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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31511/2022 del 23/08/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Sorveglianza di Roma che ha respinto il reclamo avverso la proroga del regime detentivo differenziato ex art. 41-bis O.P.; dedotta questione di legittimità costituzionale dell'art. 41-bis, comma 2, nella parte in cui consente l'applicazione a fatti commessi anteriormente all'introduzione del regime (D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. L. 7 agosto 1992, n. 356), per presunto contrasto con gli artt. 3, 25 comma 2, 27 comma 3 e 117 Cost. (in relazione all'art. 7 CEDU). Si è altresì osservato che il titolo esecutivo riguarda reati commessi prima dell'introduzione della normativa speciale e che l'omicidio contestato non era formalmente un reato 'ostativo' al tempo della commissione.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha confermato la decisione del Tribunale di Sorveglianza che aveva adeguatamente motivato la proroga del regime 41-bis sulla base dell'istruttoria (informazioni acquisite dalla DDA di Reggio Calabria e dalla DNAA) e della persistente pericolosità sociale del Bellocco e dell'operatività del clan a lui riconducibile. La Corte ha ritenuto manifestamente infondata la questione di costituzionalità sollevata, richiamando l'interpretazione della Corte costituzionale (sent. n. 32/2020) secondo cui il divieto assoluto di retroattività delle modifiche alle modalità esecutive della pena non è una regola rigida: il regime 41-bis non trasforma la natura della pena ma configura una modalità esecutiva temporanea finalizzata a interrompere i contatti con l'organizzazione criminale. Pertanto l'applicazione del 41-bis a reati commessi anteriormente non è automaticamente incostituzionale, salvo che la modifica normativa determini una trasformazione della natura della pena (es. esecuzione "fuori" vs "dentro" il carcere). Il ricorrente è stato condannato alle spese processuali e al versamento della somma indicata in dispositivo ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 41-bis Ord. pen. (comma 2)

    Permette l'applicazione del regime detentivo speciale anche in esecuzione di pene relative a fatti commessi anteriormente all'introduzione della disciplina, purché la misura non determini una trasformazione della natura della pena; va valutata sostanzialmente la natura e il contesto del reato e la pericolosità del detenuto.

  • D.L. 8 giugno 1992, n. 306, conv. L. 7 agosto 1992, n. 356

    Norma che ha introdotto la disciplina speciale collegata al contrasto della criminalità organizzata; il ricorso sosteneva che l'applicazione retroattiva del 41-bis sia illegittima quando i fatti sono anteriori a questa disposizione, teoria respinta dalla Corte di Cassazione nel caso concreto.

  • artt. 3, 25 comma 2, 27 comma 3 Cost.

    Richiamati dal ricorrente come profili di possibile contrasto costituzionale (uguaglianza, principio di legalità e divieto di sanzioni peggiorative in relazione al periodo della commissione del reato); la Corte ha ritenuto che tali principi non impediscano l'applicazione del 41-bis quando non muta la natura della pena.

  • art. 117 Cost. in relazione all'art. 7 CEDU

    Richiamato rispetto al divieto di pene senza legge e al principio di non-imposizione retroattiva di una pena più gravosa; la Corte ha ritenuto non sussistente violazione ove non sussista trasformazione sostanziale della pena.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 32 del 2020

    Interpretata dalla Corte di Cassazione nel senso che la Consulta non ha stabilito un divieto assoluto di retroattività per tutte le modifiche delle modalità esecutive della pena; il divieto riguarda le modifiche che incidono radicalmente sulla natura della pena (es. esecuzione fuori vs dentro il carcere).

  • art. 4-bis Ord. pen.

    Norma che individua reati ostativi; la Corte osserva che l'appartenenza formale del titolo esecutivo alla lista non è l'unico criterio: va valutata sostanzialmente la natura del reato e il contesto.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma richiamata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma a titolo di ammenda per ricorso inammissibile, in mancanza di profili di colpa nella determinazione dell'inammissibilità.

  • Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 2000

    Richiamata in relazione al principio secondo cui la condanna alle spese e ammende è disposta quando non emergono profili di colpa nell'inammissibilità del ricorso; la Cassazione ha ritenuto comunque applicabile la condanna nel caso di specie.

Massime di principio

  • L'applicazione del regime 41-bis a condannati per fatti commessi anteriormente all'introduzione della disciplina non è per sé incostituzionale: va compiuta una valutazione sostanziale della natura del reato e della pericolosità attuale del detenuto.
  • Il limite invalicabile alla retroattività è rappresentato dalle modifiche normative che trasformano la natura della pena o incidono radicalmente sulla libertà personale (es. esecuzione della pena "fuori" versus "dentro" il carcere).
  • La valutazione per l'applicazione o la proroga del 41-bis si fonda su elementi istruttori e di intelligence (es. informative della DDA, DNAA, ordinanze cautelari) che attestino la persistenza di collegamenti con l'organizzazione criminale e la pericolosità sociale.
  • Non è decisivo che il titolo esecutivo non elenchi formalmente i reati 'ostativi' al tempo della commissione: il giudice valuta sostanzialmente la natura del reato, il contesto storico-criminologico e il ruolo del detenuto nella compagine organizzata.
  • Chi impugna deve proporre argomentazioni giuridiche solide e prove idonee a dimostrare che l'applicazione del regime determini una trasformazione sostanziale della pena; altrimenti la questione di incostituzionalità è frequentemente dichiarata manifestamente infondata.
  • In situazioni analoghe, per ottenere successo conviene documentare l'assenza di attualità della pericolosità sociale (assenza di contatti organici, di operatività del clan, o di iniziative investigative recenti) e sottolineare l'effettiva incidenza della misura sulla natura della pena.

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