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Sentenza

Sentenza del 12/02/2020 n. 761 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio

Registro, Ipotecaria e Catastale - Diniego di rimborso - Imposta di registro - Concessione aree appartenenti al Demanio Marittimo - Diritto al rimborso - Non sussiste - Imposta assolta per i periodi non goduti - Legittimità della pretesa impositiva - Art. 3, co. 16, del d.l. n. 95/12 - Norma a carattere innovativo - Natura non retroattiva della norma.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

la società aveva registrato una concessione di aree del Demanio Marittimo versando l'imposta di registro in un'unica soluzione relativa ai canoni pattuiti per l'intero periodo pluriennale; successivamente ha chiesto il rimborso dell'imposta relativa ai periodi non goduti in caso di cessazione anticipata. L'Amministrazione ha negato il rimborso invocando l'intervento normativo introdotto dall'art. 3, co. 16 del d.l. n. 95/12.

La decisione

il giudice ha ritenuto che l'art. 3, co. 16 del d.l. n. 95/12 sia una norma a carattere innovativo e non interpretativo e quindi non abbia efficacia retroattiva; pertanto non si applica ai contratti registrati anteriormente alla sua entrata in vigore. Di conseguenza la pretesa impositiva originaria è legittima e non è riconosciuto il diritto al rimborso per i periodi non goduti nei contratti registrati prima dell'intervento normativo. Inoltre è esclusa un'applicazione estensiva dell'art. 17 del T.u. registro in tema di risoluzione per ottenere il rimborso.

Norme richiamate

  • d.l. n. 95/2012, art. 3, co. 16

    norma ritenuta innovativa (introduce la possibilità di registrare annualmente canoni e/o disposizioni sul rimborso), non interpretativa e quindi non retroattiva; può incidere sui rapporti registrati dopo la sua entrata in vigore ma non su quelli già registrati

  • d.P.R. n. 131/1986 (T.u. registro), art. 17, co. 3

    norma sul regime in caso di risoluzione del contratto; il giudice ha escluso un'interpretazione estensiva che permetta di applicarla per ottenere rimborso nei casi anteriori alla normativa innovativa

  • d.P.R. n. 131/1986 (T.u. registro), art. 43, lett. h)

    riferimento a tipologie contrattuali particolari escluse dal ragionamento (articoli citati per distinguere la fattispecie in esame da quelle già disciplinate); la fattispecie concreta non rientrava nelle eccezioni previste

  • d.P.R. n. 131/1986 (T.u. registro), art. 45

    richiamato per il quadro normativo del registro; utilizzato per delimitare l'ambito applicativo delle disposizioni tributarie relative alla registrazione e all'imposta

  • d.P.R. n. 131/1986, art. 5 della Tariffa, Parte I

    norma tariffaria rilevante per la determinazione dell'imposta registrale sui contratti patrimoniali pluriennali; conferma la regola applicata al momento della registrazione prima dell'intervento del d.l. 95/12

Massime di principio

  • Una norma tributaria innovativa che riconosce un rimedio o una diversa modalità di tassazione non si applica retroattivamente ai contratti già registrati salvo espressa disposizione di retroattività.
  • Se prima dell'intervento normativo la registrazione di un contratto pluriennale richiedeva il pagamento dell'imposta per l'intero periodo, il contribuente che ha assolto l'imposta in un'unica soluzione non può pretendere il rimborso dei periodi non goduti in base alla normativa introdotta successivamente.
  • L'art. 17 del T.u. registro (risoluzione) non può essere esteso oltre il suo testo per creare eccezioni favorevoli al contribuente quando ciò significherebbe applicare retroattivamente una disciplina nuova.
  • Per le future concessioni/pluriennali, valutare l'opportunità di sfruttare modalità di registrazione annuale o clausole contrattuali compatibili con la normativa vigente per preservare il diritto a eventuali rimborsi in caso di cessazione anticipata.
  • In dubbi di retroattività occorre verificare la natura della norma (interpretativa vs innovativa): solo la prima può incidere sui rapporti anteriori, la seconda opera solo in prospettiva.

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