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Sentenza

Sentenza n. 4397/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2

per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Puglia, sezione staccata di Lecce (sezione prima) n. 1455/2025, resa tra le parti.

Giustizia amministrativa202603807

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. IISentenzaAzione di annullamento

Atto impugnato: Ordinanza comunale di demolizione di opere realizzate in difformità dal permesso di costruire, confermata dalla sentenza del TAR Puglia, Sezione staccata di Lecce, n. 1455/2025

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L'appellante ha impugnato la sentenza del TAR che aveva respinto il ricorso contro l'ordinanza di demolizione di due gruppi di opere. Il primo abuso consisteva nella trasformazione di un vano tecnico in vano pluriuso a uso domestico, con aumento dell'altezza interna da 2,40 a 2,55 metri, incremento della superficie coperta e della volumetria, suddivisione interna in due locali e trasformazione di una finestra in porta. Il secondo abuso consisteva nella chiusura della terrazzina mediante una tenda retrattile su struttura in alluminio, vetrate scorrevoli e sovrapposte e un pannello in plexiglass. Con il primo motivo l'appellante ha dedotto carenza, apparenza e illogicità della motivazione della sentenza di primo grado. Con il secondo ha dedotto violazione di legge ed eccesso di potere per errore nei presupposti, carenza di istruttoria, abnormità e illogicità manifesta, sostenendo che le opere dovessero essere valutate separatamente: il primo abuso sarebbe stato di lieve entità e riconducibile alle tolleranze costruttive, mentre il secondo sarebbe stato una pergotenda o una VEPA rientrante nell'edilizia libera. Ha inoltre contestato la misurazione dell'incremento di altezza, la destinazione d'uso del vano tecnico e la qualificazione complessiva delle opere.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha respinto l'appello, ritenendo corretta la sentenza del TAR. Dalla relazione di sopralluogo e dalla documentazione fotografica è emerso che le opere, considerate unitariamente per la loro unitarietà funzionale, hanno creato due nuovi locali abitabili e comunicanti: un vano pluriuso a uso domestico in luogo del vano tecnico e un vano chiuso in luogo della terrazzina. La trasformazione della finestra in porta assicurava il collegamento tra i due spazi. Le opere sono state qualificate come interventi di nuova costruzione, soggetti a titolo edilizio e, dato il contesto territoriale indicato nel provvedimento, anche al parere vincolante dell'Autorità di bacino. Il primo motivo è stato ritenuto generico e infondato, non ravvisandosi carenza motivazionale nella sentenza appellata. Il secondo motivo è stato ritenuto generico, assertivo e non provato, poiché le contestazioni sulle misurazioni, sull'altezza originaria, sulle tolleranze costruttive e sull'uso del vano tecnico erano smentite dagli elaborati progettuali e dagli accertamenti comunali. Quanto alla terrazzina, il Collegio ha escluso che l'uso congiunto di VEPA e tenda retrattile consentisse di qualificare l'intervento come edilizia libera: l'art. 6, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 380/2001 richiede che tali strutture svolgano una funzione temporanea di protezione dagli agenti atmosferici e non determinino spazi stabilmente chiusi, nuova volumetria, incremento di superfici o mutamento di destinazione d'uso. Tali condizioni non ricorrevano. La sentenza di primo grado è stata quindi confermata e l'ordinanza di demolizione è rimasta efficace. Nessuna statuizione sulle spese, per la mancata costituzione del Comune.

Norme richiamate

  • artt. 38 e 60 c.p.a.

    Hanno consentito la definizione dell'appello con sentenza in forma semplificata, previa informazione alle parti nella camera di consiglio.

  • art. 6, comma 1, lett. b-bis, d.P.R. 380/2001

    dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici; non configurare spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici ... che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d'uso dell'immobile

    Le VEPA e le strutture analoghe rientrano nell'edilizia libera solo se hanno funzione temporanea di protezione dagli agenti atmosferici e non producono spazi stabilmente chiusi, nuova volumetria, incremento di superfici o mutamento di destinazione d'uso.

  • art. 34-bis d.P.R. 380/2001

    Il richiamo alle tolleranze costruttive non esclude, in presenza di opere ulteriori e di modifiche accertate, la rilevanza dell'abuso edilizio; nel caso concreto l'appellante non ha provato la riconducibilità delle opere alle tolleranze.

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La prospettata sanabilità dell'intervento non elimina l'accertata realizzazione di opere in difformità dal titolo edilizio e non impedisce, di per sé, l'adozione della misura repressiva.

Massime di principio

  • Ai fini della qualificazione edilizia, opere formalmente distinguibili devono essere valutate unitariamente quando presentano unitarietà funzionale e concorrono alla creazione di un nuovo spazio abitativo o di nuova volumetria.
  • La trasformazione di un vano tecnico in un ambiente a uso domestico, accompagnata da incremento di altezza o superficie, suddivisione interna e modifica dei prospetti, costituisce intervento edilizio rilevante e non può essere ricondotta alle sole tolleranze costruttive in assenza di prova puntuale dei relativi presupposti.
  • L'installazione congiunta di una tenda retrattile e di vetrate panoramiche amovibili non rientra nell'edilizia libera quando determina uno spazio stabilmente chiuso, nuova volumetria o incremento di superficie, anche se i singoli elementi sono astrattamente riconducibili a una pergotenda o a una VEPA.
  • La qualificazione di una struttura come pergotenda ai fini dell'edilizia libera richiede che la struttura sia leggera e strumentale esclusivamente alla protezione dal sole o dagli agenti atmosferici, senza stabile creazione di nuovi volumi o superfici utili.
  • Nel giudizio amministrativo, contestazioni tecniche generiche e meramente assertive, non supportate da elementi probatori e smentite dagli elaborati progettuali e dalla documentazione del sopralluogo, non sono idonee a superare gli accertamenti dell'amministrazione.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniTitoli abilitativi ediliziQualificazione degli interventiDecisione e riti speciali
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiDifetto di motivazioneDifetto di istruttoriaDiscrezionalità amministrativa e tecnicaOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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