Cassazione Penale, Sentenza n. 9180/2023 del 03/03/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare in carcere disposta dal GIP per concorso nell'incendio doloso (24/05/2022) del capannone della Socas di Sisca Antonio, fatto aggravato dal metodo mafioso. Il ricorso denunciava: 1) difetto di motivazione e insufficienza della gravità indiziaria (contestando la qualificazione del movente e la valutazione della condotta serale degli indagati, nonché l'interpretazione di elementi probatori come captazioni e riprese video); 2) errata qualificazione giuridica del fatto (incendio vs danneggiamento seguito da incendio), sostenendo l'assenza di elementi idonei a mettere in pericolo la pubblica incolumità; 3) illegittima applicazione dell'aggravante del metodo mafioso (art. 416-bis), ritenendo che le modalità non fossero tali da evocare l'azione intimidatoria di un sodalizio né esistesse nesso funzionale con attività criminose di tipo mafioso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso ritenendolo infondato. Ha confermato che il Tribunale ha compiuto una valutazione complessiva e coerente degli indizi: esistenza di movente (rifiuto della riparazione e minaccia contenuta nella conversazione intercorsa), disponibilità di liquido infiammabile poco prima dell'evento e comportamento degli indagati nella fascia oraria compatibile con la commissione del fatto. Ha altresì ritenuto corretta la qualificazione come incendio (volontà di cagionare incendio) e fondata l'aggravante mafiosa, perché le modalità e la sproporzione tra movente e condotta erano idonee a evocare la volontà intimidatoria riconducibile al metodo mafioso. Condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 309 cod. proc. pen.
Indica la competenza del Tribunale, quale giudice, nel riesame delle misure cautelari: la Corte riconosce che il Tribunale ha correttamente svolto il sindacato cautelare sui presupposti per la misura.
art. 424 cod. pen.
Richiamato nella censura del ricorrente in relazione alla presenza di materiale combustibile; la Corte valuta che la volontà di cagionare un incendio non richiede la prova di un concreto e ulteriore pericolo per la pubblica incolumità oltre all'evento incendiario.
art. 416-bis cod. pen.
La Corte conferma che l'aggravante 'del metodo mafioso' si applica quando la modalità del reato è idonea a evocare la forza intimidatrice di un sodalizio mafioso, anche in assenza di adesione diretta al sodalizio o di un nesso teleologico con il programma criminoso dell'organizzazione.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma applicata per la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali in caso di rigetto del ricorso.
Massime di principio
- Il giudizio sulla gravità indiziaria è globale: si valutano congiuntamente movente, mezzi, comportamenti temporali e riscontri, non singoli elementi isolati.
- La prova indiziaria può fondarsi su convergenza di elementi indiretti (captazioni, video, disponibilità di liquido infiammabile, comportamenti compatibili con l'evento) se formano quadro grave, preciso e concordante.
- Per qualificare il reato come incendio è sufficiente la volontà di cagionare l'incendio; non è necessario che si configuri un concreto danno alla pubblica incolumità perché l'evento incendiario, per sua natura, costituisce pericolo pubblico.
- L'aggravante del 'metodo mafioso' si applica anche quando la condotta, per modalità e sproporzione rispetto al movente, è idonea a evocare intimidazione da parte di organizzazioni mafiose, indipendentemente dall'appartenenza dell'autore al sodalizio.
- Le obiezioni basate sulla possibilità di letture alternative degli stessi fatti (es. spiegazioni plausibili per alcuni elementi) non sono sufficienti a escludere la custodia cautelare se il giudice ritiene la convergenza indiziaria complessiva rilevante.
- In sede cautelare il Tribunale non deve dimostrare la condanna, ma individuare elementi indiziari gravi, precisi e concordanti che giustifichino la misura; le valutazioni compiute, purché motivate e logiche, sono difficilmente rivedibili in Cassazione.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 3 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9072/2023 del 03/03/2023
- Sentenza penale · 3 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9081/2023 del 03/03/2023
- Sentenza penale · 3 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9083/2023 del 03/03/2023
- Sentenza penale · 3 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9084/2023 del 03/03/2023
- Sentenza penale · 3 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9086/2023 del 03/03/2023
- Sentenza penale · 3 mar 2023Cassazione Penale, Sentenza n. 9087/2023 del 03/03/2023
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →