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Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1822

Regolamento delegato (UE) 2019/1822 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il miele come principio attivo nell'allegato I del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32019R1822

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento delegato modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 per inserire il miele nell’allegato I tra i principi attivi di origine naturale usati tradizionalmente. L’iscrizione è limitata al miele che costituisce alimento o mangime e non si estende alle altre forme di miele. Per il tipo di prodotto 19 viene inoltre fissata al 1º giugno 2021 la data di approvazione ai fini delle disposizioni transitorie dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento sui biocidi.

Iscrizione del miele nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 come principio attivo per biocidi, con fissazione della data di approvazione ai fini transitori per il tipo di prodotto 19.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica nell'ambito della disciplina UE sui biocidi, e in particolare ai principi attivi destinati a essere iscritti nell'allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Riguarda il miele solo se qualificabile come "alimento" o "mangime" ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) n. 528/2012 e solo per il tipo di prodotto 19. È escluso il miele che non rientra nella definizione di alimento o mangime. Si applica direttamente in tutti gli Stati membri dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella GUUE.

Iscrizione del miele nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012

Il regolamento delegato (UE) 2019/1822 modifica la disciplina europea sui biocidi per inserire il miele nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nella categoria delle sostanze di origine naturale usate tradizionalmente. La misura si fonda sul parere dell’ECHA, che ha ritenuto il miele non preoccupante ai fini dell’inclusione nell’allegato.

Contesto normativo e motivazione

Il miele era già beneficiario della deroga per gli alimenti destinati al consumo umano o animale prevista dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007 quando utilizzato come repellente o attrattivo nel tipo di prodotto 19. In seguito alla notifica presentata ai sensi del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, la notifica è stata dichiarata conforme e il miele è stato inserito nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi. Su richiesta della Commissione, l’Agenzia europea per le sostanze chimiche ha espresso un parere favorevole alla sua iscrizione nell’allegato I.

Ambito materiale dell’iscrizione

L’iscrizione non riguarda il miele in senso assoluto, ma soltanto il miele che costituisce "alimento" o "mangime" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) n. 528/2012. Il regolamento specifica quindi una delimitazione oggettiva molto netta: il miele che non rientra in tali definizioni resta escluso dall’allegato I. La collocazione nella categoria 4 riflette la natura del prodotto, qualificato come sostanza di origine naturale usata tradizionalmente.

Effetti per il tipo di prodotto 19

Per il miele impiegato nel tipo di prodotto 19, il regolamento stabilisce una data di approvazione specifica ai sensi dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012: 1º giugno 2021. La fissazione di tale data ha rilievo pratico perché consente l’attivazione delle misure transitorie e il tempo necessario per la presentazione delle domande di autorizzazione previste dal secondo comma della medesima disposizione.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Disposizioni principali

Iscrizione del miele nell’allegato I del regolamento sui biocidi

L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato per aggiungere il miele nella categoria 4, "Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente", tra i principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a). L’iscrizione discende dal parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha concluso che il miele non desta preoccupazione.

Limitazione oggettiva dell’iscrizione

L’iscrizione riguarda soltanto il miele nella misura in cui rientra nella definizione di "alimenti" o "mangimi" di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) n. 528/2012. È espressamente escluso il miele che non è alimento o mangime.

Tipo di prodotto 19 e regime transitorio

Per il miele utilizzato nel tipo di prodotto 19, ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione è fissata al 1º giugno 2021. Tale fissazione serve a concedere tempo sufficiente per la presentazione delle domande di autorizzazione previste dalla norma transitoria.

Entrata in vigore e applicabilità

Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiebiocidisostanze attivesalute e sicurezzamercato interno

Testo integrale

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