Cassazione Penale, Sentenza n. 33976/2026 del 21/09/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
Con sentenza del 25 febbraio 2026, il giudice di pace di Gallipoli ha condannato l’imputato alla pena di 7.000 euro di multa per il reato previsto dall’art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286. L’imputato ha proposto ricorso per cassazione articolando quattro motivi: 1) erronea applicazione della legge penale, sostenendo che la propria impossidenza integrasse un giustificato motivo per non avere ottemperato all’ordine di espulsione; 2) mancata disapplicazione della fattispecie penale per contrasto con la direttiva 2008/115/UE; 3) impossibilità di procedere all’espulsione in ragione di asseriti procedimenti penali pendenti, che avrebbero richiesto il nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente; 4) carenza di motivazione sull’elemento psicologico del reato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibili tutti e quattro i motivi e il ricorso. Il primo motivo è inammissibile perché l’allegazione di difficoltà economiche era autoriferita e priva di autosufficienza; inoltre, non erano indicati il costo dei titoli di viaggio, le disponibilità economiche né elementi concreti che dimostrassero l’impossibilità di acquistarli. La mera condizione di disagio socio-economico non basta a integrare il giustificato motivo, che deve incidere concretamente sulla possibilità oggettiva o soggettiva di ottemperare all’ordine. Il secondo motivo è generico e non spiega come la disapplicazione opererebbe nel caso concreto; è comunque esclusa in astratto rispetto all’ordine di espulsione emesso il 4 marzo 2020, successivamente all’entrata in vigore della direttiva 2008/115/UE. Il terzo motivo è formulato in astratto e non dimostra che, alla data del decreto di espulsione, l’imputato fosse effettivamente indagato in un altro procedimento. Il quarto motivo è inammissibile perché non deduce che il decreto sia stato notificato in una lingua non compresa dall’imputato, circostanza rilevante rispetto al dolo generico richiesto. La condanna alla multa resta ferma. Il ricorrente è stato inoltre condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 14, comma 5-ter, d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286
Va data, infatti, continuità all’orientamento della giurisprudenza di legittimità, secondo cui “in tema di immigrazione clandestina, la sussistenza del giustificato motivo idoneo ad escludere la configurabilità del reato di inosservanza dell'ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, deve essere valutata con riguardo a situazioni ostative - della cui allegazione è onerato l'interessato - incidenti sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperarvi, non essendo sufficiente la considerazione del mero disagio socio-economico, di regola ricollegabile alla condizione tipica del migrante clandestino”
Il giustificato motivo richiede l’allegazione di circostanze ostative concrete che incidano sulla possibilità, oggettiva o soggettiva, di ottemperare all’ordine; il mero disagio socio-economico non è sufficiente. La mancanza di mezzi può rilevare solo se incide sull’effettiva indisponibilità delle risorse necessarie per acquistare il titolo di viaggio.
direttiva 2008/115/UE
Il secondo motivo è inammissibile anche perché esposto in termini generali senza alcun riferimento al caso concreto ed al modo in cui dovrebbe operare l’effetto di disapplicazione, che, peraltro, è escluso già in astratto con riferimento ad un ordine di espulsione che è stato emesso il 4 marzo 2020 e, quindi, molto dopo l’entrata in vigore della direttiva in esame
La deduzione di contrasto con la direttiva e di conseguente disapplicazione deve essere riferita al caso concreto e spiegare l’effetto richiesto. Nel caso deciso, la disapplicazione era comunque esclusa perché l’ordine di espulsione era stato emesso dopo l’entrata in vigore della direttiva.
art. 616, comma 1, c.p.p.
Ai sensi dell'art. 616, comma 1, cod. proc. pen., alla decisione consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento, nonché al versamento in favore della Cassa delle ammende di una somma determinata, in via equitativa, nella misura indicata in dispositivo.
La dichiarazione d’inammissibilità comporta la condanna del ricorrente alle spese processuali e, nei termini indicati dalla decisione, al pagamento di una somma in favore della Cassa delle ammende.
Massime di principio
- Nel reato di inosservanza dell’ordine del Questore di lasciare il territorio dello Stato, il giustificato motivo deve consistere in una situazione ostativa, allegata dall’interessato, che incida concretamente sulla possibilità oggettiva o soggettiva di ottemperare; il mero disagio socio-economico non è sufficiente.
- La mancanza di mezzi economici può integrare un giustificato motivo soltanto quando sia concretamente dimostrato che essa determina l’oggettiva indisponibilità delle risorse necessarie per acquistare il titolo di viaggio; occorre allegare elementi specifici, quali costo del viaggio e disponibilità economiche.
- Una censura che invochi la disapplicazione della fattispecie penale per contrasto con la direttiva 2008/115/UE è inammissibile se formulata in termini generali, senza indicare il collegamento con il caso concreto e l’effetto richiesto; la disapplicazione considerata dalla decisione non opera rispetto a un ordine di espulsione emesso dopo l’entrata in vigore della direttiva.
- La deduzione secondo cui l’espulsione avrebbe richiesto il nulla osta dell’autorità giudiziaria procedente non è idonea a fondare il ricorso se resta astratta e non dimostra che, alla data del decreto di espulsione, l’interessato fosse effettivamente sottoposto a un altro procedimento penale.
- Per il reato esaminato, il dolo generico consiste nella consapevolezza dell’esistenza del decreto di espulsione e dell’ordine di allontanamento in esso contenuto; la notifica in una lingua compresa dall’interessato è sufficiente a fondare tale consapevolezza, salvo una specifica allegazione contraria.
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