Cassazione Penale, Sentenza n. 7396/2025 del 24/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Ricorso articolato in quattro motivi: (1) violazione/erronea applicazione delle norme penali per mancata prova del ruolo di amministratore di fatto e per l'erroneo riconoscimento del concorso esterno nel reato proprio di bancarotta patrimoniale; si sostiene che la consapevolezza della falsità della contabilità sarebbe rilevante solo per la bancarotta documentale (per la quale era stato assolto); (2) vizi di motivazione sulla sussistenza del concorso nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, con la contestazione che gli elementi adottati dai giudici integrerebbero al più la bancarotta documentale e non dimostrerebbero un contributo causale alla distrazione; critica sulla valutazione della partecipazione dell'imputato (ruolo di segretario alle assemblee, beneficiario di finanziamenti) come elemento di concorso; (3) censura per il diniego delle attenuanti generiche; (4) censure sulle statuizioni civili e sulla commisurazione delle pene accessorie, con specifica lamentela sull'assenza di verifica degli effettivi rapporti di debito/credito tra Festa e la fallita New Orion Srl e sulla mancata giustificazione della durata delle pene accessorie.
La decisione
La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati i primi due motivi, confermando che la consapevolezza della falsità delle scritture contabili, il ruolo di dipendente/segretario alle assemblee che autorizzarono le distrazioni e l'accreditamento di risorse distratte in favore dell'imputato e della Immobiliare Cerea S.r.l. sono elementi logicamente apprezzabili per affermare la consapevolezza e la partecipazione dell'imputato al disegno distrattivo; la falsificazione contabile è stata ritenuta strumentale alla distrazione delle somme. Il terzo motivo (attenuanti generiche) è stato dichiarato inammissibile perché le argomentazioni difensive costituivano censure di merito non idonee alla revisione in sede di legittimità. Anche il quarto motivo relativo agli effetti civili e alla misura delle pene accessorie è stato ritenuto inammissibile o manifestamente infondato: il danno coincide con il valore delle risorse attive distratte e le doglianze sulla quantificazione civile erano generiche e non indicavano specifiche risultanze processuali trascurate. In sintesi, è stata confermata la condanna per concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale limitatamente alle somme distratte in favore del Festa e della Immobiliare Cerea S.r.l., con esclusione della recidiva contestata.
Norme richiamate
art. 110 c.p.
Usato per richiamare il concorso di persone: la sentenza interpreta che la partecipazione dell'extraneus può essere provata anche in base alla consapevolezza della falsità delle scritture contabili e al concreto beneficio derivante dalle distrazioni
art. 117 c.p.
Richiamato assieme all'art. 110 c.p.; nella motivazione è stato considerato nella prospettiva della configurabilità del concorso dell'extranous nel reato proprio, valorizzando la conoscenza e il ruolo dell'imputato nella vicenda
Massime di principio
- La prova del concorso esterno in reati propri (es. bancarotta patrimoniale) può essere desunta non solo dalla partecipazione diretta alla falsificazione, ma anche dalla consapevolezza della falsità delle scritture contabili unita al beneficio ricevuto dalle distrazioni
- Gli elementi indiziari (ruolo nell'organizzazione, partecipazione ad assemblee, posizione di dipendente/segretario, accrediti in favore dell'imputato) devono essere valutati organicamente e non in modo atomistico: la valutazione complessiva può integrare la coscienza del disegno criminoso
- In sede di Cassazione le censure che si limitano a contestare la valutazione del merito senza indicare specifiche omissioni di fatto o errori logico-giuridici rilevanti sono inammissibili o destinate al rigetto
- Il danno alla massa fallimentare è, secondo costante giurisprudenza, quantificato nel valore delle risorse attive distratte; per contestare tale quantificazione occorre indicare risultanze processuali concrete trascurate dal giudice
- Per impugnare la motivazione sulle pene accessorie o sulle attenuanti è necessario un confronto puntuale con la motivazione del giudice del merito: rilievi generici non sono efficaci in Cassazione
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7374/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7375/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7376/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7379/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7380/2025 del 24/02/2025
- Sentenza penale · 24 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 7381/2025 del 24/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →