Ordinanza n. 3291/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 7
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza cautelare del TAR Lazio che aveva respinto la domanda di ammissione con riserva e in sovrannumero al corso di laurea in Medicina e chirurgia
Esito
Favorevole al ricorrente (candidata universitaria)
Prevale il privato
La controversia
L’appellante ha impugnato l’ordinanza cautelare del TAR deducendo una pluralità di censure relative alla procedura di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e chirurgia per l’anno accademico 2025-2026, disciplinata dal cosiddetto semestre filtro. Una prima serie di doglianze riguardava vizi tali da inficiare l’intera procedura e mirava, in sostanza, alla riedizione della procedura. Una seconda serie di censure riguardava il mancato collocamento della candidata in posizione utile e, in particolare, l’omesso scorrimento della graduatoria in relazione ai posti rimasti vacanti dopo la rinuncia di altri studenti. La candidata aveva conseguito almeno una sufficienza in una delle tre materie previste, ma non aveva ottenuto un punteggio che le assicurasse l’assegnazione di una delle sedi opzionate. In sede cautelare chiedeva l’ammissione con riserva e in sovrannumero al corso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto l’appello cautelare e riformato l’ordinanza del TAR, accogliendo parzialmente l’istanza cautelare nei limiti indicati. Quanto al primo gruppo di censure, il Collegio ha ritenuto che esse fossero prima facie incompatibili con la misura concretamente richiesta: l’ammissione con riserva non sarebbe stata funzionale a conservare il bene della vita consistente nella possibile riedizione dell’intera procedura. Tali doglianze sono state quindi ritenute infondate, in questa fase, per carenza di periculum in mora, ferma la possibilità per il TAR di esaminarne il merito. Quanto al secondo gruppo, il Collegio ha ravvisato fumus boni iuris nella censura relativa al mancato scorrimento della graduatoria, richiamando l’orientamento secondo cui l’attuale disciplina del semestre filtro non consentirebbe di riassegnare, secondo l’ordine di graduatoria, i posti lasciati liberi dagli studenti rinunciatari. Il sistema, imponendo una scelta immediata e irreversibile tra immatricolazione e definitiva esclusione dagli scorrimenti, potrebbe determinare la perdita della possibilità di ripescaggio anche per candidati con punteggi elevati, nonostante la successiva disponibilità di posti. È stato ravvisato anche il periculum in mora, poiché la mancata attivazione degli scorrimenti potrebbe pregiudicare il diritto della candidata a ottenere l’assegnazione di un posto vacante e a intraprendere gli studi nella disciplina prescelta. L’Amministrazione è stata pertanto ordinata a rideterminarsi sulla posizione della candidata, effettuando innanzitutto gli scorrimenti per i posti vacanti; verificando poi se il punteggio conseguito consentisse l’assegnazione di un posto in una delle sedi indicate; e, in caso positivo, procedendo all’assegnazione secondo l’ordine delle preferenze espresse. Le spese del doppio grado cautelare sono state compensate ed è stata disposta la sollecita fissazione dell’udienza di merito ai sensi dell’art. 55, comma 10, c.p.a.
Norme richiamate
art. 62 c.p.a.
Disciplina l’appello cautelare avverso le ordinanze cautelari del TAR e costituisce la base processuale dell’impugnazione esaminata dal Consiglio di Stato.
art. 55, comma 10, c.p.a.
A seguito dell’accoglimento della domanda cautelare, consente e impone la trasmissione dell’ordinanza al TAR per la sollecita fissazione dell’udienza di merito.
Massime di principio
- In sede cautelare, la misura richiesta deve essere funzionale alla conservazione del bene della vita perseguito: quando le censure mirano alla riedizione dell’intera procedura, l’ammissione individuale con riserva può risultare inidonea e determinare il rigetto per carenza di periculum in mora.
- La disciplina di una procedura selettiva per l’accesso universitario è prima facie irragionevole, sotto il profilo del fumus boni iuris, quando non consente di riassegnare secondo l’ordine di graduatoria i posti resisi vacanti per rinuncia, escludendo definitivamente dagli scorrimenti candidati che non si siano immatricolati entro un termine breve.
- In presenza di posti vacanti e di una graduatoria ancora rilevante, la tutela cautelare può consistere nell’ordine all’Amministrazione di effettuare gli scorrimenti, verificare la posizione concreta del candidato e assegnare il posto solo se il punteggio consente l’ammissione in una delle sedi indicate, nel rispetto dell’ordine delle preferenze.
- Il periculum in mora sussiste quando il mancato scorrimento della graduatoria rischia di privare irreversibilmente il candidato della possibilità di ottenere un posto vacante e di accedere al corso universitario prescelto.
Come è indicizzato
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