Regolamento (UE) 2019/1329
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1329 della Commissione, del 6 agosto 2019, recante annullamento delle fatture emesse da Zhejiang Sunflower Light Energy Science& Technology Ltd in violazione dell'impegno abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento constata che Zhejiang Sunflower ha violato l’impegno sui prezzi accettato nell’ambito delle misure antidumping e compensative sui moduli fotovoltaici cinesi. Per tale ragione dichiara nulle le fatture elencate in allegato e rende esigibili i dazi antidumping e compensativi dovuti all’atto dell’accettazione delle dichiarazioni di immissione in libera pratica. Prevede inoltre che, se emergono indizi di prezzo fatturato non corrispondente al prezzo effettivamente pagato, le autorità doganali possano chiedere alla Commissione copia dell’impegno e informazioni pertinenti per verificare il PMI applicabile. Il regolamento è direttamente applicabile negli Stati membri dal giorno successivo alla pubblicazione.
Annullamento delle fatture corrispondenti all’impegno emesse da Zhejiang Sunflower Light Energy Science& Technology Ltd in violazione dell’impegno sui prezzi relativo ai moduli fotovoltaici cinesi, con conseguente riscossione dei dazi antidumping e compensativi dovuti.
Ambito di applicazione
Si applica alle importazioni nell’Unione di moduli fotovoltaici in silicio cristallino e delle loro componenti essenziali (celle) originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese, limitatamente alle fatture corrispondenti all’impegno emesse da Zhejiang Sunflower Light Energy Science& Technology Ltd e indicate nell’allegato. Riguarda le operazioni di immissione in libera pratica effettuate quando l’impegno era ancora in vigore e incide sulle autorità doganali degli Stati membri, chiamate a riscuotere i dazi dovuti; il regolamento contiene anche una disciplina di cooperazione informativa per i procedimenti nazionali. Non introduce un nuovo regime generale, ma opera nell’alveo delle misure antidumping e antisovvenzioni già esistenti sui medesimi prodotti e nel contesto dell’impegno poi abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570.
Annullamento delle fatture emesse da Zhejiang Sunflower Light Energy Science& Technology Ltd in violazione dell’impegno abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570
Il regolamento interviene nel quadro delle misure antidumping e antisovvenzioni sui moduli fotovoltaici in silicio cristallino e sulle relative celle originari o provenienti dalla Repubblica popolare cinese. La Commissione, richiamando il proprio potere di controllo degli impegni di prezzo, accerta che Zhejiang Sunflower ha violato l’impegno mentre era ancora in vigore e, per tale motivo, annulla le fatture corrispondenti elencate in allegato, rendendo esigibili i dazi antidumping e compensativi dovuti.
Contesto normativo e antecedenti
Il provvedimento si inserisce nella successione di atti che hanno istituito, modificato e poi abrogato l’impegno di prezzo relativo ai moduli fotovoltaici cinesi. In particolare, il regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013 e il regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 avevano istituito rispettivamente il dazio antidumping definitivo e il dazio compensativo definitivo. L’impegno, inizialmente accettato e poi confermato per il periodo di applicazione delle misure definitive, è stato infine abrogato dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/1570, con introduzione di un dazio variabile sotto forma di prezzo minimo all’importazione (PMI) per le importazioni successive alla sua entrata in vigore.
Condizioni dell’impegno e modalità di violazione
L’impegno prevedeva, in sintesi, che i produttori esportatori non vendessero il prodotto in esame al primo acquirente indipendente nell’Unione a un prezzo inferiore al PMI, soggetto ad adeguamento trimestrale secondo i prezzi internazionali a pronti rilevati da Bloomberg. Le vendite dovevano avvenire solo tramite vendite dirette, ossia direttamente al primo acquirente indipendente o tramite una parte collegata nell’Unione espressamente indicata nell’impegno; le vendite indirette tramite società diverse da quelle elencate costituivano violazione. L’impegno includeva inoltre, a titolo esemplificativo, la stipula di accordi di compensazione e i meccanismi commerciali con rischio di elusione, nonché la vendita di pannelli solari per la costruzione di parchi solari da parte di società collegate al produttore esportatore.
Risultanze istruttorie della Commissione
La Commissione ha ricevuto dalle autorità doganali di uno Stato membro elementi di prova circa il mancato rispetto dell’impegno da parte di Zhejiang Sunflower. Dalle risultanze emerge che Zhejiang Sunflower e il suo importatore collegato nell’Unione avrebbero venduto pannelli solari sistematicamente al di sotto del PMI, mediante un meccanismo commerciale articolato, tra l’altro, su commissioni sottobanco e sulla sottovalutazione fraudolenta di servizi connessi ai parchi solari. È stato inoltre accertato che alcune vendite riguardavano pannelli solari per la costruzione di parchi solari da parte di un soggetto collegato al gruppo, fattispecie già espressamente qualificata come violazione dell’impegno. La Commissione ha rilevato anche inadempienze negli obblighi di relazione, poiché non tutte le rivendite e tutti gli acquirenti finali erano stati comunicati correttamente.
