Cassazione Civile, Ordinanza n. 23709/2021 del 01/09/2021
Sintesi
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Favorevole al resistente (pubblica amministrazione)
La controversia
Un cittadino del Bangladesh aveva impugnato davanti alla Corte di cassazione la sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il rigetto della sua opposizione contro il diniego della Commissione territoriale alla domanda, proposta in via gradata, di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e della protezione umanitaria. In appello la Corte territoriale aveva rilevato che: la censura non investiva il diniego dello status di rifugiato; il racconto del richiedente, secondo cui era fuggito perché oppresso dai debiti e minacciato dai creditori, non integrava i presupposti della protezione sussidiaria ex art. 14, lett. b), d.lgs. n. 251/2007, trattandosi di violenze di soggetti privati e non risultando un rischio di persecuzione o di procedimento penale; non emergeva in Bangladesh una situazione di violenza generalizzata o di guerra civile per persone non impegnate politicamente; la protezione umanitaria non poteva essere riconosciuta solo perché il richiedente avrebbe potuto lavorare in Italia e pagare i debiti. Con tre motivi il ricorrente deduceva: violazione della Convenzione di Ginevra del 1951 e dell'art. 14 d.lgs. n. 251/2007, in relazione alla necessità di una forma gradata di protezione; omesso o errato esame della storia personale e della situazione del Bangladesh ex art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione della direttiva 2004/83/CE e dell'art. 3 d.lgs. n. 251/2007 in tema di onere probatorio. La Corte di cassazione ha però ritenuto il ricorso inammissibile per difetto di una sommaria esposizione dei fatti di causa, per genericità delle censure, per mancata specifica indicazione e localizzazione degli atti e documenti richiamati e, soprattutto, per mancata critica puntuale della ratio decidendi della sentenza impugnata.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha osservato che il ricorso non conteneva una sufficiente esposizione sommaria dei fatti di causa, non descriveva in modo puntuale la vicenda personale del richiedente né lo svolgimento dei precedenti gradi di giudizio, non indicava in modo specifico e intelligibile gli atti e documenti posti a fondamento delle censure, né la loro localizzazione processuale. Inoltre, le doglianze erano generiche e non aggredivano la ratio decidendi della sentenza della Corte d'appello, limitandosi a considerazioni generali non aderenti al caso concreto. Il ricorrente è stato condannato a rifondere al Ministero le spese del giudizio di legittimità, liquidate in euro 2.100,00 oltre spese prenotate a debito, ed è stato dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato se dovuto.
Norme richiamate
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
impone una sommaria ma puntuale esposizione dei fatti di causa; la sua violazione determina inammissibilità quando il ricorso non consente di comprendere vicenda, gradi di merito e censure proposte.
art. 366, primo comma, n. 4, c.p.c.
richiede motivi specifici e intelligibili; doglianze generiche o non calibrate sulla decisione impugnata non sono idonee.
art. 366, primo comma, n. 6, c.p.c.
impone l'indicazione specifica degli atti e documenti su cui il ricorso si fonda e della loro localizzazione processuale.
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
norma invocata come parametro per denunciare violazione di legge, ma senza una censura specifica e pertinente alla ratio decidendi.
art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.
norma invocata per omesso/errato esame di fatti decisivi, ma la censura è stata ritenuta generica e non puntuale.
Convenzione di Ginevra del 1951
richiamata quale parametro sostanziale per la protezione internazionale, ma senza che la censura fosse articolata in modo idoneo a scalfire la motivazione di merito.
art. 14 d.lgs. n. 251/2007
richiamato in relazione alla protezione sussidiaria; la Corte d'appello aveva escluso che i fatti narrati rientrassero nella fattispecie, e la Cassazione ha ritenuto il ricorso non idoneo a contestare tale ratio.
direttiva 2004/83/CE
invocata come parametro della disciplina della protezione internazionale e dell'onere probatorio, ma senza critica specifica della motivazione impugnata.
art. 3 d.lgs. n. 251/2007
richiamato sul tema dell'onere probatorio nella domanda di protezione internazionale.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
consente di dare atto della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato in caso di esito processuale sfavorevole al ricorrente.
art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115 del 2002
richiamato quale parametro per determinare l'importo dell'ulteriore contributo unificato dovuto, se dovuto.
Massime di principio
- Nel ricorso per cassazione è necessario fornire una sommaria esposizione dei fatti di causa che consenta di comprendere la vicenda sostanziale, lo sviluppo dei gradi di merito e le ragioni dell'impugnazione; la sua assenza comporta inammissibilità.
- Le censure devono essere specifiche, intelligibili e correlate alla concreta ratio decidendi della sentenza impugnata; doglianze generiche o meramente astratte non sono idonee a fondare il ricorso.
- Chi invoca in cassazione atti e documenti deve indicarne in modo preciso il contenuto e la localizzazione processuale, altrimenti il motivo è inammissibile.
- La denuncia di violazione di legge o di vizio motivazionale non è sufficiente se non si confronta puntualmente con gli argomenti decisivi posti a base della decisione di merito.
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