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Ordinanza

Ordinanza n. 3933/2026 - Napoli, Sezione 8

per l'ottemperanza a giudicato per l'esecuzione di sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale della Campania depositata in data 25/10/2024 n. 5667

Giustizia amministrativa202504722

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIIOrdinanzaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata esecuzione integrale di una sentenza del TAR, limitatamente al pagamento di 500 euro per spese processuali e alla restituzione di 300 euro di contributo unificato con interessi legali

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

Il ricorrente ha promosso un giudizio di ottemperanza sostenendo che il Ministero della Giustizia non avesse eseguito integralmente la sentenza del TAR Campania depositata il 25 ottobre 2024, n. 5667, non pagando le spese processuali liquidate in 500 euro e non restituendo il contributo unificato di 300 euro, oltre agli interessi legali. Il TAR ha rilevato che nella sentenza da eseguire era stato nominato un commissario ad acta in sostituzione dell'amministrazione, sicché le doglianze sull'omessa esecuzione dovevano essere riferite all'attività o all'inerzia del commissario. Il ricorso è stato quindi interpretato, in applicazione del principio di conservazione degli strumenti processuali, come reclamo avverso la mancata esecuzione da parte del commissario ad acta.

La decisione

Il TAR ha disposto la sospensione del giudizio, senza pronunciarsi sui profili di rito, sul merito della mancata esecuzione e sulle spese. Ha ritenuto che la previsione dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001, introdotta dall'art. 1, comma 817, della l. n. 207/2024, riferendosi ai giudizi di ottemperanza, comprenda anche le fasi incidentali relative all'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato. La disposizione determina una sospensione automatica dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti considerati dalla norma, decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della legge, ossia dal 1° gennaio 2025, e per il successivo biennio. Il presente giudizio è stato pertanto sospeso ai sensi dell'art. 79, comma 1, c.p.a. e dell'art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001.

Norme richiamate

  • art. 112 c.p.a.

    «l'ipotesi di un'ulteriore decisione sull'ottemperanza possa scaturire [...] nei casi in cui l'amministrazione non abbia dato attuazione alla sentenza»

    L'ottemperanza è esperibile contro il comportamento omissivo o elusivo imputabile all'amministrazione quale soggetto primariamente responsabile dell'esecuzione del giudicato.

  • art. 21 c.p.a.

    La nomina di un commissario ad acta sostituisce l'amministrazione nell'attività di esecuzione del giudicato.

  • art. 114, commi 1 e 6, c.p.a.

    «le stesse parti possono agire dinanzi al giudice dell'ottemperanza con reclamo nel termine di sessanta giorni»

    Le questioni relative all'attività o all'omissione del commissario ad acta sono trattate dal giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna al giudizio.

  • art. 114, comma 5, c.p.a.

    «prevede una particolare azione avverso gli atti» del commissario ad acta

    Gli atti del commissario ad acta sono sottoposti a controllo mediante reclamo delle parti davanti al giudice dell'ottemperanza o mediante rito ordinario per i terzi estranei al giudicato.

  • art. 1, comma 817, l. n. 207/2024

    Ha aggiunto il comma 12-bis all'art. 5-sexies della l. n. 89/2001.

  • art. 5-sexies, comma 12-bis, l. n. 89/2001

    «Decorsi venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, per i successivi due anni [...] i giudizi di ottemperanza in corso sono sospesi»

    Introduce una causa automatica di sospensione dei giudizi di ottemperanza relativi ai crediti cui la disposizione si riferisce, inclusi i giudizi e le fasi incidentali concernenti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione.

  • art. 79, comma 1, c.p.a.

    Costituisce, unitamente alla disciplina speciale, la base processuale della sospensione del giudizio.

Massime di principio

  • Quando il giudicato è affidato all'esecuzione di un commissario ad acta nominato in sostituzione dell'amministrazione, le doglianze relative all'inerzia o all'inesatta esecuzione non possono essere imputate all'amministrazione e devono essere proposte davanti al giudice dell'ottemperanza mediante reclamo, quale fase interna del medesimo giudizio.
  • In applicazione del principio di conservazione dei mezzi processuali, un ricorso formalmente proposto come giudizio di ottemperanza può essere riqualificato dal giudice come reclamo contro l'attività o l'omissione del commissario ad acta, ove la sostanza della domanda riguardi l'esecuzione da parte del commissario.
  • La sospensione automatica prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001 per i giudizi di ottemperanza relativi ai crediti considerati dalla disposizione comprende anche le fasi incidentali riguardanti l'omessa, incompleta o non corretta esecuzione del giudicato.
  • La sospensione prevista dall'art. 5-sexies, comma 12-bis, della l. n. 89/2001 opera decorsi venti giorni dall'entrata in vigore della disposizione e si protrae per il successivo biennio, incidendo anche sui giudizi di ottemperanza già pendenti.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanza
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad actaSopravvenuta carenza di interesse

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