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Sentenza

Sentenza n. 1183/2026 - Cagliari, Sezione 2

per l'annullamento: I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo: a) della Determinazione dirigenziale del Settore Servizi alla Persona del Comune di Olbia n. 3076 del 19.12.2025, recante esclusione del concorrente Ali Assistenza S.C.S. dalla procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento di servizi finalizzati alla gestione del “Servizio Educativo Territoriale - Plus” nell’ambito territoriale sociale di Olbia - CIG B884087404 e della relativa comunicazione; b) della nota del RUP prot. 182716 del 17.12.2025, recante valutazione di anomalia dell’offerta di Ali Assistenza SCS; c) del verbale della Commissione di valutazione delle offerte n. 8 del 18.12.2025; d) “ove occorra”, della nota in data 1.12.2025 a firma R.U.P., a mezzo della quale la stazione appaltante ha richiesto precisazioni e chiarimenti a giustificazione della congruità dell’offerta; e) “ove occorra”, della comunicazione del Settore AA.GG. e Servizio Provveditorato e Appalti di Beni e Servizi del Comune di Olbia, prot. n. 171576 del 27.11.2025 (“mai trasmessa”); f) “ove occorra”, di tutti gli atti presupposti e/o conseguenti o comunque collegati ai provvedimenti impugnati; e per la declaratoria di inefficacia del contratto e per il risarcimento in forma specifica o per equivalente, “nell’ipotesi denegata in cui, nelle more del giudizio, la stazione appaltante stipuli il contratto con l’illegittima aggiudicataria”; II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 16.4.2026: a) della Determinazione dirigenziale del Settore Servizi alla Persona del Comune di Olbia n. 3076 del 19.12.2025, recante esclusione del concorrente Ali Assistenza S.C.S. dalla procedura aperta, sopra soglia comunitaria, per l’affidamento di servizi finalizzati alla gestione del Servizio Educativo Territoriale Plus nell’ambito territoriale sociale di Olbia CIG B884087404 e della relativa comunicazione; b) della nota del RUP prot. 182716 del 17.12.2025, recante valutazione di anomalia dell’offerta di Ali Assistenza SCS; c) del verbale della Commissione di valutazione delle offerte n. 8 del 18.12.2025; d) “ove occorra”, della nota in data 1.12.2025 a firma R.U.P., a mezzo della quale la stazione appaltante ha richiesto precisazioni e chiarimenti a giustificazione della congruità dell’offerta; e) “ove occorra”, della comunicazione del Settore AA.GG. e Servizio Provveditorato e Appalti di Beni e Servizi del Comune di Olbia, prot. n. 171576 del 27.11.2025, “mai trasmessa”; f) “ove occorra”, di tutti gli atti presupposti e o conseguenti o comunque collegati ai provvedimenti impugnati; g) della determina n. 542 del 6.3.2026, recante l’aggiudicazione del servizio in favore del costituendo RTI Oltrans Service Futura Liber; h) della nota del RUP prot. n. 7345 del 21.1.2026; i) del verbale n. 9 del 23.1.2026; l) se del caso, anche della determina n. 401 del 2.3.2026 nella parte in cui approva i verbali di gara, compreso il n. 9; nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o consequenziale; e per la declaratoria di inefficacia del contratto e per la condanna al risarcimento in forma specifica; in subordine, per il risarcimento del danno per equivalente.

Giustizia amministrativa202600014

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sardegna, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Esclusione del RTI ricorrente dalla gara per l’affidamento del Servizio Educativo Territoriale - Plus del Comune di Olbia, motivata dall’incongruità dell’offerta, e successiva aggiudicazione al RTI controinteressato; impugnati anche gli atti delle rispettive verifiche di anomalia

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il RTI ricorrente, risultato primo dopo la valutazione tecnica ed economica, ha impugnato l’esclusione disposta in esito alla verifica di anomalia e, con motivi aggiunti, la successiva aggiudicazione al RTI secondo classificato. La gara, per un servizio della durata di 36 mesi e con base d’asta di € 1.548.864,33, prevedeva l’offerta economicamente più vantaggiosa. Il ricorrente aveva offerto € 1.440.304,33, dichiarando costi della manodopera pari a € 1.374.572,33, coincidenti con la stima della stazione appaltante per il servizio ordinario. In sede di giustificazioni aveva però quantificato in € 1.236.551,90 il costo del lavoro per il monte ore ordinario e prospettato un’economia di € 138.020,43 da destinare alle azioni migliorative. Con il ricorso introduttivo ha dedotto violazione dell’art. 110 del codice dei contratti pubblici ed eccesso di potere per falsità del presupposto, travisamento ed erronea valutazione dei fatti, errore di calcolo, illogicità manifesta e sviamento: a suo avviso, i costi dichiarati riguardavano l’intera offerta e la successiva spiegazione ne scomponeva soltanto le componenti, senza modificare l’offerta; inoltre, l’amministrazione avrebbe conteggiato due volte i costi del personale impiegato nelle migliorie e non avrebbe considerato che il risparmio di € 138.020,43 poteva coprire i relativi costi, quantificati in € 133.857,84. Il Comune ha eccepito l’inammissibilità per mancata impugnazione di tutte le autonome ragioni dell’esclusione. Con i motivi aggiunti il ricorrente ha contestato la verifica di anomalia e l’aggiudicazione al RTI Oltrans Service-Futura-Liber, deducendo contraddittorietà dei chiarimenti sui costi delle migliorie, asserito orientamento del RUP delle risposte, difetto di motivazione e istruttoria, erroneità del giudizio di congruità e disparità di trattamento. Il Comune ha eccepito anche il difetto d’interesse sui motivi aggiunti, subordinati all’accoglimento del ricorso principale.

