Regolamento (UE) 2019/1397
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 della Commissione, del 6 agosto 2019, relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo, che abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 (Testo rilevante ai fini del SEE.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento aggiorna l'allegato della normativa MED recependo le più recenti evoluzioni degli strumenti internazionali IMO, ISO, IEC ed ETSI applicabili all'equipaggiamento marittimo. Definisce, per ciascuna tipologia di prodotto, i riferimenti normativi, le norme di prova, i moduli di valutazione della conformità e, quando previsto, i termini per la prima immissione sul mercato e l'ultima installazione a bordo. Abroga inoltre il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 per offrire un elenco unico e aggiornato dei prodotti armonizzati.
Stabilisce e aggiorna l'elenco armonizzato dei requisiti di progettazione, costruzione, efficienza e delle norme di prova applicabili all'equipaggiamento marittimo soggetto a certificazione MED, abrogando il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773.
Ambito di applicazione
Si applica all'equipaggiamento marittimo rientrante nell'ambito della direttiva 2014/90/UE, con effetto diretto in tutti gli Stati membri e rilevanza anche ai fini SEE. Copre in particolare le categorie di equipaggiamento per mezzi di salvataggio, prevenzione dell'inquinamento marino, protezione antincendio, navigazione, radiocomunicazioni, equipaggiamento prescritto dalla convenzione COLREG 72, altre apparecchiature di sicurezza e apparecchiature SOLAS capitolo II-1. Sono previsti regimi transitori per taluni prodotti già conformi a requisiti nazionali prima di specifiche date; alcune voci sono trasferite ad altre sezioni, lasciate deliberatamente vuote o soppresse.
Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397 relativo ai requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e alle norme di prova per l'equipaggiamento marittimo
Il regolamento aggiorna l'elenco dei requisiti tecnici applicabili all'equipaggiamento marittimo soggetto alla direttiva 2014/90/UE, alla luce delle più recenti modifiche degli strumenti internazionali IMO e delle norme tecniche europee e internazionali. L'obiettivo è garantire un'applicazione armonizzata, rapida e uniforme delle regole MED nell'Unione, sostituendo il precedente regolamento di esecuzione (UE) 2018/773.
Base giuridica e funzione dell'atto
L'atto è adottato dalla Commissione sulla base della direttiva 2014/90/UE, in particolare dell'articolo 35, paragrafo 2, che conferisce il potere di fissare mediante atti di esecuzione i requisiti di progettazione, costruzione, efficienza e le norme di prova per l'equipaggiamento marittimo. I considerando spiegano che l'elenco degli strumenti internazionali deve essere aggiornato regolarmente e che, per completezza e chiarezza, il precedente regolamento 2018/773 viene abrogato.
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica a tutto l'equipaggiamento marittimo rientrante nell'ambito della direttiva 2014/90/UE e, quindi, al materiale destinato a navi soggette ai requisiti internazionali richiamati (SOLAS, MARPOL, COLREG e altri strumenti IMO). L'allegato copre le principali famiglie di prodotti: mezzi di salvataggio, prevenzione dell'inquinamento, protezione antincendio, navigazione, radiocomunicazione, equipaggiamento COLREG 72, altre apparecchiature di sicurezza e alcune apparecchiature SOLAS capitolo II-1. Sono inoltre previste voci speciali per equipaggiamenti non ancora coperti da una serie completa di norme MED e per prodotti di transizione, con regole specifiche per l'immissione sul mercato e l'installazione a bordo.
Articoli del regolamento
Articolo 1 – Applicazione dei requisiti tecnici
L'articolo 1 stabilisce che i requisiti di progettazione, costruzione, efficienza e le norme di prova contenuti negli strumenti internazionali richiamati dalla direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento di equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato.
Articolo 2 – Abrogazione del regolamento precedente
L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773, che viene così sostituito da un testo aggiornato e consolidato.
