Cassazione Penale, Ordinanza n. 30296/2026 del 10/08/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza del Tribunale che lo aveva condannato all'ammenda di euro 666,00 per la violazione dell'art. 30 d.lgs. 394/1991, contestata per avere, quale comandante di una motobarca da pesca, navigato senza autorizzazione al timone nella zona antistante l'isola di Lampedusa, area in cui è vietata la navigazione a motore. Con il primo motivo deduceva vizio di motivazione e violazione di legge in ordine all'affermazione di responsabilità. Con il secondo motivo deduceva vizio di motivazione quanto al diniego della sospensione condizionale della pena. La Corte ha però rilevato d'ufficio l'inammissibilità del ricorso perché l'atto era stato redatto e sottoscritto da un difensore non abilitato al patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.
La decisione
La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione ai sensi degli artt. 613 e 616 c.p.p. perché sottoscritto da un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti davanti alle giurisdizioni superiori. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende, escludendo la possibilità di evitare tale sanzione per difetto di assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
Norme richiamate
art. 30 d.lgs. 394/1991
Norma incriminatrice posta a base della condanna di merito per navigazione non autorizzata in zona vietata.
art. 610, comma 5-bis, c.p.p.
La Corte indica che il ricorso deve essere trattato secondo tale disposizione procedurale.
art. 613 c.p.p.
La sottoscrizione dei motivi di ricorso da parte di difensore non iscritto all'albo speciale comporta inammissibilità del ricorso per cassazione.
art. 616 c.p.p.
In caso di inammissibilità del ricorso segue la condanna alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria, salvo assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
art. 610 c.p.p.
Richiamato nel contesto della trattazione del ricorso in cassazione.
art. 3 Cost.
Non citato direttamente; non presente.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000
Richiamata per affermare il criterio dell'assenza di colpa quale limite all'applicazione della sanzione pecuniaria ex art. 616 c.p.p.
Massime di principio
- Nel giudizio di cassazione la sottoscrizione del ricorso o dei motivi da parte di un difensore non iscritto nell'albo speciale dei patrocinanti innanzi alle giurisdizioni superiori determina l'inammissibilità dell'impugnazione, per difetto di un requisito formale essenziale e inderogabile.
- L'inammissibilità del ricorso per cassazione comporta, di regola, la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, salvo che sia ravvisabile assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità.
- I motivi di merito dedotti contro la sentenza impugnata restano assorbiti quando il ricorso è dichiarato inammissibile per ragioni formali inerenti alla legittimazione tecnica del difensore.
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