Cassazione Penale, Sentenza n. 3069/2023 del 24/01/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna il rigetto della richiesta di affidamento in prova al servizio sociale e la conseguente disposizione di detenzione domiciliare. Denuncia violazione di legge e vizio di motivazione perché il Tribunale non avrebbe valutato la presunta archiviazione delle pendenze per falso, avrebbe omesso di considerare adeguatamente gli elementi relativi all'attività lavorativa dichiarata (orari e luoghi di svolgimento) e avrebbe errato nel valutare la disponibilità ad azioni riparatorie verso la persona offesa, valutazione resa difficile dal fatto che la vittima sarebbe detenuta.
La decisione
Il ricorso è stato rigettato. La Corte ha ritenuto legittima la motivazione del Tribunale di sorveglianza, che aveva fatto riferimento a una segnalazione di polizia del 2017 e a un controllo in compagnia di un pregiudicato, aveva escluso l'esistenza di una stabile attività lavorativa per mancanza di riscontri sul reddito e per vaghezza delle indicazioni fornite, e aveva valutato negativamente la mancata disponibilità concreta ad azioni riparatorie. Conseguentemente il provvedimento impugnato è stato confermato e il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese del procedimento ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
Cass. Sez. 1, Incarbone
Sez. 1, n. 31420 del 05/05/2015, Rv. 264602
Per concedere l'affidamento in prova è necessario valutare non solo la natura dei reati, ma soprattutto la condotta successiva del condannato; servono elementi positivi attuali che consentano una prognosi favorevole e la prevenzione della recidiva.
Cass. Sez. 1, Fusillo
Sez. 1, n. 1023 del 30/10/2018 - dep. 2019, Rv. 274869
Lo svolgimento di un'attività lavorativa è uno degli elementi utili al giudizio prognostico sul reinserimento sociale, ma non è una condizione indispensabile per accedere alla misura, salvo che l'assenza di lavoro derivi da età o salute.
Cass. Sez. 1, Miele
Sez. 1, n. 39266 del 15/06/2017, Rv. 271226
Il tribunale può legittimamente considerare in senso negativo l'ingiustificata indisponibilità del condannato a risarcire la vittima nel valutare il diniego dell'affidamento in prova, anche se il risarcimento non è condizione formale per la concessione del beneficio.
Codice di procedura penale
Prevede la condanna alle spese del procedimento in caso di rigetto del ricorso in Cassazione.
Massime di principio
- La valutazione per l'affidamento in prova si basa soprattutto sulla condotta attuale del condannato: segnalazioni di polizia o comportamenti successivi al reato possono legittimamente influenzare in senso negativo la prognosi.
- L'esistenza di un'attività lavorativa stabile è un elemento rilevante ma non decisivo: deve essere dimostrata con riscontri concreti (prova di reddito, organizzazione dell'attività); dichiarazioni vaghe o non verificabili non sono sufficienti.
- La disponibilità concreta a misure riparatorie verso la vittima è considerata indicativa della propensione al reinserimento; la mancata attivazione o la non disponibilità possono giustificare un diniego.
- Spetta al ricorrente fornire documentazione probatoria decisiva (es. decreto di archiviazione, consistenti riscontri reddituali); l'omessa produzione o l'incoerenza delle dichiarazioni indebolisce il ricorso.
- Il tribunale può effettuare verifiche anagrafiche e di contatto con la persona offesa; eventuali errori formali contestati dal ricorrente devono essere dimostrati essere tali per modificare la valutazione complessiva.
- In caso di rigetto del ricorso, è prevista la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali (art. 616 c.p.p.).
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