Cassazione Penale, Sentenza n. 20171/2022 del 24/05/2022
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente aveva impugnato la conferma della condanna per ricettazione di un veicolo industriale (pena: 2 anni di reclusione e 900 euro di multa, con attenuanti generiche equivalenti alla recidiva). Il ricorso in Cassazione contestava: 1) la contraddittoritò e manifesta illogicità della motivazione relativamente alle dichiarazioni a discarico (presunte inesattezze nella trascrizione/ricostruzione delle deposizioni dei testi di parte), 2) l'attribuzione di dichiarazioni a un teste mai sentito o mai indicato dalla difesa, 3) l'illogicità della valutazione degli spostamenti del mezzo e degli elementi probatori satellitari, 4) la violazione dell'art. 648 c.p. sostenendo l'assenza dell'elemento soggettivo (dolo) in capo al Cassetta per mancanza di prova circa la conoscenza dell'illecito presupposto.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi tre motivi generici e carenti nel spiegare in che modo le imprecisioni contestate avrebbero inciso sulla valutazione complessiva della attendibilità dei testi e sulla ricostruzione del dolo; ha osservato che la Corte territoriale si era uniformata alle valutazioni del primo giudice, che aveva motivato in modo analitico sulle incongruenze tra le dichiarazioni della difesa e gli elementi documentali (assenza di contatti telefonici, discrepanze sui viaggi, mancanza del libretto sul veicolo, esiguo acconto versato rispetto al prezzo pattuito, ecc.). Il quarto motivo è stato ritenuto precluso per mancata devoluzione in appello e in ogni caso assertivo e non specifico. Perciò il ricorso è stato dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato alle spese processuali e al versamento di 3.000 euro alla Cassa delle Ammende.
Norme richiamate
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
art. 23, comma 8, D.L. n. 137/2020
Consente la trattazione del procedimento con modalità cartolare; la Corte dichiara espressamente di aver proceduto secondo tale norma
art. 648 c.p.
art. 648 codice penale (ricettazione)
La censura difensiva invocava l'erronea ricostruzione del dolo richiesto dall'art. 648; la Corte ha ritenuto la questione non devoluta in appello e, comunque, assertiva e priva di specifici elementi concreti idonei a mettere in dubbio la valutazione della responsabilità
Massime di principio
- Errori formali o imprecisioni nella trascrizione delle deposizioni non annullano di per sé la valutazione di attendibilità: il ricorrente deve dimostrare in che modo tali errori avrebbero inciso sul giudizio di fatto e sul risultato processuale
- I motivi di cassazione formulati in modo generico o assertivo sono inammissibili: occorre indicare con precisione gli elementi di fatto o di diritto che si assume abbiano portato a un travisamento della prova
- Non possono essere sollevate in Cassazione questioni che non siano state effettivamente dedotte nel giudizio di appello (preclusione): la mancata devoluzione di un punto di diritto o di fatto in sede di appello comporta l'improcedibilità della censura in Cassazione
- La Corte d'Appello può conformarsi alle valutazioni del primo giudice se queste risultano analiticamente motivate e supportate da riscontri documentali e probatori (tabulati, dichiarazioni contraddette da riscontri, incongruenze sull'oggetto della compravendita)
- La condanna alle spese e a sanzioni pecuniarie in caso di ricorso inammissibile è possibile: il ricorrente rischia l'obbligo di pagare le spese processuali e somme a favore della Cassa delle Ammende
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