Sentenza del 03/04/2019 n. 1988 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
RISCOSSIONE - Intimazione di pagamento - Prescrizione decennale - Cartelle imposta di registro
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeL'intimazione di pagamento è stata ritenuta tempestiva e pienamente legittima perché notificata entro dieci anni dalla notifica della cartella di pagamento. Il credito derivante dall'omesso pagamento dell'imposta di registro è soggetto al termine di prescrizione decennale previsto dall'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986; pertanto, non era ancora prescritto al momento dell'intimazione.
Esito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente sosteneva che l'intimazione di pagamento fosse tardiva e che il credito fiscale fosse prescritto. La controversia riguardava il termine applicabile alla riscossione dell'imposta di registro iscritta a ruolo, considerando come momento iniziale la notifica della cartella di pagamento prodromica.
Norme richiamate
Art. 78 del D.P.R. n. 131/1986
Prevede il termine decennale per la prescrizione del credito relativo all'imposta di registro. Il termine viene considerato con riferimento alla notifica della cartella di pagamento e l'intimazione notificata entro tale periodo è tempestiva.
Cassazione civile, sentenza n. 17060/2010
La pronuncia è richiamata come precedente secondo cui il credito fiscale relativo all'imposta di registro si prescrive in dieci anni, in applicazione dell'art. 78 del D.P.R. n. 131/1986.
Massime di principio
- Per i crediti derivanti dall'imposta di registro deve essere verificato il termine decennale di prescrizione previsto dalla disciplina speciale, anziché applicare automaticamente un termine più breve.
- La notifica della cartella di pagamento costituisce il riferimento temporale indicato nella decisione per valutare la tempestività della successiva intimazione.
- Un'intimazione di pagamento notificata entro dieci anni dalla cartella può essere legittima, purché il credito sia chiaramente individuato e non risultino cause di estinzione o ulteriori vizi dell'atto.
- Per valutare concretamente la prescrizione occorre ricostruire la cronologia delle notifiche e verificare eventuali atti interruttivi o sospensivi intervenuti nel frattempo.
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