Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 357/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6

per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 638/2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202506344

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, ritenendo quindi non necessaria una valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare incidentale e non definisce l'appello né modifica la sentenza di primo grado. Le spese della fase interinale sono state compensate tra le parti per la sussistenza di giustificati motivi.

Consiglio di Stato, Sez. VIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. III, n. 638/2025, unitamente agli effetti della procedura di riscossione oggetto del giudizio

Esito

ESTINZIONE

La controversia

La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha proposto, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza. Nel corso della fase cautelare ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, rappresentando di avere presentato un'istanza di definizione in via transattiva ai sensi dell'art. 10-ter del d.l. n. 69/2023. Ha inoltre dedotto che, nelle more della formulazione della proposta transattiva, la procedura di riscossione risultava provvisoriamente sospesa ex lege, con conseguente sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione cautelare.

Norme richiamate

  • art. 98 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della disciplina della tutela cautelare in appello.

  • art. 10-ter d.l. n. 69/2023

    Istanza di definizione in via transattiva

    La presentazione dell'istanza transattiva determina, secondo quanto rappresentato dalla parte e preso atto dal giudice, la sospensione provvisoria ex lege della procedura di riscossione nelle more della formulazione della proposta transattiva.

Massime di principio

  • La rinuncia espressa alla domanda cautelare, quando il giudice ne prende formalmente atto, preclude la decisione sulla sospensione richiesta e definisce la relativa fase incidentale senza necessità di esaminare fumus boni iuris e periculum in mora.
  • La sospensione provvisoria ex lege della procedura di riscossione, conseguente alla presentazione di un'istanza transattiva prevista dalla legge, può determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione della domanda cautelare proposta contro gli effetti della riscossione.
  • La presa d'atto della rinuncia alla domanda cautelare non comporta, di per sé, la definizione dell'appello principale né incide sulla sentenza impugnata.

Come è indicizzato

MaterieTutela cautelareRevoca e recupero dei contributi
RamiProcesso amministrativoContributi e finanziamenti pubblici
IstitutiTutela cautelareSopravvenuta carenza di interesse

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.