La decisione

Il TAR ha prescisso dalle eccezioni processuali e ha respinto nel merito sia il ricorso introduttivo sia i motivi aggiunti. Quanto all’esclusione, ha ritenuto che l’offerta economica indicasse costi della manodopera di € 1.374.572,33, esattamente corrispondenti alla stima della stazione appaltante per il servizio ordinario, mentre le giustificazioni avevano successivamente ridotto a € 1.236.551,90 il costo effettivo del servizio ordinario, destinando la differenza alle migliorie. Tale diversa quantificazione è stata considerata una modifica sostanziale di un elemento essenziale dell’offerta, non una mera scomposizione esplicativa. Il Collegio ha inoltre escluso che l’intera economia fosse riconducibile a costi di manodopera: le migliorie comportavano anche spese ulteriori, fra cui welfare e benefit, buoni carburante per € 4.320 e copertura sanitaria estesa per € 14.256. Ha quindi escluso l’asserita doppia imputazione dei medesimi costi e ritenuto non sostenibile l’offerta sulla base delle spese aggiuntive. Quanto ai motivi aggiunti, ha ritenuto non contraddittori i chiarimenti del RTI aggiudicatario: la manodopera, pari a € 1.297.328,95, era esposta separatamente dai costi di progetto, pari a € 31.695,16, e dai costi di gestione, pari a € 126.690,57; l’utile era pari a € 6.421,65, per un totale di € 1.462.136,33. La documentazione giustificava le singole componenti dei costi aggiuntivi e non risultava smentita dalle allegazioni del ricorrente. Il RUP ha quindi legittimamente giudicato congrua e sostenibile l’offerta. Esclusa anche la disparità di trattamento, poiché il RTI ricorrente aveva modificato una voce economica dichiarata, mentre il RTI aggiudicatario aveva fornito precisazioni senza alterare i dati dell’offerta. Spese compensate per la peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 110 d.lgs. 36/2023

    Per giurisprudenza pacifica la modifica sostanziale del costo della manodopera introdotta in sede di giustificativi dell’offerta anomala costituisce inammissibile rettifica di un elemento costitutivo ed essenziale dell’offerta economica, non suscettibile di essere immutato nell’importo al pari degli oneri aziendali per la sicurezza, pena l’incisione delle esigenze, rispondenti al pubblico interesse, di tutela delle condizioni di lavoro e di parità di trattamento dei concorrenti (ex multis, Consiglio di Stato, Sez. V, n. 3611 del 2025; T.A.R. Veneto, Sez. I, 9 febbraio 2024, n. 230; T.A.R. Lazio - Roma, n. 10374 del 2023; T.A.R. Campania - Napoli, n. 1166 del 2023).

    Nella verifica di anomalia, le giustificazioni non possono modificare sostanzialmente l’importo del costo della manodopera dichiarato in offerta, perché tale costo è elemento essenziale dell’offerta economica e la sua immutabilità tutela le condizioni di lavoro e la parità di trattamento.

Massime di principio

  • In sede di verifica dell’anomalia, le giustificazioni possono chiarire l’offerta ma non modificarne sostanzialmente un elemento economico essenziale, quale l’importo dei costi della manodopera dichiarato; una successiva rideterminazione del costo del lavoro costituisce rettifica inammissibile e può giustificare l’esclusione.
  • La verifica di sostenibilità deve considerare distintamente i costi della manodopera, i costi di gestione e i costi delle prestazioni migliorative, senza presumere che ogni spesa connessa alle migliorie sia un costo della manodopera. La disponibilità economica invocata dal concorrente non dimostra la congruità se le migliorie comportano anche spese ulteriori, quali welfare, benefit o altri costi di progetto.
  • Non sussiste disparità di trattamento tra concorrenti quando la stazione appaltante valuta diversamente le rispettive giustificazioni in ragione di una differenza sostanziale: il concorrente escluso ha modificato un dato economico dichiarato, mentre l’aggiudicatario ha precisato la collocazione delle voci di costo senza alterare i dati dell’offerta.

Come è indicizzato

MaterieRequisiti di partecipazione ed esclusioneOfferta e valutazioneAggiudicazione, revoca e annullamento della gara
RamiContratti pubblici
SottomaterieCause di esclusioneAnomalia dell'offerta
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaProporzionalità e ragionevolezzaConcorrenza ed evidenza pubblica

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