Articolo 3 – Disposizioni transitorie
L'articolo 3 consente la prosecuzione dell'immissione sul mercato e dell'installazione a bordo, per un periodo transitorio, di taluni equipaggiamenti che rispettano requisiti nazionali di omologazione in vigore prima di date determinate:
- voci introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/306: fino al 16 marzo 2020;
- voci introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/773: fino al 19 giugno 2021;
- voci introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2019/1397: fino al 3 ottobre 2022.
Articolo 4 – Entrata in vigore e applicazione diretta
Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.
Struttura dell'allegato e logica di lettura
L'allegato costituisce il cuore operativo del regolamento. È organizzato per sezioni e per singole voci MED, ciascuna con indicazione di:
- denominazione del prodotto;
- regole SOLAS/MARPOL/COLREG pertinenti;
- risoluzioni e circolari IMO applicabili;
- norme di prova (EN, IEC, ISO, ETSI);
- moduli di valutazione della conformità;
- data di prima immissione sul mercato, quando prevista;
- ultima data di installazione a bordo, quando prevista.
Le note generali chiariscono che:
- l'esame del tipo richiede, oltre alle prove specifiche, la conformità ai requisiti delle convenzioni internazionali e alle risoluzioni/circolari IMO pertinenti;
- se nella colonna delle norme di prova due serie sono separate da "oppure", è sufficiente una sola delle due serie complete;
- altri separatori implicano invece l'applicazione cumulativa di tutti i riferimenti elencati;
- la nozione di "installazione a bordo" è definita con precisione per coordinare il regolamento con i tempi di costruzione navale.
Categorie principali di equipaggiamento disciplinate
1. Mezzi di salvataggio
La sezione copre un ampio novero di prodotti, tra cui salvagenti anulari, luci di localizzazione, segnali fumogeni, giubbotti di salvataggio, tute per immersione e antiesposizione, dispositivi termici, razzi e fuochi pirotecnici, boette fumogene, dispositivi lanciasagole, zattere di salvataggio di varie tipologie, imbarcazioni di salvataggio e di soccorso, sistemi marittimi di evacuazione, mezzi di soccorso, scale per imbarco, materiali catarifrangenti, riflettori radar, motori di propulsione per imbarcazioni di soccorso, proiettori, verricelli, meccanismi di sgancio, ecc. Molte voci sono aggiornate con nuove norme EN/IEC/ISO, e alcune riportano date di applicazione o di fine periodo transitorio. Tra le innovazioni di rilievo compaiono numerose nuove righe per l'allineamento alle versioni più recenti delle norme tecniche e per l'introduzione di nuovi prodotti o sottocategorie.
2. Prevenzione dell'inquinamento marino
Sono disciplinati, tra gli altri, separatori e filtri per acque di sentina, rilevatori e misuratori olio/acqua, sistemi di monitoraggio degli scarichi delle petroliere, sistemi di trattamento dei reflui, inceneritori di bordo, analizzatori di NOx, sistemi di depurazione dei gas di scarico e tecnologie per la limitazione delle emissioni. Il regolamento aggiorna i riferimenti alle risoluzioni MEPC e alle circolari IMO, con particolare attenzione ai requisiti MARPOL allegati I, IV e VI.
3. Protezione antincendio
La sezione è molto estesa e copre materiali e componenti antincendio: sottofondi di rivestimento, estintori portatili e carrellati, equipaggiamento da vigile del fuoco, autorespiratori, sistemi sprinkler, sistemi fissi di estinzione ad acqua, gas, schiuma e polvere, porte e paratie tagliafuoco, materiali non combustibili, rivestimenti e coperture a limitata propagazione di fiamma, cavi resistenti al fuoco, sistemi di rilevazione e allarme incendio, cavi, dispositivi di allarme, impianti di illuminazione d'emergenza e sistemi guida di evacuazione. Vi sono inoltre norme specifiche per unità veloci (HSC), per navi cisterna, per impianti in sala macchine e per depositi particolari come friggitrici o cucine di bordo. Numerose righe sono aggiornate con norme tecniche recenti, e per alcuni prodotti sono indicate date precise di applicazione o di scadenza delle precedenti versioni.
