dell'art. 182, comma 2, c.p.c., applicabile tramite l'art. 39 c.p.a., perché il requisito deve sussistere al momento della proposizione della domanda.
  • L'errore scusabile non può essere riconosciuto per un ricorso proposto dopo l'intervento dell'Adunanza plenaria che abbia confermato, senza innovarlo, uno degli indirizzi interpretativi già esistenti: la presenza di orientamenti alternativi non esonera la parte dall'adottare la soluzione processuale più prudente.
  • L'assenza dei difensori alla camera di consiglio comporta rinuncia implicita alla possibilità di controdedurre su una questione rilevata d'ufficio e, pertanto, non impone necessariamente al giudice di riservare la decisione e fissare un termine per memorie ai sensi dell'art. 73, comma 3, c.p.a.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiLegittimazione e interesse a ricorrerePrincipio di diritto dell'Adunanza plenariaDecadenza e tardività

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