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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 31212/2023 del 19/07/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso l'ordinanza che aveva confermato la custodia cautelare per reati di droga (art. 74 D.P.R. 309/1990 e reati connessi). Due motivi: 1) Violazione di legge e vizio di motivazione rispetto alla configurazione dell'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti (art. 74 D.P.R. 309/1990 e art. 192 c.p.p.): il ricorrente contestava l'assenza di elementi idonei a dimostrare l'appartenenza stabile all'associazione (preminenza di altri partecipi, assenza di apicalità, episodicità delle condotte, scarsa connessione temporale e materiale fra i fatti). 2) Violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alle esigenze cautelari (art. 274 c.p.p.): si contestava la mancata verifica di un concreto e attuale pericolo di inquinamento probatorio o di fuga, la possibilità di misure meno afflittive e il rilevante distacco temporale rispetto ai fatti contestati.

La decisione

La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto manifestamente infondati entrambi i motivi. Sul piano sostanziale, ha confermato che il Tribunale del riesame aveva fornito adeguata e motivata ricostruzione degli elementi indiziari idonei a dimostrare l'esistenza di un'associazione di tipo stabile e l'apicalità del Bellocco (intercettazioni, ripetitività delle condotte, impiego di risorse umane e materiali, canali esteri, ruoli e divisione dei compiti). Quanto alle esigenze cautelari, ha rilevato che la doppia presunzione relativa prevista per i delitti associativi non era stata vinta dal ricorrente: ruolo apicale, contatti nazionali ed esteri, uso di telefoni criptati e vicinanza a gruppi criminali sono stati ritenuti elementi indicativi del concreto pericolo di reiterazione. Conseguentemente il ricorso è stato accolto come inammissibile e il ricorrente condannato alle spese e al pagamento di Euro 3.000 alla Cassa delle ammende.

Norme richiamate

  • art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990

    art. 74 D.P.R. n. 309 del 1990

    La Corte richiama i criteri per la configurabilità dell'associazione finalizzata al narcotraffico: gruppo di almeno tre persone con patto associativo (anche informale), disponibilità stabile di risorse umane e materiali, apporto individuale apprezzabile e non episodico. È sufficiente anche una organizzazione minima e la prova può derivare da intercettazioni, ripetitività e continuità delle condotte.

  • art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990

    art. 73 D.P.R. n. 309 del 1990

    Norma che punisce detenzione e spaccio di stupefacenti; utilizzata come reato-fine per il quale l'associazione è stata ritenuta operativa.

  • art. 110 c.p.

    Concorso di persone nel reato: richiamato per i reati connessi e per distinguere il concorso semplice dall'associazione quando ricorrono gli elementi di stabilità e programmazione.

  • art. 192 c.p.p.

    Richiamato nella censura sul vizio di motivazione (moti- vacione del provvedimento), ma la Corte ritiene la motivazione del giudice del riesame adeguata e coerente.

  • art. 274 c.p.p.

    Norma sulle esigenze cautelari (pericolo di reiterazione). La Corte ha ritenuto che, nei delitti associativi, sussista una presunzione relativa di esigenze cautelari che può essere superata solo con elementi specifici; nel caso non sono stati ritenuti apportati elementi idonei a superarla.

  • art. 275 c.p.p. e sentenza Corte Cost. n. 231/2011

    Corte Costituzionale n. 231 del 22 luglio 2011

    La Corte Costituzionale ha limitato la presunzione automatica dell'adeguatezza della custodia cautelare per i delitti di cui all'art. 74, imponendo al giudice una motivazione più analitica se l'indagato produce elementi per dimostrare che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive. Tuttavia, qui il giudice del riesame ha valutato che tali elementi non erano stati efficacemente dedotti.

Massime di principio

  • Per configurare l'associazione ex art. 74 DPR 309/1990 servono: (a) un gruppo di almeno tre persone con un vincolo associativo, (b) disponibilità stabile di risorse umane/materiali, (c) apporto individuale non episodico. Anche una struttura minima può essere sufficiente se emerge continuità e coordinamento.
  • La prova può essere costruita con intercettazioni, ripetitività e continuità temporale delle cessioni, divisione di ruoli e uso di risorse comuni (es. telefoni criptati); non è necessario provare tutti gli episodi singolarmente quando emergono connessioni logiche e cronologiche tra di essi.
  • Nei delitti associativi opera una doppia presunzione relativa riguardo alle esigenze cautelari: chi contesta la custodia deve portare elementi specifici e concreti per dimostrare che le esigenze cautelari possono essere soddisfatte con misure meno afflittive.
  • In sede di legittimità (Corte di Cassazione) non è consentito un sindacato di merito che chieda una rinnovata valutazione integrale delle prove o una diversa lettura dei fatti già esaminati dal giudice di merito; le censure devono riguardare vizi di diritto o motivazione illogica/contraddittoria.
  • Per opporre efficacemente misure meno afflittive è utile documentare: assenza di pericolo di fuga o di inquinamento probatorio (contatti effettivi con l'estero, possibilità di reiterazione), condizioni personali concrete, tempo trascorso dall'ultimo fatto e proposte concrete di garanzie alternative (sequestro, obblighi di firma, domiciliari).

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