Conseguenze giuridiche: nullità delle fatture e dazi esigibili
In ragione della sistematicità delle violazioni, la Commissione ha ritenuto che tutte le transazioni tra Zhejiang Sunflower e il suo importatore collegato fossero viziate e che tutte le fatture elencate nell’allegato dovessero essere annullate. L’annullamento comunica alle autorità doganali degli Stati membri che la sospensione temporanea della riscossione dei dazi è revocata e che devono essere riscossi i dazi individuali dovuti. La Commissione richiama inoltre la competenza prevista dai regolamenti antidumping e antisovvenzioni di base, non solo per constatare la violazione dell’impegno e revocarne l’accettazione, ma anche per annullare le fatture emesse in esecuzione dell’impegno stesso.
Risposta alle obiezioni delle parti interessate
Zhejiang Sunflower, il suo importatore collegato e alcuni acquirenti finali hanno contestato l’annullamento delle fatture, sostenendo, tra l’altro, che si trattasse di una riscossione retroattiva dei dazi senza previa registrazione e senza reintroduzione di un dazio provvisorio. La Commissione ha respinto l’obiezione, chiarendo che non si trattava di una nuova istituzione retroattiva di misure, bensì della revoca della sospensione della riscossione derivante dal mancato rispetto dell’impegno. È stato inoltre respinto l’argomento secondo cui talune merci non rivendute non sarebbero state soggette all’impegno: la Commissione ha osservato che le merci erano entrate nell’Unione con fatture corrispondenti all’impegno e che il sistema complessivo era incompatibile con un efficace controllo del PMI, anche a causa del lungo tempo di giacenza e dell’interruzione del nesso tra importazione e rivendita.
Ruolo delle autorità doganali nazionali e tutela delle informazioni
Il regolamento precisa che spetta alle autorità doganali nazionali verificare l’eventuale maturazione della prescrizione secondo le norme doganali applicabili e riscuotere e contabilizzare l’obbligazione doganale secondo i codici doganali richiamati. Se emergono elementi che lasciano intendere che il prezzo di fattura non coincide con quello effettivamente pagato, le autorità possono richiedere alla Commissione il testo dell’impegno e altre informazioni per verificare il PMI applicabile alla data di emissione della fattura. Tali informazioni possono essere impiegate solo ai fini dell’applicazione dei dazi e, per garantire i diritti di difesa, possono essere comunicate al debitore, ma non a terzi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica in tutti gli Stati membri in modo diretto e vincolante.
Disposizioni principali
Constatazione della violazione dell’impegno
La Commissione conclude che Zhejiang Sunflower ha violato l’impegno mentre era ancora in vigore, sulla base di elementi forniti dalle autorità doganali di uno Stato membro e delle verifiche svolte sulle vendite al suo importatore collegato nell’Unione e sulle successive rivendite.
Annullamento delle fatture corrispondenti all’impegno
Le fatture elencate nell’allegato sono dichiarate nulle. L’annullamento riguarda tutte le fatture corrispondenti all’impegno emesse da Zhejiang Sunflower per le operazioni considerate viziate dalle violazioni accertate.
Riscossione dei dazi antidumping e compensativi
Sono riscossi i dazi antidumping e compensativi dovuti all’atto dell’accettazione della dichiarazione doganale di immissione in libera pratica, ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.
Verifica di eventuali discrepanze tra prezzo fatturato e prezzo effettivo
Se le autorità doganali dispongono di elementi secondo cui il prezzo indicato in una fattura corrispondente all’impegno non coincide con il prezzo effettivamente pagato, possono chiedere alla Commissione copia dell’impegno e altre informazioni per verificare il prezzo minimo all’importazione applicabile nel giorno di emissione della fattura.
Riscossione dei dazi in caso di sconti o riduzioni non riportati
Se dalla verifica emerge che nella fattura commerciale non sono stati riportati sconti e riduzioni, le autorità doganali riscuotono i dazi dovuti di conseguenza ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1238/2013, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/367, dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) n. 1239/2013 e dell’articolo 2, paragrafo 2, lettera a), del regolamento di esecuzione (UE) 2017/366.
Riservatezza e uso limitato delle informazioni
Le informazioni trasmesse dalla Commissione possono essere utilizzate solo per l’applicazione dei dazi dovuti nei casi indicati e, per tutelare i diritti di difesa del debitore, possono essere comunicate da parte delle autorità doganali solo a tale soggetto; non possono essere divulgate a terzi.
Entrata in vigore
Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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