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Sentenza

Sentenza del 31/01/2017 n. 450 - Comm. Trib. Reg. Emilia Romagna

IRAP - venditore ambulante - pelletterie ed affini - collaboratore familiare - autonoma organizzazione - art. 2, d.lgs. n. 446/97 - è tale - tributo - è dovuto.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente sosteneva che la propria attività di commercio ambulante fosse priva di autonoma organizzazione e, pertanto, non soggetta all'IRAP ai sensi dell'art. 2 del d.lgs. n. 446/1997. La controversia riguardava, in particolare, la rilevanza dell'impiego di beni strumentali e dell'utilizzo non occasionale di un collaboratore familiare retribuito.

La decisione

La pretesa impositiva è stata ritenuta legittima. L'attività di venditore ambulante non è automaticamente esclusa dall'IRAP quando il contribuente è responsabile dell'organizzazione dell'attività. Nel caso esaminato, l'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile e l'utilizzazione non occasionale di un collaboratore familiare retribuito hanno dimostrato l'esistenza di un'autonoma organizzazione idonea a giustificare l'applicazione del tributo.

Norme richiamate

  • Art. 2 del d.lgs. n. 446/1997

    L'imposta regionale sulle attività produttive ha come presupposto l'esercizio abituale di un'attività autonomamente organizzata diretta alla produzione o allo scambio di beni ovvero alla prestazione di servizi.

    L'IRAP è dovuta quando l'attività è esercitata con un'autonoma organizzazione. Per il venditore ambulante, tale requisito può risultare dall'impiego di beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile o dall'utilizzo non occasionale di personale, anche se si tratta di un collaboratore familiare.

  • Corte costituzionale, sentenza n. 156/2001

    Ha individuato nell'autonoma organizzazione il presupposto dell'IRAP, distinguendo le attività svolte senza una struttura organizzativa autonoma da quelle che si avvalgono di mezzi e lavoro ulteriori rispetto all'apporto personale del titolare.

  • Corte di cassazione, sentenza n. 9/2007

    Ha riconosciuto rilievo, ai fini dell'IRAP, alla presenza di un'organizzazione autonoma eccedente il minimo necessario per l'esercizio personale dell'attività.

  • Corte di cassazione, sentenza n. 17533/2009

    Ha confermato che l'utilizzo non occasionale di lavoro altrui può integrare il requisito dell'autonoma organizzazione, anche quando la collaborazione provenga da un familiare.

  • Corte di cassazione, sentenza n. 1537/2014

    Ha ribadito che l'attività commerciale o professionale è soggetta all'IRAP quando il contribuente dispone di una struttura organizzativa propria, valutata concretamente in base ai beni strumentali e al lavoro impiegato.

Massime di principio

  • L'attività di venditore ambulante non è automaticamente esente da IRAP: occorre verificare in concreto se esista un'autonoma organizzazione.
  • Il contribuente è normalmente soggetto all'IRAP quando è il responsabile della struttura organizzativa e non opera all'interno di un'organizzazione riferibile ad altri.
  • Beni strumentali eccedenti il minimo indispensabile, valutato secondo la normalità del settore, possono dimostrare l'esistenza di un'autonoma organizzazione.
  • L'impiego non occasionale di un collaboratore, anche familiare e anche se retribuito, può essere sufficiente a integrare il presupposto dell'IRAP.
  • La valutazione deve essere concreta e complessiva: non è decisiva la qualifica formale dell'attività, ma il livello effettivo di mezzi e lavoro altrui utilizzati.

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