Ordinanza n. 357/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 6
per la riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia sezione staccata di Lecce (Sezione Terza) n. 638/2025, resa tra le parti;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Consiglio di Stato ha preso atto della rinuncia alla domanda cautelare, ritenendo quindi non necessaria una valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora. La decisione riguarda esclusivamente la fase cautelare incidentale e non definisce l'appello né modifica la sentenza di primo grado. Le spese della fase interinale sono state compensate tra le parti per la sussistenza di giustificati motivi.
Atto impugnato: Sentenza del TAR Puglia, sezione staccata di Lecce, Sez. III, n. 638/2025, unitamente agli effetti della procedura di riscossione oggetto del giudizio
Esito
La controversia
La società appellante ha impugnato la sentenza del TAR Puglia che aveva respinto il ricorso di primo grado e ha proposto, in via incidentale, domanda di sospensione dell'efficacia della sentenza. Nel corso della fase cautelare ha dichiarato di rinunciare alla domanda cautelare, rappresentando di avere presentato un'istanza di definizione in via transattiva ai sensi dell'art. 10-ter del d.l. n. 69/2023. Ha inoltre dedotto che, nelle more della formulazione della proposta transattiva, la procedura di riscossione risultava provvisoriamente sospesa ex lege, con conseguente sopravvenuta mancanza di interesse alla decisione cautelare.
Norme richiamate
art. 98 c.p.a.
Richiamato quale fondamento della disciplina della tutela cautelare in appello.
art. 10-ter d.l. n. 69/2023
Istanza di definizione in via transattiva
La presentazione dell'istanza transattiva determina, secondo quanto rappresentato dalla parte e preso atto dal giudice, la sospensione provvisoria ex lege della procedura di riscossione nelle more della formulazione della proposta transattiva.
Massime di principio
- La rinuncia espressa alla domanda cautelare, quando il giudice ne prende formalmente atto, preclude la decisione sulla sospensione richiesta e definisce la relativa fase incidentale senza necessità di esaminare fumus boni iuris e periculum in mora.
- La sospensione provvisoria ex lege della procedura di riscossione, conseguente alla presentazione di un'istanza transattiva prevista dalla legge, può determinare il venir meno dell'interesse concreto e attuale alla decisione della domanda cautelare proposta contro gli effetti della riscossione.
- La presa d'atto della rinuncia alla domanda cautelare non comporta, di per sé, la definizione dell'appello principale né incide sulla sentenza impugnata.
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