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Cassazione Civile, Ordinanza n. 16161/2024 del 11/06/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (agente della riscossione)

La controversia

La controversia nasce da un'opposizione, proposta dal contribuente ai sensi degli artt. 615 e 617 c.p.c., avverso un ordine di pagamento diretto ex art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973 riferito a una pluralità di partite: cartelle per tributi (IRAP, IRPEF, addizionali e IVA), nonché voci relative a violazioni del codice della strada e a omissioni contributive. Il Tribunale adito in via esecutiva aveva declinato la giurisdizione; la causa era stata riassunta davanti alla Commissione tributaria provinciale, che aveva annullato l'atto ritenendo nulle le notifiche delle cartelle perché eseguite da operatore postale privato. La CTR aveva confermato. In Cassazione l'agente della riscossione ha proposto tre motivi: (1) nullità della sentenza per omessa pronuncia sul difetto parziale di giurisdizione in relazione alle cartelle per violazioni del codice della strada e omissioni contributive; (2) deduzione del difetto parziale di giurisdizione, assumendo che tali controversie spettassero al giudice ordinario e non al giudice tributario; (3) violazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/1973 e dell'art. 4 d.lgs. n. 261/1999, perché la CTR aveva considerato nulle le notifiche delle cartelle in quanto effettuate da gestore postale privato, nonostante si trattasse di atti amministrativi/tributari notificati nel periodo di liberalizzazione del servizio postale.

La decisione

La Corte ha rigettato il primo motivo, ha accolto il secondo motivo dichiarando il difetto di giurisdizione del giudice tributario sulle controversie relative alle cartelle per violazioni del codice della strada e sull'avviso di addebito per omissioni contributive, affermando che la giurisdizione spetta, rispettivamente, al giudice ordinario (giudice di pace o tribunale a seconda dei casi) e al giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro; ha inoltre accolto il terzo motivo limitatamente alle cartelle aventi natura tributaria, ritenendo valida la notifica eseguita da operatore postale privato per atti amministrativi/tributari nel periodo considerato. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado in diversa composizione per la parte residua, con statuizione sulle spese demandata al giudice di rinvio. Per i capi relativi a codice della strada e contributi è stata disposta la riassunzione davanti ai giudici ordinari competenti entro il termine di cui all'art. 367, comma 2, c.p.c.

Norme richiamate

  • artt. 615 e 617 c.p.c.

    richiamati come base dell'opposizione del contribuente avverso l'ordine di pagamento diretto e gli atti della riscossione

  • art. 72-bis d.P.R. n. 602/1973

    norma che disciplina l'ordine di pagamento diretto emesso dall'agente della riscossione

  • art. 112 c.p.c.

    invocato per denunciare omessa pronuncia; la Corte esclude il vizio perché la CTR aveva implicitamente deciso sulla questione di giurisdizione

  • art. 7 d.lgs. n. 150/2011

    indicato come criterio di riparto della giurisdizione per le opposizioni relative a violazioni del codice della strada

  • art. 6 d.lgs. n. 150/2011

    richiamato per la competenza del tribunale ordinario in alcune ipotesi di opposizione recuperatoria sulle violazioni del codice della strada

  • art. 24 d.lgs. n. 46/1999

    indicato quale fondamento della giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro per le opposizioni relative a omissioni contributive

  • artt. 616 e 618 c.p.c.

    l'ordinanza resa dal giudice dell'esecuzione ex tali norme è qualificata come atto ordinatorio, privo di natura decisoria e non idoneo a stabilizzare giurisdizione o competenza

  • art. 374, primo comma, seconda parte, c.p.c.

    richiamato per la possibilità di pronunciare sulla giurisdizione in presenza di orientamento consolidato delle Sezioni Unite

  • art. 26 d.P.R. n. 602/1973

    invocato per sostenere la validità della notificazione delle cartelle di pagamento

  • art. 4 d.lgs. n. 261/1999

    interpretato nel senso che, per le notifiche di atti amministrativi e tributari nel periodo di liberalizzazione, è valida la notifica tramite operatore postale privato munito di licenza individuale

  • art. 5, comma 1, d.lgs. n. 261/1999

    richiamato quale titolo abilitativo minore idoneo per le notifiche di atti amministrativi e tributari nel periodo considerato

  • legge 18 giugno 2009, n. 69, art. 59

    richiamata in tema di translatio iudicii e di cassazione senza rinvio solo quando difetta la giurisdizione di qualunque giudice

  • d.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, art. 11

    richiamato in tema di translatio iudicii e di mantenimento degli effetti processuali nel passaggio tra giudici muniti di diversa giurisdizione

  • art. 367, comma 2, c.p.c.

    indicato per il termine di riassunzione davanti ai giudici ordinari competenti dopo la declaratoria di difetto di giurisdizione

Massime di principio

  • L'omessa pronuncia sul difetto di giurisdizione non sussiste quando il giudice di merito, decidendo la controversia nel merito, abbia implicitamente escluso la questione pregiudiziale di giurisdizione.
  • Le controversie aventi a oggetto sanzioni per violazioni del codice della strada, anche se veicolate in via recuperatoria tramite opposizione alla cartella, appartengono alla giurisdizione del giudice ordinario, secondo il riparto previsto dalla disciplina speciale.
  • Le opposizioni recuperatorie relative a crediti contributivi iscritti a ruolo o portati da avvisi di addebito rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario in funzione di giudice del lavoro.
  • Il provvedimento emesso dal giudice dell'esecuzione ai sensi degli artt. 616 e 618 c.p.c. nella fase sommaria dell'opposizione non ha natura decisoria e non può stabilizzare in via definitiva né la competenza né la giurisdizione.
  • Per le cartelle di pagamento e gli altri atti amministrativi/tributari notificati nel periodo di liberalizzazione postale, la notificazione effettuata da operatore postale privato munito di idoneo titolo abilitativo è valida.
  • La cassazione senza rinvio per difetto di giurisdizione è possibile solo quando la domanda non appartiene alla giurisdizione di alcun giudice; se esiste un giudice munito di giurisdizione, occorre disporre la translatio iudicii e il rinvio al giudice competente.

Come è indicizzato

MaterieCompetenzaGiurisdizioneContenzioso tributarioOpposizioni esecutiveTitolo esecutivo
RamiProcesso civileTributiEsecuzioni
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaLitisconsorzio necessario

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