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Sentenza

Sentenza n. 231/2026 - Latina, Sezione 2

per l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato dall'Amministrazione Provinciale sull’istanza presentata dal ricorrente il 21 luglio 2025; nonché per l'accertamento dell’obbligo e la conseguente condanna della Provincia di -OMISSIS- a concludere il procedimento sulla predetta istanza con un provvedimento espresso e motivato.

Giustizia amministrativa202500741

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Latina, Sez. IISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: silenzio serbato dalla Provincia sull'istanza del 21 luglio 2025 diretta a ottenere l'esenzione dal canone unico patrimoniale

Esito

CESSATA MATERIA DEL CONTENDERE

La controversia

Il ricorrente ha agito ai sensi degli artt. 31 e 117 c.p.a. per ottenere l'accertamento dell'illegittimità del silenzio serbato dalla Provincia sull'istanza del 21 luglio 2025 e la condanna dell'amministrazione a concludere il procedimento con un provvedimento espresso e motivato. Nel corso del giudizio, la Provincia ha adottato il provvedimento del 3 novembre 2025, con il quale ha riconosciuto l'esenzione richiesta. Il ricorrente ha quindi chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere, insistendo tuttavia per la condanna alle spese.

La decisione

Il TAR ha dichiarato la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a., rilevando che, dopo la proposizione del ricorso, l'amministrazione aveva adottato un provvedimento che non solo aveva posto fine all'inerzia contestata, ma aveva anche integralmente soddisfatto la pretesa sostanziale del ricorrente mediante il riconoscimento dell'esenzione. Le spese sono state compensate, in ragione della problematicità delle questioni all'origine della controversia e del fatto che il provvedimento sopravvenuto aveva definito favorevolmente la posizione sostanziale del ricorrente.

Norme richiamate

  • artt. 31 e 117 c.p.a.

    Disciplinano l'azione avverso il silenzio dell'amministrazione e la tutela contro l'inerzia nel procedimento.

  • art. 34, comma 5, c.p.a.

    Consente di dichiarare la cessazione della materia del contendere quando, nel corso del giudizio, la pretesa azionata è stata integralmente soddisfatta.

Massime di principio

  • Quando, dopo la proposizione di un ricorso avverso il silenzio, l'amministrazione adotta un provvedimento espresso che soddisfa integralmente la pretesa sostanziale del ricorrente, il giudice amministrativo dichiara la cessazione della materia del contendere ai sensi dell'art. 34, comma 5, c.p.a.
  • La cessazione della materia del contendere presuppone non soltanto la sopravvenuta adozione di un provvedimento espresso, ma anche l'effettiva soddisfazione della pretesa sostanziale fatta valere in giudizio.
  • La definizione favorevole della posizione del ricorrente mediante il provvedimento sopravvenuto non comporta necessariamente la condanna dell'amministrazione alle spese, che possono essere compensate in presenza di ragioni legate alla problematicità della controversia e alla complessiva condotta processuale.

Come è indicizzato

MaterieEstinzione, perenzione e improcedibilità
RamiProcesso amministrativo
IstitutiSopravvenuta carenza di interesse

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