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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 17514/2023 del 27/04/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale del riesame che aveva confermato il decreto di sequestro probatorio sui registri di commercio, fabbricazione e riparazione delle armi della società Mateba Italia s.r.l. e su alcune armi e loro parti. Il ricorrente deduceva: mancata e insufficiente motivazione del sequestro; assenza del fumus commissi delicti (in particolare per un'arma trovata solo successivamente e per armi prive di otturatore o semilavorati); giustificazione della mancata esibizione immediata dei registri (erano nella sede secondaria e vennero consegnati il giorno seguente); e che la qualificazione di "clandestine" delle armi è impropria per armi in corso di lavorazione o prive di otturatore.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto che: il Tribunale del riesame aveva adeguatamente ricostruito le condotte contestate (mancata esibizione dei registri al primo accesso, annotazioni irregolari, mancato rinvenimento iniziale di una carabina poi ritrovata, dubbi sulla regolarità di alcune carabine e cessione di un'arma); sussisteva il fumus commissi delicti per le fattispecie ascritte; il decreto di sequestro era sufficientemente motivato quanto alle esigenze probatorie e alla finalità di analisi dei beni sequestrati; la mancata esibizione anche di registri elettronici al momento del controllo e la irregolare tenuta degli stessi sono rilevanti; la mancanza dell'otturatore o la qualifica di "semilavorati" non ha automaticamente escluso la clandestinità secondo la giurisprudenza richiamata; la Corte ha altresì ribadito il principio relativo alla discussione orale in presenza della disciplina emergenziale (rinuncia unilaterale non produce mutamento del rito per le altre parti). Conseguentemente il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.

Norme richiamate

  • art. 35 r.d. n. 773 del 1931

    Obbligo di esibizione dei registri relativi al commercio e fabbricazione di armi; la mancata esibizione al momento del controllo, anche se i registri sono successivamente inviati o sono in formato elettronico, è rilevante e integra profili di illecito se la tenuta è irregolare.

  • art. 23 l. n. 110 del 1975

    Richiamato con riferimento alla qualificazione di armi clandestine: il Tribunale ha valorizzato la mancata comunicazione al Banco nazionale di prova e il fatto che la mancanza di uno dei requisiti previsti rende l'arma potenzialmente clandestina, secondo la giurisprudenza citata.

  • art. 20 l. n. 110 del 1975

    Riferito alla responsabilità connessa al possesso/registrazione delle armi: la Corte ha ritenuto ininfluente il rinvenimento postumo dell'arma al momento della perquisizione, atteso che al primo controllo non risultava rinvenuta pur essendo "presa in carico".

  • art. 11 l. n. 110 del 1975

    Rilevato in buona parte della giurisprudenza richiamata: è sufficiente la mancanza anche di un solo requisito richiesto dall'art. 11 per configurare la qualità di arma clandestina.

  • art. 23, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137

    Norma emergenziale richiamata per la disciplina della discussione orale: la rinuncia alla discussione orale da parte di una parte non muta automaticamente il rito in cartolare; le altre parti mantengono il diritto a concludere oralmente.

  • art. 606 cod. proc. pen. (comma 1, lett. e)

    Limita il sindacato di legittimità in cassazione sulle misure cautelari reali: impugnabili soltanto l'inesistenza o la mera apparenza della motivazione, non la sua manifestá illogicità.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Norma sulla condanna alle spese processuali: il ricorrente è stato condannato alle spese ex art. 616 a seguito del rigetto del ricorso.

  • Sez. U, n. 36072 del 19/04/2018 (Botticelli)

    Il decreto di sequestro probatorio - così come il decreto di convalida - anche qualora abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti

    Principio richiamato dalla Corte: il sequestro probatorio richiede una motivazione, anche sintetica, che specifichi le finalità probatorie per le quali si procede al vincolo delle cose.

  • Sez. 6, n. 22248 del 18/05/2021 (massima richiamata)

    In tema di disciplina emergenziale da Covid-19, la rinuncia alla richiesta di discussione orale, formulata ai sensi dell'art. 23, comma 4, d.l. 28 ottobre 2020, n. 137, non determina il mutamento del rito in quello cartolare, sicché la parte non rinunciante ha diritto di concludere oralmente in udienza.

    La Corte ha ribadito che la rinuncia unilaterale alla discussione orale non lede il diritto di difesa delle controparti che possono concludere oralmente.

  • Sez. 2, n. 5807 del 18/01/2017 (Zaharia) e Sez. U, n.33451 del 29/05/2014 (Repaci)

    Giurisprudenza richiamata sul limite del sindacato di cassazione: la corte di legittimità può censurare la motivazione delle misure reali solo per inesistenza o mera apparenza della motivazione; la deduzione di errata valutazione di argomenti difensivi è inammissibile se quegli argomenti sono stati comunque considerati o assorbiti nella motivazione.

Massime di principio

  • Il decreto di sequestro probatorio deve indicare, anche in modo conciso, la finalità probatoria perseguita e la relazione tra i beni sequestrati e le ipotesi di reato; senza tale indicazione il provvedimento può essere viziato.
  • La mancata esibizione dei registri al momento del controllo è rilevante: la produzione successiva non annulla automaticamente la rilevanza della violazione, specialmente se la tenuta dei registri risulta irregolare.
  • Per la qualificazione di un'arma come "clandestina" la giurisprudenza ammette che la mancanza anche di uno solo dei requisiti previsti dalla normativa sia sufficiente; la semplice assenza dell'otturatore o lo stato di semilavorato non esclude automaticamente profili di illecito senza valutazione complessiva.
  • Il giudizio di cassazione sulle misure cautelari reali è limitato: non può riformare il provvedimento per mera illogicità della motivazione, ma solo se questa è inesistente o appare solo formalmente.
  • In sede di riesame il giudice può legittimamente valorizzare elementi quali irregolarità formali dei registri, mancata consegna al primo controllo e incongruenze nelle annotazioni per valutare il fumus commissi delicti.
  • La rinuncia unilaterale alla discussione orale da parte del difensore non priva le altre parti del diritto a concludere oralmente; le questioni procedurali connesse alla disciplina emergenziale vanno interpretate in modo da non ledere il contraddittorio.

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