4. Apparecchiature di navigazione
La sezione comprende bussole magnetiche e giroscopiche, sistemi di controllo della rotta, ecometri, SDME, GPS, GLONASS, Galileo, DGPS/DGLONASS, ECDIS con backup e RCDS, VDR e S-VDR, AIS, BNWAS, radar di varie categorie, dispositivi di orientamento, riflettori radar, sensori di rotta/velocità/passo eliche, sistemi di navigazione integrati, indicatori, amplificatori di bersagli, cerchi azimutali e altri dispositivi di ausilio alla navigazione e alla sicurezza della condotta navale. Il regolamento dettaglia, per ciascuno, le norme SOLAS applicabili, le risoluzioni IMO di riferimento e le norme EN/IEC/ISO/ITU da utilizzare. Per diverse voci sono previste nuove righe che aggiornano i riferimenti a versioni più recenti delle norme e introducono periodi transitori o requisiti supplementari.
5. Apparecchiature di radiocomunicazione
Sono regolate le stazioni radio VHF/MF/HF con DSC, i ricevitori di vigilanza permanente DSC, i ricevitori NAVTEX, i ricevitori EGC, i sistemi Inmarsat-C e Inmarsat-F77, gli EPIRB a 406 MHz, gli apparati HF per MSI, i radiotelefoni portatili e fissi VHF per imbarcazioni di salvataggio, i radiotelefoni da vigile del fuoco, e il sistema di comunicazione integrato (ICS). La sezione richiama in modo puntuale le circolari IMO, le raccomandazioni ITU-R e le norme ETSI/IEC applicabili. Per alcuni apparati sono indicati requisiti distinti per omologazione e prestazioni, e alcune voci sono state cancellate o lasciate vuote quando il servizio o il prodotto non è più previsto.
6. Equipaggiamento prescritto dalla convenzione COLREG 72
La sezione contiene essenzialmente le luci di navigazione, disciplinandone requisiti di omologazione e norme di prova in base all'allegato I della COLREG 72 e alle pertinenti risoluzioni IMO.
7. Altre apparecchiature di sicurezza
Vi rientrano, tra le altre, le apparecchiature di respirazione per ingresso e lavoro in ambienti pieni di gas, con richiamo al cavo di sicurezza resistente al fuoco come componente associato obbligatorio, nonché i dispositivi di movimentazione e alcune apparecchiature di rilevazione dei livelli idrometrici e altri elementi di sicurezza collaterali.
8. Equipaggiamento a norma SOLAS capitolo II-1
La sezione riguarda in particolare i dispositivi di rilevazione dei livelli idrometrici, con riferimenti agli articoli SOLAS pertinenti, alle risoluzioni IMO e alle norme IEC applicabili, oltre alle relative transizioni tra vecchie e nuove versioni delle specifiche tecniche.
Voci non completamente coperte dalla serie MED e voci trasferite
L'allegato contiene anche una sezione dedicata all'equipaggiamento per cui la serie di norme per la certificazione MED non è completa. In tali casi sono elencate le denominazioni delle categorie per le quali l'Unione non dispone di un quadro completo di omologazione/prova MED. Inoltre, numerose voci sono esplicitamente trasferite ad altre sezioni dell'allegato, lasciate deliberatamente vuote o soppresse, a conferma del lavoro di razionalizzazione e aggiornamento operato rispetto al precedente regolamento.
