Sentenza n. 3417/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato, Sezione II, n. 8654/2024.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato n. 8654/2024, che aveva dichiarato inammissibile un precedente ricorso per revocazione contro la sentenza n. 131/2024, relativa alla destituzione dal servizio
Esito
Favorevole al resistente (ministero)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ulteriore ricorso per revocazione sostenendo che la sentenza n. 8654/2024 fosse affetta da errore di fatto revocatorio nella percezione degli atti penali e disciplinari relativi alla posizione di un altro poliziotto, coinvolto nei medesimi fatti. Secondo il ricorrente, la sentenza avrebbe erroneamente ritenuto che l'altro dipendente avesse avuto con il pregiudicato soltanto un rapporto di conoscenza, distinto dalla collaborazione lavorativa e retribuita contestata al ricorrente, mentre dagli atti sarebbe risultato che anche l'altro poliziotto lavorava presso la discoteca del pregiudicato, con mansioni operative e direttive, per conseguire benefici economici o personali. Da ciò il ricorrente pretendeva di ricavare l'identità o sostanziale omogeneità delle situazioni disciplinari e, quindi, la violazione del principio di parità di trattamento, chiedendo la revocazione della sentenza n. 8654/2024 e, in via rescissoria, l'annullamento del provvedimento di destituzione. Il Ministero dell'Interno ha chiesto il rigetto, deducendo l'inammissibilità e comunque l'infondatezza del ricorso.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha dichiarato il ricorso inammissibile ai sensi dell'art. 107, comma 2, c.p.a., secondo cui la sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione. Il divieto mira a impedire la reiterazione indefinita di contestazioni sul medesimo giudicato e tutela la certezza dei rapporti giuridici, la ragionevole graduazione dei mezzi di impugnazione e l'economia processuale. L'unica eccezione riguarda l'ipotesi in cui la precedente domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile per ragioni formali inesistenti, tali da averne impedito l'esame, e la stessa dichiarazione di inammissibilità sia fondata su un errore di fatto, come nel caso di una notificazione erroneamente ritenuta irrituale. Tale eccezione non ricorreva: la precedente sentenza aveva esaminato la censura e l'aveva dichiarata inammissibile perché diretta contro l'attività valutativa del giudice, riferita a un punto controverso sul quale vi era stata espressa motivazione, rilevando inoltre l'insussistenza dell'errore revocatorio. Il Collegio ha precisato che la precedente decisione non aveva negato che entrambi i dipendenti avessero svolto mansioni operative presso la discoteca, ma aveva valorizzato altri elementi differenziali per escludere l'omogeneità delle situazioni, ai fini della disparità di trattamento. Si trattava dunque di una valutazione e interpretazione del materiale probatorio e della questione giuridica, non di una svista percettiva. Le spese sono state poste a carico del ricorrente e liquidate in euro 4.000, oltre accessori.
Norme richiamate
art. 107, comma 2, c.p.a.
La sentenza emessa nel giudizio di revocazione non può essere impugnata per revocazione.
La norma preclude la proposizione di un'ulteriore revocazione contro la sentenza che abbia deciso un precedente ricorso per revocazione. L'eccezione è limitata ai casi in cui la precedente inammissibilità sia stata dichiarata per ragioni formali inesistenti, fondate a loro volta su un errore di fatto che abbia impedito l'esame della domanda.
art. 7, nn. 1 e 2, d.P.R. 25 ottobre 1981, n. 737
È richiamato quale base normativa della destituzione dal servizio del dipendente di polizia; la sentenza non ne esamina direttamente la legittimità, poiché il ricorso per revocazione è dichiarato inammissibile.
Massime di principio
- Ai sensi dell'art. 107, comma 2, c.p.a., la sentenza pronunciata su un ricorso per revocazione non è ulteriormente impugnabile per revocazione, al fine di evitare la reiterazione indefinita delle contestazioni e garantire la stabilità del giudicato.
- Il divieto di ulteriore revocazione può essere derogato soltanto quando la precedente domanda di revocazione sia stata dichiarata inammissibile per una ragione formale inesistente, fondata su un errore di fatto che abbia impedito l'esame della domanda; non ricorre l'eccezione quando la precedente decisione abbia effettivamente esaminato la censura e l'abbia dichiarata inammissibile per ragioni giuridiche.
- Non integra errore di fatto revocatorio la contestazione della valutazione o dell'interpretazione compiuta dal giudice sugli atti processuali, soprattutto quando il fatto dedotto sia stato oggetto di controversia e di espressa motivazione nella sentenza impugnata.
- La diversa qualificazione disciplinare di condotte riferibili a più dipendenti non viola il principio di parità di trattamento se il giudice individua elementi differenziali idonei a escludere l'identità o l'omogeneità delle situazioni comparate; la presenza di alcuni fatti comuni non impedisce di valorizzare ulteriori circostanze distintive.
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