Cassazione Penale, Sentenza n. 34655/2025 del 23/10/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Richiesta di concessione della liberazione condizionale ai sensi degli artt. 176 cod. pen. e 16-nonies, comma 4, d.l. n. 8/1991: il ricorrente, sottoposto a programma di protezione e condannato a anni 19, mesi 2 e giorni 1 per reati connessi al narcotraffico (d.p.r. 309/1990) e art. 497-bis c.p., ha dedotto la completa rescissione dei legami con la criminalità organizzata, un comportamento carcerario regolare, un lungo periodo di collaborazione con la giustizia (oltre 10 anni) e l'esecuzione di misure detentive attenuate (permessi premio, detenzione domiciliare dal 16/10/2020). Il Tribunale di Sorveglianza ha rigettato l'istanza ritenendo che non fosse dimostrato il "sicuro ravvedimento": ha dato rilievo alla gravità dei reati, alla lontananza del fine pena, e all'assenza di iniziative riparatorie o attività volontarie come elementi ostativi.
La decisione
La Corte ha ritenuto il ricorso fondato e ha disposto l'annullamento con rinvio del provvedimento impugnato. Motivo: il Tribunale di Sorveglianza non ha adeguatamente applicato e motivato alla luce dell'art. 16-nonies d.l. n. 8/1991 (disciplina speciale per collaboratori di giustizia), non si è confrontato concretamente con il parere favorevole del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo e con le informative della Polizia di Stato, e ha attribuito eccessivo peso alla sola gravità dei reati e alla mancanza di atti risarcitori, omettendo di considerare gli altri indici sintomatici del ravvedimento (durata della collaborazione, rapporti familiari e con il personale giudiziario, svolgimento di attività lavorative, progresso trattamentale). Per queste ragioni la decisione di rigetto è stata annullata e la causa rinviata per nuovo esame conforme ai principi enunciati.
Norme richiamate
art. 176 cod. pen.
Disciplina ordinaria della liberazione condizionale: presupposto del "sicuro ravvedimento" e, al quarto comma, l'adempimento delle obbligazioni civili quali elementi valutabili ai fini del giudizio prognostico; la norma non è applicabile senza considerare le deroghe previste per i collaboratori di giustizia dall'art. 16-nonies.
art. 16-nonies d.l. n. 8/1991 (conv. l. 82/1991)
Disciplina speciale per i collaboratori di giustizia: consente una più agevole concessione della liberazione condizionale, prevedendo che il Tribunale, se ritiene sussistenti i presupposti, possa adottare il provvedimento anche in deroga alle disposizioni ordinarie (compresi i limiti di pena e l'adempimento delle obbligazioni civili), fermo restando che deve comunque sussistere il ravvedimento e l'assenza di collegamenti attuali con organizzazioni criminali; la valutazione richiede la considerazione di specifici indici quali l'ampiezza temporale della collaborazione, rapporti familiari e con il personale giudiziario, attività lavorative o di studio, eventuali successive collaborazioni.
art. 27 Cost.
Principio costituzionale del carattere rieducativo della pena: la liberazione condizionale è strumento coerente con la finalità rieducativa, purché sia accertato il compiuto ravvedimento.
d.p.r. 309/1990 (artt. 73, 74 e correlati)
Normativa sostanziale in materia di stupefacenti: indicata per descrivere la gravità dei reati commessi dal condannato, rilevante ai fini della valutazione della pericolosità, ma non idonea di per sé a precludere la concessione del beneficio se sussistono elementi certi di ravvedimento e collaborazione.
art. 497-bis c.p.
Norma penale richiamata nell'imputazione; la gravità del reato è uno dei fattori valutabili nel giudizio sul ravvedimento ma non può essere l'unico criterio decisivo, in particolare nei casi disciplinati dall'art. 16-nonies.
Massime di principio
- Se il richiedente è un collaboratore di giustizia sottoposto a programma di protezione, il giudice deve applicare e motivare anche alla luce dell'art. 16-nonies: la collaborazione e i suoi indici (durata, importanza, eventuali successive collaborazioni) devono essere considerati come elementi rilevanti nel giudizio sul ravvedimento.
- Il Tribunale non può limitarsi a un richiamo generico alla gravità dei reati: deve valutare complessivamente il percorso trattamentale, l'effettiva emenda e la concreta diminuzione della pericolosità sociale.
- L'assenza di iniziative risarcitorie non può avere valore automatico preclusivo, specie per collaboratori; il giudice deve esaminare altri indicatori (lavoro, studi, rapporti familiari, rapporto con il personale giudiziario) prima di negare la liberazione condizionale.
- Il parere del Procuratore Nazionale Antimafia e Antiterrorismo (o delle autorità competenti) non è vincolante ma deve essere considerato e contestato motivatamente se non condiviso; l'omissione di confronto con quel parere può rendere la motivazione incompleta e viziata.
- L'adempimento delle obbligazioni civili è elemento valutabile ai fini della serietà della revisione critica, ma, per i collaboratori disciplinati dall'art. 16-nonies, può non costituire ostacolo definitivo se sussistono altri indici certi di ravvedimento.
- In caso di motivazione carente o di mancata considerazione di elementi specifici relativi alla collaborazione, è corretto l'annullamento con rinvio per consentire al giudice di merito un nuovo esame conforme ai criteri indicati dalla giurisprudenza di legittimità.
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