Implicazioni pratiche per gli operatori
Per costruttori, importatori, organismi notificati e armatori, il regolamento impone un costante allineamento alle versioni aggiornate delle norme tecniche richiamate nell'allegato. In concreto, la conformità non va verificata solo rispetto al prodotto in sé, ma anche rispetto alla combinazione corretta tra requisiti IMO/SOLAS/MARPOL/COLREG, norme EN/IEC/ISO/ETSI e modulo di valutazione della conformità indicato. Le disposizioni transitorie sono particolarmente rilevanti per la gestione di stock, certificazioni in corso e installazioni a bordo già pianificate, perché consentono, entro limiti temporali precisi, la commercializzazione e l'installazione di prodotti già omologati secondo vecchi requisiti nazionali.
Entrata in vigore e rapporto con il precedente assetto
Il regolamento si applica dal ventesimo giorno successivo alla pubblicazione in GUUE ed è immediatamente vincolante in tutti gli Stati membri. Con l'abrogazione del regolamento di esecuzione (UE) 2018/773, il legislatore delegato della Commissione sostituisce il precedente elenco con una versione consolidata che incorpora le nuove voci e i nuovi riferimenti tecnici, evitando frammentazioni interpretative e garantendo uniformità di controllo nel mercato dell'equipaggiamento marittimo.
Disposizioni principali
Oggetto e aggiornamento dell'elenco MED
L'articolo 1 dispone che i requisiti di progettazione, costruzione ed efficienza e le norme di prova contenuti negli strumenti internazionali richiamati dalla direttiva 2014/90/UE si applicano a ciascun elemento dell'equipaggiamento marittimo elencato nell'allegato. L'allegato è aggiornato per includere nuove voci, modificare riferimenti tecnici e allineare i requisiti alle più recenti versioni di risoluzioni IMO, convenzioni SOLAS e MARPOL, nonché norme EN/IEC/ISO/ETSI.
Abrogazione del precedente regolamento
L'articolo 2 abroga il regolamento di esecuzione (UE) 2018/773, così da sostituirlo con un elenco consolidato e aggiornato dell'equipaggiamento marittimo soggetto ai requisiti armonizzati dell'Unione.
Regime transitorio per il materiale già omologato nazionalmente
L'articolo 3 consente a taluni equipaggiamenti elencati come nuove voci di continuare a essere immessi sul mercato e installati a bordo di navi dell'UE se conformi a requisiti nazionali di omologazione vigenti prima di date determinate. In particolare: le voci introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2017/306 possono essere commercializzate/installate fino al 16 marzo 2020; quelle introdotte dal regolamento di esecuzione (UE) 2018/773 fino al 19 giugno 2021; quelle introdotte dal presente regolamento fino al 3 ottobre 2022.
Entrata in vigore e applicabilità diretta
L'articolo 4 prevede l'entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Allegato tecnico: struttura per categorie di equipaggiamento
L'allegato organizza l'equipaggiamento marittimo in sezioni tematiche: mezzi di salvataggio, prevenzione dell'inquinamento marino, protezione antincendio, apparecchiature di navigazione, radiocomunicazione, equipaggiamento COLREG 72, altre apparecchiature di sicurezza, equipaggiamento SOLAS II-1 e una sezione finale per le voci senza serie completa di norme MED. Per ciascuna voce indica le regole SOLAS/MARPOL/COLREG pertinenti, le norme di prova e i moduli di conformità (tipicamente B+D, B+E, B+F, talvolta G o Schemi specifici), nonché, quando previsti, i termini di prima immissione sul mercato e ultima installazione a bordo.
Criteri interpretativi dell'allegato
Le note generali chiariscono che, oltre alle norme di prova espressamente indicate, l'esame del tipo richiede conformità ai requisiti applicabili delle convenzioni internazionali e alle pertinenti risoluzioni/circolari IMO; se nella colonna 3 due serie di norme sono separate da 'oppure', è sufficiente una sola serie completa, mentre altri separatori implicano l'applicazione cumulativa di tutti i riferimenti. Per la colonna 6, 'installazione a bordo' è definita in modo dettagliato con riferimento alla prima installazione operativa o alla consegna al cantiere entro 30 mesi prima della prima installazione, a seconda del caso.
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