Regolamento (UE) 2019/1823
Regolamento delegato (UE) 2019/1823 della Commissione dell’8 agosto 2019 che modifica il regolamento (UE) n. 528/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al fine di iscrivere il D-fruttosio come principio attivo nell'allegato I del regolamento (Testo rilevante ai fini del SEE)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento delegato modifica il regime dei biocidi per iscrivere il D-fruttosio nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012, nella categoria delle sostanze di origine naturale usate tradizionalmente. L’iscrizione è limitata al D-fruttosio che costituisce alimento o mangime e non comprende le altre utilizzazioni della sostanza. Il testo fissa inoltre al 1° giugno 2021 la data di approvazione rilevante ai fini delle disposizioni transitorie dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento sui biocidi.
Iscrizione del D-fruttosio nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 sui biocidi, con fissazione della data di approvazione ai fini delle disposizioni transitorie.
Ambito di applicazione
Si applica ai biocidi disciplinati dal regolamento (UE) n. 528/2012, in particolare al principio attivo D-fruttosio quando è utilizzato nel tipo di prodotto 19. L’inclusione nell’allegato I riguarda solo il D-fruttosio che rientra nella definizione di "alimenti" o "mangimi" ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) n. 528/2012; resta escluso il D-fruttosio che non è alimento o mangime. Ha applicazione diretta in tutti gli Stati membri dell’Unione e produce effetti dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.
Iscrizione del D-fruttosio nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012
Il regolamento delegato (UE) 2019/1823 interviene sul quadro dei biocidi per inserire il D-fruttosio nell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012. Il provvedimento si fonda sul parere dell’Agenzia europea per le sostanze chimiche, che ha ritenuto la sostanza non suscettibile di destare preoccupazione ai sensi dell’articolo 28, paragrafo 2, del regolamento sui biocidi. La logica dell’intervento è coerente con il precedente regime di deroga per alimenti e mangimi e con la natura naturale della sostanza.
Presupposti dell’inserimento
Il testo ricorda che il D-fruttosio, nella misura in cui era utilizzato come repellente o attrattivo nel tipo di prodotto 19 e costituiva alimento o mangime, beneficiava della deroga prevista dall’articolo 6 del regolamento (CE) n. 1451/2007. Successivamente, a seguito della notifica presentata ai sensi dell’articolo 16, paragrafo 5, del regolamento delegato (UE) n. 1062/2014, l’ECHA ha dichiarato la notifica conforme e ha inserito la combinazione principio attivo/tipo di prodotto nel programma di riesame dei principi attivi esistenti contenuti nei biocidi.
Contenuto della modifica dell’allegato I
L’articolo 1 dispone la modifica dell’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 secondo l’allegato del regolamento delegato. Nell’allegato viene aggiunta, nella categoria 4, la voce relativa al D-fruttosio, con indicazione del numero CE 200-333-3 e del numero CAS 57-48-7. La restrizione essenziale è che l’iscrizione non copre il D-fruttosio che non sia alimento o mangime.
Natura della classificazione e limiti sostanziali
La Commissione precisa che, essendo il D-fruttosio di origine naturale, esso va collocato nella categoria 4 dell’allegato I, dedicata alle "Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente". L’iscrizione è tuttavia circoscritta alla sola parte della sostanza che rientra nella definizione di "alimenti" o "mangimi" di cui all’articolo 3, paragrafo 1, lettera u), del regolamento (UE) n. 528/2012. Restano quindi fuori dall’ambito della voce le altre possibili utilizzazioni del D-fruttosio.
Data di approvazione e disciplina transitoria
L’articolo 2 stabilisce, ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, che la data di approvazione del D-fruttosio per il tipo di prodotto 19 è il 1° giugno 2021. La previsione è funzionale a garantire il tempo necessario per la presentazione delle domande di autorizzazione previste dalla disciplina transitoria per i principi attivi esistenti inclusi nel programma di lavoro di riesame.
Entrata in vigore ed efficacia nell’ordinamento UE
L’articolo 3 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come atto di portata generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Iscrizione del D-fruttosio nell’allegato I
L’allegato I del regolamento (UE) n. 528/2012 è modificato per inserire il D-fruttosio nella categoria 4, "Sostanze di origine naturale usate tradizionalmente", nell’elenco dei principi attivi di cui all’articolo 25, lettera a).
Limitazione dell’ambito della voce
L’iscrizione riguarda solo il D-fruttosio che sia alimento o mangime; è espressamente escluso il D-fruttosio che non rientra in tali definizioni. La voce riporta il numero CE 200-333-3 e il numero CAS 57-48-7.
Data di approvazione ai fini delle misure transitorie
Ai fini dell’articolo 89, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 528/2012, la data di approvazione del D-fruttosio per il tipo di prodotto 19 è fissata al 1° giugno 2021, così da consentire la presentazione delle domande di autorizzazione nei termini previsti.
Entrata in vigore e applicabilità
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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