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Sentenza civile

Cassazione Civile, Sentenza n. 12781/2020 del 26/06/2020

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda un avviso di accertamento catastale, emesso d'ufficio ai sensi dell'art. 1, comma 335, della L. n. 311/2004, che aveva rideterminato il classamento e la rendita catastale di un immobile situato in una microzona del Comune di Roma. La Commissione tributaria provinciale aveva annullato l'avviso per insufficienza di motivazione; la Commissione tributaria regionale del Lazio, con sentenza n. 6853/2017, depositata il 27 novembre 2017, aveva accolto l'appello dell'Ufficio. La contribuente ha proposto cinque motivi di ricorso: 1) omessa pronuncia sull'eccezione di nullità della notifica dell'appello, notificato presso la residenza effettiva anziché presso il domicilio eletto in primo grado, e violazione degli artt. 112 e 330 c.p.c.; 2) omessa pronuncia sull'eccezione di difetto della delega per la sottoscrizione dell'appello; 3) omessa pronuncia sull'eccezione d'inammissibilità dell'appello per difetto di specificità e pertinenza dei motivi, in relazione agli artt. 112 e 342 c.p.c.; 4) violazione dei principi sulla motivazione degli atti di accertamento e falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, oltre a dedotta violazione degli artt. 3, 53 e 97 Cost., sostenendo che l'atto non poteva fondarsi soltanto sullo scostamento dei valori medi della microzona, ma doveva indicare perché anche il singolo immobile fosse meritevole di riclassamento; 5) omesso esame dei motivi subordinati riproposti in appello, concernenti l'assenza di sopralluogo e le condizioni degradate dell'immobile. La Corte ha ritenuto assorbenti le censure del quarto motivo sulla motivazione dell'avviso e, in applicazione del principio della ragione più liquida, non ha esaminato gli altri motivi.

La decisione

La Corte ha accolto il quarto motivo nella parte relativa alla violazione dei principi sulla motivazione dell'avviso e alla falsa applicazione dell'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004; gli altri motivi sono rimasti assorbiti. Ha affermato che, nella riclassificazione di massa per microzone, non bastano il richiamo allo scostamento tra valori di mercato e valori catastali e l'indicazione dei provvedimenti amministrativi presupposti: l'atto deve rendere conoscibili gli elementi concreti, riferiti alla microzona e alla singola unità, che hanno determinato il diverso classamento, comprese la qualità urbana e ambientale e le caratteristiche edilizie dell'immobile e del fabbricato. L'avviso in esame non soddisfaceva tali requisiti; la CTR aveva erroneamente ritenuto sufficiente il richiamo al notorio pregio della zona. La Corte ha quindi accolto il ricorso, cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, deciso nel merito accogliendo il ricorso introduttivo della contribuente. Ha compensato integralmente le spese di lite di ogni fase e grado.

Norme richiamate

  • art. 1, comma 335, L. n. 311/2004

    In tema di estimo catastale, il nuovo classamento adottato ai sensi della L. n. 311 del 2004, art. 1, comma 335, soddisfa l’obbligo di motivazione se, oltre a contenere il riferimento ai parametri di legge generali, quali il significativo scostamento del rapporto tra il valore di mercato ed il valore catastale rispetto all’analogo rapporto sussistente nell’insieme delle microzone comunali, ed ai provvedimenti amministrativi su cui si fonda, consente al contribuente di evincere gli elementi, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (quali la qualità urbana del contesto nel quale l’immobile è inserito, la qualità ambientale della zona di mercato in cui l’unità è situata, le caratteristiche edilizie del fabbricato e della singola unità immobiliare), che, in concreto, hanno inciso sul diverso classamento, ponendolo in condizione di conoscere ex ante le ragioni specifiche che giustificano il singolo provvedimento di cui è destinatario, seppure inserito in un’operazione di riclassificazione a carattere diffuso.

    Nel riclassamento catastale disposto per revisione di una microzona, l'avviso è adeguatamente motivato solo se, oltre ai presupposti generali e agli atti amministrativi richiamati, indica gli elementi concreti relativi alla zona e all'immobile che hanno inciso sul nuovo classamento, così da consentire al contribuente di conoscerne anticipatamente le ragioni specifiche.

  • art. 8, D.P.R. n. 138/1998

    Non può ritenersi sufficientemente motivato il provvedimento di diverso classamento che faccia esclusivamente riferimento al suddetto rapporto di scostamento senza esplicitarne gli elementi che in concreto lo hanno determinato, che non possono prescindere da quelli indicati dal D.P.R. n. 138 del 1998, art. 8 (qualità urbana ed ambientale della microzona nonchè caratteristiche edilizie dell’unità medesima e del fabbricato che la comprende) e ciò al duplice fine di consentire, da un lato, al contribuente di individuare agevolmente il presupposto dell’operata riclassificazione ed approntare le consequenziali difese, e, dall’altro, per delimitare, in riferimento a dette ragioni, l’oggetto dell’eventuale successivo contenzioso, essendo precluso all’ufficio addurre, in giudizio, cause diverse rispetto a quelle enunciate nell’atto.

    La motivazione del riclassamento deve esplicitare i fattori concreti previsti dall'art. 8 che hanno determinato la variazione; tali ragioni delimitano anche l'oggetto del contenzioso e non possono essere sostituite dall'Ufficio in giudizio con cause diverse.

  • art. 9, D.P.R. n. 138/1998

    che il procedimento di revisione parziale del classamento di cui alla L. 30 dicembre 2004, n. 311, art. l, comma 335, non essendo diversamente disciplinato se non in relazione al suo presupposto fattuale, e cioè l’esistenza di uno scostamento significativo del rapporto tra valori medi della zona considerata e nell’insieme delle mi-crozone comunali, resta soggetto alle medesime regole dettate ai fini della “revisione del classamento” dal D.P.R. 23 marzo 1998, n. 138, art. 9, sì da sottrarne l’attuazione alla piena discrezionalità della competente Amministrazione pubblica;

    La revisione parziale del classamento prevista dall'art. 1, comma 335, resta assoggettata alle regole generali di revisione del classamento dell'art. 9 e non è rimessa alla piena discrezionalità dell'Amministrazione.

  • art. 7, L. n. 212/2000

    Questa Corte è recentemente intervenuta in tema di classamento stabilendo, con sentenza n. 19810 del 2019, che l’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 7, che, a sua volta, richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

    L'atto di classamento deve esporre i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche della decisione, secondo l'obbligo motivazionale previsto dallo Statuto del contribuente.

  • art. 3, L. n. 241/1990

    Questa Corte è recentemente intervenuta in tema di classamento stabilendo, con sentenza n. 19810 del 2019, che l’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 7, che, a sua volta, richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui l’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

    La motivazione amministrativa deve indicare i presupposti fattuali e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione.

  • art. 346 c.p.c.

    Dall’accoglimento del mezzo consegue l’assorbimento dei restanti motivi.

    La Corte ha assorbito le ulteriori censure dopo avere accolto quella ritenuta decisiva; non ha quindi esaminato nel merito la dedotta violazione dell'art. 346 c.p.c.

  • art. 384 c.p.c.

    In definitiva il ricorso va accolto, la sentenza impugnata va cassata, e, non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, ricorrendone le condizioni, va accolto il ricorso introduttivo proposto dalla contribuente.

    Quando non occorrono ulteriori accertamenti di fatto e ne ricorrono le condizioni, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere la causa nel merito.

Massime di principio

  • Nella riclassificazione catastale di massa prevista dall'art. 1, comma 335, L. n. 311/2004, la motivazione non può limitarsi a richiamare lo scostamento tra il rapporto valore di mercato/valore catastale della microzona e quello riscontrato nell'insieme delle microzone comunali, né i soli provvedimenti amministrativi presupposti: deve indicare gli elementi concreti che hanno inciso sul diverso classamento.
  • La motivazione del riclassamento deve consentire al contribuente di individuare ex ante le ragioni specifiche del provvedimento e di predisporre la difesa; una motivazione stereotipata, fondata su generiche considerazioni di notorietà circa il pregio della zona, non è sufficiente.
  • La valutazione ai fini della classe deve considerare sia il fattore posizionale e la qualità urbana e ambientale della microzona, sia il fattore edilizio, comprensivo delle caratteristiche del fabbricato e della singola unità immobiliare; la riclassificazione richiede pertanto una valutazione riferita al singolo immobile.
  • L'Amministrazione non può integrare nel giudizio d'impugnazione la motivazione dell'atto con ragioni diverse da quelle enunciate nell'avviso; la sufficienza della motivazione va valutata ex ante in base al contenuto dell'atto, e non desunta dalla capacità del contribuente di aver comunque svolto le proprie difese.
  • Se, accolto il ricorso per cassazione, non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto e ne ricorrono le condizioni, la Corte può cassare la sentenza impugnata e decidere nel merito accogliendo il ricorso introduttivo.

Come è indicizzato

MaterieAccertamento
RamiTributi
IstitutiGiudicato

Testo integrale

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