Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2019/1324

Regolamento di esecuzione (UE) 2019/1324 della Commissione, del 5 agosto 2019, relativo all'autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG S-27588 come additivo per mangimi destinati a polli da ingrasso o pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori (titolare dell'autorizzazione Puratos) (Testo rilevante ai fini del SEE.)

Normativa europea32019R1324

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento autorizza un additivo zootecnico a base di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG S-27588 per alcune specie avicole e suine, alle condizioni dettagliate nell’allegato. L’autorizzazione segue la valutazione positiva dell’EFSA circa la sicurezza per animali, consumatori e ambiente, con l’avvertenza che il prodotto è un potenziale sensibilizzante respiratorio e richiede misure di protezione per gli utilizzatori. Il testo stabilisce inoltre il metodo di analisi, il tenore minimo di attività, le condizioni d’uso e la durata dell’autorizzazione fino al 26 agosto 2029.

Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG S-27588 come additivo per mangimi per determinate specie avicole e suine.

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica all'immissione sul mercato e all'uso, nell'alimentazione animale, del preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG S-27588, classificato nella categoria degli "additivi zootecnici" e nel gruppo funzionale dei "promotori della digestione". Riguarda in particolare polli da ingrasso o pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione, specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori da ingrasso. Si applica in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; per il termine di autorizzazione è indicata la data del 26 agosto 2029 per le specie/forme elencate in allegato. Sono previste esclusioni implicite per le specie o le condizioni non ricomprese nell’allegato.

Autorizzazione di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG S-27588 come additivo per mangimi

Il regolamento di esecuzione (UE) 2019/1324 della Commissione autorizza l’impiego di un preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG S-27588 come additivo per mangimi, nell’ambito della categoria degli additivi zootecnici e del gruppo funzionale dei promotori della digestione. L’intervento si fonda sul regolamento (CE) n. 1831/2003, che disciplina autorizzazione, condizioni e procedure per gli additivi destinati all’alimentazione animale.

Presupposti della decisione e valutazione scientifica

La Commissione richiama le domande presentate ai sensi dell’articolo 7 del regolamento (CE) n. 1831/2003 e i pareri dell’EFSA del 6 luglio 2017 e del 23 gennaio 2019. Secondo tali pareri, alle condizioni d’uso proposte l’additivo non produce effetti negativi sulla salute animale, sulla sicurezza dei consumatori né sull’ambiente; inoltre, il prodotto ha evidenziato effetti positivi sul rendimento zootecnico nelle specie valutate, con possibilità di estrapolazione ad altre specie avicole e suine indicate in allegato. La Commissione considera soddisfatte le condizioni di autorizzazione di cui all’articolo 5 del regolamento (CE) n. 1831/2003.

Ambito soggettivo e specie destinatarie

L’autorizzazione riguarda specificamente:

  • polli da ingrasso o pollastre allevate per la produzione di uova;
  • tacchini da ingrasso o allevati per la riproduzione;
  • specie avicole minori da ingrasso o allevate per la produzione di uova o per la riproduzione;
  • suinetti svezzati;
  • suini da ingrasso;
  • specie suine minori da ingrasso.

Il regolamento opera quindi in modo selettivo, limitando l’uso alle specie e alle categorie indicate nell’allegato.

Caratteristiche dell’additivo e metodi analitici

L’allegato identifica l’additivo come preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG S-27588, con attività minima di 500 ADXU/g, in forma solida e liquida. La caratterizzazione della sostanza attiva è accompagnata da due metodi analitici:

  • per l’additivo per mangimi: metodo colorimetrico basato sugli zuccheri riduttori liberati dall’azione dell’endo-1,4-beta-xilanasi su xilano di faggio in presenza di acido 3,5-dinitrosalicilico (DNS);
  • per premiscele e alimenti per animali: metodo colorimetrico fondato sul colorante idrosolubile rilasciato da substrati di arabinoxilano reticolato con azzurrina.

Dosaggio minimo e condizioni d’uso

Per le specie elencate è previsto un tenore minimo di 100 ADXU/kg di mangime completo con un tasso di umidità del 12%. L’allegato richiede inoltre che nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele siano specificate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Tutela della salute degli utilizzatori

L’EFSA ha segnalato che l’additivo deve essere considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e che non è stato possibile esprimere conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea. Per questo motivo il regolamento impone agli operatori del settore dei mangimi di adottare procedure operative e misure organizzative idonee a prevenire o ridurre i rischi per gli utilizzatori. Qualora tali rischi non possano essere eliminati o ridotti al minimo con misure tecniche e organizzative, l’uso dell’additivo e delle premiscele richiede dispositivi di protezione individuale, inclusi la protezione dell’apparato respiratorio e della pelle.

Durata dell’autorizzazione e applicazione

Nell’allegato è indicato il termine finale del periodo di autorizzazione: 26 agosto 2029. Il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri, senza necessità di recepimento nazionale.

Disposizioni principali

Autorizzazione dell’additivo

Ai sensi dell’articolo 1, il preparato specificato in allegato, appartenente alla categoria "additivi zootecnici" e al gruppo funzionale "promotori della digestione", è autorizzato come additivo per mangimi nell’alimentazione animale secondo le condizioni fissate nell’allegato.

Specie destinatarie e condizioni quantitative

L’allegato consente l’uso per polli da ingrasso o pollastre allevate per la produzione di uova, tacchini da ingrasso o da riproduzione, specie avicole minori da ingrasso o per la produzione di uova o per la riproduzione, suinetti svezzati, suini da ingrasso e specie suine minori da ingrasso. È previsto un tenore minimo di 100 ADXU/kg di mangime completo con umidità al 12% per le specie indicate.

Composizione, attività e metodi di analisi

L’additivo è descritto come preparato di endo-1,4-beta-xilanasi prodotta da Bacillus subtilis LMG S-27588, con attività minima di 500 ADXU/g, in forma solida e liquida. L’allegato indica i metodi colorimetrici per la quantificazione dell’attività nell’additivo, nelle premiscele e nei mangimi.

Misure di sicurezza per gli utilizzatori

Poiché l’additivo è considerato un potenziale sensibilizzante delle vie respiratorie e non è stato possibile trarre conclusioni sul potenziale di sensibilizzazione cutanea, gli operatori del settore dei mangimi devono adottare procedure operative e misure organizzative per ridurre i rischi per gli utilizzatori. Se tali rischi non possono essere eliminati o ridotti al minimo, l’uso richiede dispositivi di protezione individuale, inclusa protezione dell’apparato respiratorio e della pelle.

Condizioni d’uso e stabilità

Nelle istruzioni per l’uso dell’additivo e delle premiscele devono essere indicate le condizioni di conservazione e la stabilità al trattamento termico.

Durata dell’autorizzazione

L’allegato indica come fine del periodo di autorizzazione il 26 agosto 2029.

Entrata in vigore

L’articolo 2 dispone che il regolamento entri in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiealimentazione animaleadditivi zootecnicisicurezza alimentaresalute e sicurezza sul lavoromercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.