Ordinanza n. 3068/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 2
per la riforma della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione quarta) n. -OMISSIS-resa tra le parti.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: sentenza del TAR Lazio, Sez. IV, favorevole al ricorrente di primo grado, della quale è stata chiesta la sospensione dell'esecutività
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazioni appellanti)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Le amministrazioni appellanti hanno impugnato la sentenza del TAR Lazio che aveva accolto il ricorso di primo grado proposto da un candidato a concorso. In via incidentale hanno chiesto la sospensione dell'esecutività della sentenza, sostenendo la necessità di evitare gli effetti della decisione nelle more della definizione dell'appello. Dal testo emerge che la controversia riguarda l'esclusione del candidato dalla procedura concorsuale, fondata su un oggettivo profilo di pregiudizio riferibile alla sua posizione alla data rilevante per la verifica dei requisiti previsti dal bando.
La decisione
Il Consiglio di Stato ha accolto la domanda cautelare ai sensi dell'art. 98 c.p.a., ravvisando sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora. Quanto al fumus, ha ritenuto rilevante che, alla data stabilita per verificare il possesso dei requisiti del bando, il profilo dell'interessato risultasse ancora interessato dall'oggettivo elemento pregiudizievole posto a fondamento dell'esclusione. Quanto al bilanciamento degli interessi, ha ritenuto prevalente l'interesse pubblico alla tutela del prestigio e dell'efficienza del Corpo e all'evitare un inutile impiego di risorse formative. È stata quindi sospesa l'esecutività della sentenza impugnata. Il merito è stato fissato per l'udienza pubblica del 9 febbraio 2027; la regolazione delle spese, anche della fase cautelare, è stata riservata alla decisione definitiva.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
fumus boni iuris e periculum in mora
La sospensione dell'esecutività della sentenza appellata in sede cautelare richiede la concorrente sussistenza del fumus boni iuris e del periculum in mora; nel caso concreto, il Consiglio di Stato li ha ravvisati, valorizzando sia la plausibile fondatezza delle ragioni delle amministrazioni sia la prevalenza dell'interesse pubblico contrapposto.
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è richiamata quale base per l'oscuramento delle generalità della parte interessata a tutela dei suoi diritti o della sua dignità.
artt. 5 e 6 Regolamento (UE) 2016/679
Le disposizioni sono richiamate, unitamente all'art. 52 del d.lgs. 196/2003, a fondamento della tutela dei dati personali mediante oscuramento delle generalità.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare, la sospensione dell'esecutività della sentenza di primo grado può essere disposta quando ricorrano congiuntamente il fumus boni iuris e il periculum in mora.
- Nelle controversie sull'esclusione da una procedura concorsuale, la verifica dei requisiti deve essere riferita alla data prevista dal bando; la permanenza, a tale data, dell'elemento oggettivamente pregiudizievole posto a fondamento dell'esclusione può integrare fumus a sostegno della sospensione della sentenza favorevole al candidato.
- Nel bilanciamento cautelare degli interessi, può prevalere l'interesse pubblico alla tutela del prestigio e dell'efficienza di un Corpo appartenente all'amministrazione della pubblica sicurezza, nonché all'evitare l'impiego inutile di risorse formative, rispetto all'interesse del candidato all'immediata esecuzione della sentenza di primo grado.
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