Cassazione Penale, Sentenza n. 51673/2023 del 29/12/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso per cassazione articolato in cinque motivi: 1) vizio di motivazione e contraddittorietà nella affermazione di responsabilità (contestata la prova della presenza dell'imputato sul luogo, la valutazione degli elementi probatori quali il cellulare rinvenuto nell'auto degli esecutori, intercettazioni e messaggi SMS); 2) doglianza sulla configurazione di rapina consumata anziché tentata (inosservanza artt. 56 e 628 c.p.); 3) contestazione della sussistenza delle aggravanti (uso di arma, porre la vittima in stato di incapacità di agire, promozione/organizzazione/direzione dell'attività criminosa); 4) censura sull'applicazione della recidiva e sulla valutazione dell'estinzione di precedenti (artt. 99, 106 c.p., artt. 445 e 460 c.p.p.); 5) mancato riconoscimento dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto infondati o inammissibili tutti i motivi, confermando la correttezza della valutazione del giudice di merito: la responsabilità è stata fondata sulla valutazione complessiva degli indizi (telefono intestato e in uso all'imputato rinvenuto nell'auto degli esecutori, ricerche Internet, SMS ricevuti, intercettazione che collega il telefono all'imputato); la rapina è stata ritenuta consumata perché la refurtiva è stata comunque venuta a trovarsi nel dominio degli esecutori anche per breve tempo; le aggravanti (uso di taser, porre la vittima in stato d'incapacità, ruolo di promotore/direttore) sono state ritenute provate nella loro prospettazione logico-giuridica; la recidiva è stata correttamente applicata alla luce dei precedenti non estinti; non sussistono i presupposti per l'attenuante di speciale tenuità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla cassa delle ammende e alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa della parte civile (euro 3.686,00 oltre accessori). È stata indicata la possibilità, alla luce della disciplina transitoria, di avanzare istanza di sostituzione della pena detentiva al giudice dell'esecuzione una volta formatosi il giudicato, se compatibile.
Norme richiamate
art. 606 c.1 lett. e) cod. proc. pen.
Fondamento per la censura di vizio motivazionale; la Corte ha ritenuto le critiche alla motivazione manifestamente infondate essendo la valutazione degli elementi probatori coerente e complessiva
art. 606 c.1 lett. b) cod. proc. pen.
Rinvio per doglianze di inosservanza o errata applicazione di norme sostanziali; la Corte ha dichiarato inammissibile il motivo relativo alla distinzione tra rapina consumata e tentata richiamando la giurisprudenza sulla consumazione
artt. 56 e 628 cod. pen.
Art. 628 definisce la rapina; art. 56 sulle forme di manifestazione del reato. La Corte ha richiamato il principio per cui la rapina si consuma quando la cosa cade nel dominio esclusivo dell'agente anche se per breve tempo
art. 112 primo comma n.2 cod. pen.
Circostanza aggravante relativa al promotore, organizzatore o direttore dell'attività dei partecipanti: la Corte ha ritenuto che l'imputato abbia avuto ruolo di promozione e direzione in virtù delle informazioni acquisite e delle condotte provate
artt. 125, 445, 460 cod. proc. pen.
Norme relative all'estinzione dei reati e alla menzione nei precedenti; la Corte ha ritenuto inammissibile la censura sull'estinzione di specifici precedenti e confermato la legittimità della valorizzazione dei precedenti non estinti
art. 99 co.2 e art. 106 co.2 cod. pen.
Norme sulla recidiva e sull'applicazione delle norme sui precedenti; la Corte ha ritenuto corretta l'applicazione della recidiva alla luce dei precedenti penali effettivi
art. 20-bis cod. pen. e art. 95 co.1 d.lgs. 150/2022
Riferimenti alla disciplina transitoria sulle pene sostitutive brevi: la Corte ha richiamato che, per i processi pendenti, il condannato potrà successivamente chiedere la sostituzione della pena al giudice dell'esecuzione una volta formato il giudicato
art. 616 co.1 cod. proc. pen.
Norma che prevede la condanna alle spese processuali per il ricorrente in caso di inammissibilità del ricorso: la Corte ha condannato l'Ampola alle spese e ad una somma alla cassa delle ammende
Massime di principio
- Le valutazioni probatorie in sede di merito vanno considerate nel loro complesso; singoli elementi indiziari, anche se non decisivi da soli, possono concorrere a formare una prova logica e sufficiente.
- La presenza dell'imputato sul luogo del reato può essere provata anche indirettamente (es. telefono intestato e in uso rinvenuto nell'auto degli esecutori, ricerche Internet, SMS), senza che sia necessario il riscontro di presenza diretta purché il quadro indiziario sia consolidato.
- La rapina si considera consumata se la cosa sottratta è venuta nel dominio esclusivo dell'agente anche per brevissimo tempo; la mera brevità del possesso non impedisce la consumazione.
- Le aggravanti legate al ruolo di promotore/organizzatore e all'uso di armi possono essere riconosciute anche quando l'agente non sia rimasto sul posto per tutta la durata del reato, se risultano elementi che provano la direzione o l'iniziativa criminale e la conoscenza degli strumenti utilizzati.
- Per il riconoscimento dell'attenuante per danno patrimoniale di speciale tenuità è necessario valutare il pregiudizio complessivo (valore economico del bene e le conseguenze sulla vittima); non è sufficiente il modesto valore materiale del bene.
- I precedenti penali rilevanti per la recidiva non si cancellano automaticamente quando la pena applicata sia consistente in una multa; occorre verificare l'effettiva estinzione del reato secondo le norme di estinzione procedurale.
- In cassazione le censure generiche o meramente assertive sulla motivazione sono spesso ritenute inammissibili; è richiesta una specifica e dettagliata indicazione dei vizi logico-giuridici.
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