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Cassazione Civile, Ordinanza n. 02461/2024 del 25/01/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

Un contribuente aveva ottenuto con sentenza definitiva il riconoscimento del diritto al rimborso del 90% delle imposte IRPEF versate per il triennio 1990/1992, in relazione ai benefici fiscali previsti per i soggetti colpiti dal terremoto in Sicilia del dicembre 1990. Poiché il rimborso non era stato integralmente eseguito, egli aveva promosso giudizio di ottemperanza davanti alla CTR, che aveva ritenuto sussistente il giudicato e aveva nominato un commissario ad acta. L’Agenzia delle entrate ha impugnato la decisione con due motivi: 1) nullità della sentenza per motivazione apparente e omessa pronuncia sulle osservazioni dell’Ufficio; 2) violazione della disciplina sopravvenuta sui limiti e sulle modalità di rimborso (art. 1, comma 665, l. n. 190/2014, come modificato, art. 16-octies d.l. n. 91/2017 e provvedimento direttoriale), sostenendo che il giudice dell’ottemperanza avrebbe dovuto applicare i limiti quantitativi e le regole di erogazione del rimborso anche al caso concreto.

La decisione

La Corte ha rigettato entrambi i motivi. Ha escluso la motivazione apparente, rilevando che la censura tendeva in sostanza a sollecitare un riesame del merito e che la decisione della CTR era comunque logicamente comprensibile. Quanto al secondo motivo, ha ribadito che la disciplina sopravvenuta sui limiti di spesa non incide sul diritto sostanziale al rimborso già accertato con giudicato, ma solo sulle modalità esecutive e di ottemperanza. Ha quindi confermato il potere-dovere del giudice dell’ottemperanza di verificare la disponibilità dei fondi e, in caso di incapienza, di adottare i provvedimenti necessari, anche mediante commissario ad acta, senza che ciò comporti falcidia del credito riconosciuto. Ha inoltre valorizzato il dato dell’intervenuto pagamento integrale, che confermava la possibilità di eseguire il comando giudiziale. Ricorso rigettato con condanna della ricorrente alle spese.

Norme richiamate

  • art. 36 d.lgs. n. 546/1992

    richiamato insieme all’art. 132 c.p.c. e all’art. 112 c.p.c. per la censura di motivazione apparente/omessa pronuncia, ma la Corte esclude il vizio nel caso concreto

  • art. 132, comma 2, n. 4, c.p.c.

    la nullità per motivazione apparente ricorre solo se la sentenza è priva dei motivi o li espone in modo incomprensibile; nel caso concreto la motivazione della CTR è stata ritenuta sufficiente

  • art. 112 c.p.c.

    richiamato per omessa pronuncia, ma la Corte osserva che il mancato esame espresso di una difesa può risultare implicito nella decisione

  • art. 360, comma 1, n. 4, c.p.c.

    utilizzato come parametro del vizio processuale dedotto

  • art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c.

    utilizzato come parametro della dedotta violazione di legge sostanziale

  • art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992

    nel giudizio di ottemperanza le censure ammissibili si estendono agli errori in procedendo del giudice dell’ottemperanza, incluso il mancato esercizio del potere-dovere di integrare il giudicato

  • art. 1, comma 665, l. n. 190/2014

    la disciplina dei rimborsi per i benefici fiscali connessi al sisma del 1990 regola le modalità di effettuazione dei rimborsi e la gestione dei fondi stanziati, non il diritto sostanziale già accertato

  • art. 16-octies d.l. n. 91/2017

    ius superveniens che introduce limiti e modalità di attuazione dei rimborsi, applicabili alla fase esecutiva/ottemperanza

  • L. n. 123/2017

    legge di conversione del d.l. n. 91/2017, richiamata quale fonte della disciplina sopravvenuta

  • art. 29 d.l. n. 162/2019

    ulteriore modifica della disciplina dei rimborsi, richiamata nel quadro normativo sopravvenuto

  • art. 62-bis d.lgs. n. 546/1992

    richiamato nel motivo in relazione ai limiti del giudizio di ottemperanza

  • art. 70, comma 10, d.lgs. n. 546/1992

    usato anche per sostenere i limiti delle censure in sede di ottemperanza

  • d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater

    la Corte esclude l’applicazione dell’ulteriore contributo unificato poiché la soccombente è un’amministrazione pubblica ammessa alla prenotazione a debito

Massime di principio

  • Nel giudizio di cassazione la denuncia di motivazione apparente o omessa pronuncia non consente un riesame del merito, ma solo il controllo sulla tenuta logico-giuridica della decisione; il vizio non sussiste quando la risposta del giudice sia anche solo implicitamente ricavabile dalla struttura della sentenza.
  • In sede di ottemperanza tributaria il giudice può e deve interpretare il giudicato e integrare il comando da eseguire, verificando i presupposti necessari alla concreta attuazione della decisione, ivi compresa la disponibilità dei fondi e le modalità esecutive previste dalla normativa sopravvenuta.
  • La disciplina sopravvenuta che regola limiti finanziari e modalità di pagamento dei rimborsi non incide sul diritto sostanziale al rimborso già definitivamente accertato, ma solo sul quomodo dell’adempimento; essa non legittima una falcidia del credito giudizialmente riconosciuto.
  • Se le risorse stanziate sono incapienti, il giudice dell’ottemperanza deve adottare le misure necessarie all’esecuzione completa del giudicato, anche mediante nomina di un commissario ad acta e attivazione delle procedure di contabilità pubblica, senza pregiudicare l’integrale soddisfazione del credito accertato.
  • Nel contenzioso sul rimborso per eventi calamitosi, l’intervenuto pagamento integrale dimostra la concreta eseguibilità del comando giudiziale e conferma la correttezza dell’azione esecutiva/ottemperanza.
  • La disciplina speciale sui rimborsi per il sisma del 1990 va letta come regola di organizzazione e riparto delle erogazioni pubbliche, non come norma estintiva o riduttiva del diritto del contribuente già riconosciuto con giudicato.

Come è indicizzato

MaterieContenzioso tributarioRimborsiOttemperanza
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

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